Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21507 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21507 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dai Magistrati
Oggetto: ottemperanza- spese
NOME
-Presidente –
Oggetto
NOME
-Consigliere –
R.G.N. 6068/2023
COGNOME NOME
-Consigliere –
COGNOME
Balsamo NOME
-Consigliere –
U – 15/05/2025
NOME
-Consigliere COGNOME.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6068/2023 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimata –
Agenzia delle Entrate riscossione;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, sez. Distaccata Catania, n. 217/15/23, depositata il 9 gennaio 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dalla Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto due cartelle di pagamento ed un avviso di intimazione (n. NUMERO_CARTA n.NUMERO_CARTA), riguardanti rispettivamente Irpef e altro 2003, ritenuta alla fonte 2002, Irap 2003, emessi dalla RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, agente della riscossione, per conto di Agenzia delle Entrate (d’ora in poi odierno ricorrente) nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi intimata).
La CTP accoglieva il ricorso dell’odierna intimata e la CTR del Lazio confermava la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:
-l’ufficio appellante in sede di costituzione in giudizio non ha ottemperato a quanto previsto dall’art 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo provveduto a depositare in giudizio la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale dell’atto di appello, ma solo la fotocopia dell’avviso di ricevimento postale;
-né in sede di costituzione in giudizio ha prodotto la fotocopia dell’avviso di ricevimento postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità;
-la sentenza di primo grado è stata depositata l’11 settembre 2017 e l’appello notificato all’appellato in data 23/03/18, come risulta dall’avviso di ricevimento e dal timbro postale apposto;
-il mancato deposito della documentazione idonea ad asseverare la data di spedizione dell’appello al fine di verificarne la tempestività comporta l’inammissibilità dell’appello.
La ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo, NOME COGNOME e Agenzia delle Entrate riscossione Catania sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.149 e 327 c.p.c., degli artt. 16, 20, 49 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 , sostenendo l’erronea dichiarazione dell’inammissibilità dell’appello .
Afferma che l’appello è stato ricevuto il 23/3/2018 e la scadenza per la proposizione era al 12/3/2018.
Deduce che la spedizione dell’appello è avvenuta proprio il 12/3/2018 e a tal proposito deduce di avere depositato nel corso del giudizio di merito copia della ricevuta di spedizione rilasciata dall’agente postale . Censura la sentenza impugnata laddove afferma la mancata produzione della distinta di spedizione recante il timbro postale.
1.1. Il motivo è improcedibile.
Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato notificato a mezzo pec e, per entrambi i convenuti, la consegna e l’accettazione sono avvenute il 14 marzo 2013.
La ricorrente deduce che la sentenza oggi impugnata è stata notificata il 29.01.2023, ma non chiarisce attraverso quale mezzo, né risulta agli atti alcuna prova circa la notifica della sentenza impugnata.
Deve a tale proposito ricordarsi che nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, va dichiarata l’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. dell’impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante
inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c. (Cass., n. 14790/2024, Rv. 671245 – 01).
Nel caso di specie le controparti non si sono costituite.
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale”, la notificazione della sentenza, idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (Cass., Sez. U, n. 21349/2022, Rv. 665188 01).
Va, poi, rimarcato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende
la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 10-07-2013, n. 17066; Cass. 30-04-2019, n. 11386).
E, nella fattispecie, anche detta prova di resistenza difetta. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME