Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34838 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34838 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 15095-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, del Presidente p.t. – cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona
Intimata
Avverso la sentenza n. 418/2022 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 16.03.2022;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 7 novembre 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ricorso per cassazione -Erronea allegazione sentenza -Improcedibilità ex art. 369 cpc
Alla società fu notificato l’avviso di intimazione, contenente 32 cartelle esattoriali e 11 avvisi di addebito.
L’atto fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, che dichiarò inammissibile il ricorso. La società appellò la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che respinse le ragioni della contribuente con sentenza n. 418/2022.
La società ha censurato la sentenza d’appello, di cui ha chiesto la cassazione. L’Agenzia delle entrate Riscossione è rimasta intimata.
La causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 7 novembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha denunciato la «Illegittimità della sentenza impugnataviolazione di legge-art. 360 c.p.c. in relazione all’eccepito divieto di nuovo giudizio».
Preliminarmente deve tuttavia dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, per mancata allegazione della sentenza impugnata.
Nello specifico risulta infatti depositata una sentenza, identificata con il numero di registro 508/2022, pur intervenuta tra le medesime parti ed emessa dalla medesima Corte, ma il cui contenuto è del tutto distinto da quello cui si riferisce il ricorso.
In particolare, con il ricorso la società ha censurato la decisione, della quale ha riportato le ragioni del rigetto dell’appello, del seguente tenore : «Instaurato il contraddittorio la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava il ricorso asserendo:
1)il difetto di giurisdizione per tutte quelle iscrizioni a ruolo contenute nella intimazione diverse dai tributi;
il divieto di nuovo giudizio a seguito della definitività di una precedente sentenza;
la inammissibilità del ricorso stante l’avvenuta presentazione da parte del contribuente nell’anno 2017 di una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
non è consentita in sede tributaria la proposizione di un’azione di accertamento negativo del debito».
Ha però proposto ricorso con le seguenti argomentazioni: « La sentenza è illegittima laddove ha omesso di valutare nel merito le doglianze dell’appellante ritenendole precluse dalla definitività di precedente sentenza di merito che aveva deciso su alcune delle cartelle inserite nella intimazione di pagamento oggetto dell’attuale intimazione.
Ebbene, anche a voler aderire a codesta interpretazione della Commissione, non vi è dubbio che per tutte le cartelle non comprese nella precedente intimazione di pagamento la Commissione doveva esaminare le doglianze della contribuente e ci si riferisce alle 18 cartelle ed ai tre avvisi di addebito cui la sentenza indica a pagina 2 della motivazione.
Da tale erronea determinazione è derivata la mancata valutazione degli ulteriori motivi sottesi tra i quali la valutazione dell’avvenuta prescrizione delle somme inserite nelle cartelle di pagamenti a titolo di interessi e i sanzioni che si compie in 5 anni.
Eguale violazione di legge si è verificata laddove la Commissione ha ritenuto inammissibile il ricorso tributario successivamente alla proposizione della istanza di definizione agevolata, e ciò per due punti fondamentali:
a)non è indicata la definizione agevolata a quali cartelle d avviso di addebito si riferisce;
b)non è stato dimostrato che quella definizione agevolata sia stata effettivamente eseguita.
Infatti qualora la definizione agevolata proposta non venga completata con tutti i versamenti, il contribuente perde da un lato il diritto al beneficio,ma dall’altro mantiene il titolo, se ancora esistente, per impugnare quelle iscrizioni a ruolo »
A parte che già dalla lettura dello svolgimento del fatto si evince che l’oggetto è diverso, essendo ben più limitate le cartelle in contestazione, in ogni caso la motivazione con cui nella sentenza allegata il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso è la seguente: « Osserva la Commissione che l’appello appare inammissibile. Dalla lettura dell’atto di appello, infatti, si rileva come la parte abbia ripetuto tutte le contestazioni all’operato dell’Ufficio già esplicitate in primo grado senza specificare quali censure intendessero muovere alla sentenza di primo grado. Pertanto,
l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 53 Dlgs 546/1992 ». Nulla di ciò che il ricorrente ha riportato come contenuto della motivazione della sentenza impugnata è dato evincere dal contenuto della sentenza prodotta ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
Ne consegue che il mancato esatto deposito della copia autentica della sentenza impugnata impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Nulla va liquidato in ordine alle spese, non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate -Riscossione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024