Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9317/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 6948/16 depositata il 16 dicembre 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava davanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti dall’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE all’esito di controllo automatizzato ex art. 36bis del D.P.R. n. 600 del 1973 eseguito dalla Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE sulla dichiarazione dei redditi da lei presentata per l’anno d’imposta 2009.
La contribuente assumeva di non aver mai ricevuto la notificazione della predetta cartella e di esserne casualmente venuta a conoscenza a sèguito di informazioni acquisite presso RAGIONE_SOCIALE in ordine alla propria posizione debitoria nei confronti dell’erario.
L’adìta Commissione respingeva il ricorso della contribuente.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, con sentenza n. 6948/01/16 del 16 dicembre 2016, accoglieva l’appello proposto dalla parte privata soccombente, annullando l’atto esattivo impugnato.
Rilevava il giudice regionale che la prova dell’avvenuta notificazione della cartella in questione non poteva ritenersi offerta mediante la produzione da parte dell’agente della riscossione di una semplice copia fotostatica della relata di notifica dell’atto, avendone la contribuente disconosciuto la conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 c.c..
RAGIONE_SOCIALE, che aveva già partecipato al giudizio di secondo grado nella veste di soggetto incorporante RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, dichiaratamente notificata il 6 febbraio 2017.
Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali vengono denunciati:
(1)la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2699, 2700,
2712 e 2719 c.c., degli artt. 10 e 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 1 e 2 del D.M. n. 321 del 1999 e degli artt. 115, 156-160
c.p.c.;
(2)l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Si rimprovera alla CTR: (a)di aver erroneamente affermato che la copia fotostatica della relata di notifica dell’impugnata cartella esattoriale era stata efficacemente disconosciuta dalla contribuente nella sua conformità all’originale; (b)di non aver considerato che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia anche in assenza di produzione dell’originale; (c)di aver trascurato che l’eccepita mancanza di prova della notificazione della cartella doveva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, in quanto l’opposizione proposta dalla contribuente dimostrava come l’atto fosse pervenuto nella sua sfera di conoscibilità; (d)di non aver valutato la circostanza che fin dal giudizio di primo grado era stata depositata copia dell’estratto di ruolo, contenente, fra l’altro, l’attestazione della data di notifica della cartella in parola.
La COGNOME ha resistito con controricorso, eccependo, in via pregiudiziale, l’improcedibilità dell’avversa impugnazione ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c..
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un mero , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine previsto dal comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla controricorrente COGNOME, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
1.1 L’art. 369, comma 1, c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
In base al numero 2) del comma immediatamente successivo, insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.
1.2 Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della sentenza gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il termine cd. di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.; per contro, qualora egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza venga eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto RAGIONE_SOCIALE produzioni RAGIONE_SOCIALE parti o del fascicolo d’ufficio -, deve ritenersi operante il termine cd. di impugnazione fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni.
1.3 In tale ultima evenienza sorge a carico dell’impugnante l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’art. 372, comma 2, c.p.c., purchè entro il termine stabilito dal precedente art. 369, comma 1, del codice di rito, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica.
1.4 L’inosservanza dell’adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso, a meno che questo sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento impugnato (con conseguente superamento della cd. ) e salva l’ipotesi che l’anzidetta documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine previsto dall’art. 370, comma 3, c.p.c. (ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369, comma 3, c.p.c., limitatamente ai casi, che qui non rilevano, in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione o notificazione del provvedimento a cura della cancelleria : sull’argomento cfr., ex multis , Cass. n. 22822/2022, Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. n. 16926/2021, Cass. n. 15832/2021, Cass. Sez. Un. n. 23594/2020, Cass. n. 17450/2017, Cass. Sez. Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016). 1.5 È stato, inoltre, precisato che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso costituisce l’attestazione di un «fatto processuale» ed è manifestazione dell’«autoresponsabilità» della parte, la quale subisce le conseguenze di ciò che afferma, tanto più perchè la Corte non ha modo di controllarne la veridicità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. n. 33745/2023, Cass. n. 7641/2024).
1.6 Essa, pertanto, non può essere successivamente revocata o corretta dal ricorrente, considerato, per un verso, che non esiste nel nostro ordinamento un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare RAGIONE_SOCIALE preclusioni), per altro verso, che riconoscere tale possibilità significherebbe rimettere all’arbitrio del ricorrente medesimo l’operatività della sanzione dell’improcedibilità, che invece è indisponibile dalle parti e va applicata d’ufficio (cfr. Cass. n. 15832/2021).
1.7 Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la stessa RAGIONE_SOCIALE ha attestato in ricorso (pag.
l’avvenuta notificazione, in data 6 febbraio 2017, della sentenza qui impugnata.
1.8 In un simile contesto, risultando superiore a sessanta giorni l’intervallo temporale fra la data di pubblicazione della sentenza gravata (16 dicembre 2016) e quella di notificazione del ricorso (5 aprile 2017), il predetto agente della riscossione non poteva ritenersi dispensato dall’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della decisione munita della relata di notifica.
1.9 A tanto, però, esso non ha provveduto, né la documentazione di cui trattasi è stata prodotta dalle altre parti, come si ricava dall’esame degli atti interni al presente giudizio di legittimità.
1.10 Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile, non potendo tenersi conto, alla luce di quanto innanzi si è avuto modo di chiarire, della diversa versione dei fatti offerta dalla ricorrente nella memoria illustrativa ex art. 380bis .1 c.p.c., ove si sostiene che in data 6 febbraio 2017 sarebbe stata da essa ricevuta .
L’impugnante deve essere condannata a rifondere alla controricorrente le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.1 Nulla, invece, va statuito in ordine alle dette spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, non avendo essa svolto attività difensiva in questa sede.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere alla controricorrente COGNOME le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 4.300 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, distraendole in favore dell’AVV_NOTAIO, procuratore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione