Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8412 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELIZIA di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a RomaINDIRIZZO presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura a margine del ricorso.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.1977/13/215 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 21 settembre 2015;
Tributi-interpello ex art.37 bis d.P.R. n.600/73-impugnabilità
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE impugnò, con distinti ricorsi, i provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate in risposta alle istanze di interpello disapplicativo dalla stessa presentate ai sensi dell’art.37 bis del d.P.R. n.600 del 1973.
La Commissione tributaria di prima istanza dichiarò i ricorsi, previa riunione, inammissibili e la decisione, appellata dalla RAGIONE_SOCIALE, fu confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia.
In particolare, il Giudice di appello ribadiva la natura di mero parere dei provvedimenti di diniego, come tali non impugnabili onde confermava l’inammissibilità dei ricorsi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE.
Avverso questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, su due motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate .
Considerato che:
1 Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.19 del d.lvo n.546 del 1992 e dell’art.100 cod.proc.civ. laddove la C.T.R. aveva dichiarato i ricorsi, proposti avverso i dinieghi opposti alle istanze di disapplicazione della normativa sulle società cd. di comodo, inammissibili.
1.1. Rilevato che i provvedimenti di diniego degli interpelli disapplicativi, oggetto di causa, sono anteriori all’entrata in vigore del comma sette dell’art.11 dello Statuto del contribuente come sostituito, con decorrenza dal primo gennaio 2016, dall’art.1, c omma 1, d.lgs. n.156 del 2015, la censura è fondata. In materia, infatti, è principio, consolidato quello secondo cui <>(v. Cass. Sez. 6 – 5, n. 3775 del 15/02/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 2634 del 27/01/2023).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e dell’art. 30, primo comma, della legge n. 724 del 1994 laddove la RAGIONE_SOCIALE.T.R. aveva ritenuto applicabile alla RAGIONE_SOCIALE le disposizioni antielusive di cui alle richiamate normative.
2.1. Il mezzo è inammissibile per carenza di interesse. Costituisce, infatti, orientamento costante di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007; e, di recente, Cass. n.29529 del 11/10/2022) quello per cui <>.
2.2. Nel caso in esame, non appare revocabile in dubbio che la C.T.R. abbia confermato la prima decisione ribadendo, con dovizia di
argomentazioni, l’inammissibilità dei ricorsi proposti dal la contribuente laddove, di contro, le scarne argomentazioni svolte in ordine alla documentazione esibita dalla contribuente non assumeva valenza decisoria.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà all’esame nel merito e a regolare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia-Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.