Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34437 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34437 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Improcedibilità ricorso – Istanza rimessione in termini.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15749/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale l.r. della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , in forza di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4527/2019 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 23/07/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento a fini Ires e Irap emesso per l’anno di imposta 2007 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettò l’appello della RAGIONE_SOCIALE contro la s favorevole sentenza di primo grado; in particolare ritenne operativo il raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza d egli estremi di un obbligo di denuncia e ciò anche in relazione all’Irap .
Contro tale decisione la parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi , cui l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c. per l ‘adunanza camerale del 7 novembre 2025 , per la quale l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 , comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione ai reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento alla ritenuta possibilità che il raddoppio dei termini operi anche in relazione all’Irap.
Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR omesso di esaminare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia di cui all’art. 331 c.p.p.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, legittimamente spedito il 24/02/2020 in quanto il termine
ultimo ex art. 327 c.p.c. scadeva il 23/02/2020, prorogato al giorno successivo ai sensi dell’art. 155 c.p .c. in quanto domenica.
Il ricorso risulta notificato in data 24-25/02/2020 e spedito per posta in data 12/06/2020, oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c. a pena di improcedibilità; va quindi esaminata l’istanza di rimessione in termini di parte ricorrente.
In linea di principio, il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) comporta infatti l’improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d’ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione (nel caso di specie peraltro comunque proposta dalla difesa erariale con la memoria); il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini (Cass. 04/09/2019, n. 22092).
Nel caso di specie la parte ha chiesto la rimessione in termini.
L’istanza è presentata in relazione al tardivo deposito del ricorso (avvenuto, come visto, il 12/06/2020) rispetto alla data della sua notificazione alla controparte (avvenuta il 24-25/02/2020) e quindi oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, di cui all’art. 369 , primo comma, c.p.c.; la parte ricorrente ha infatti evidenziato che a causa dell’emergenza Covid e RAGIONE_SOCIALE disposizioni di accesso all’Unep di Roma, il ritiro dell’atto sarebbe dovuto avvenire il 22/05/2020 (in tal senso la disposizione di servizio del Direttore dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE , in atti) ma poi si era reso possibile solo in data 8/06/2020 (riservandosi di depositare certificazione RAGIONE_SOCIALE sulla vicenda specifica). Pertanto,
deduce che, al netto del periodo di sospensione emergenziale dal 9/03/2020 all’11/05/2020, gli ulteriori otto giorni dovrebbero intendersi decorrenti dalla data in cui si è avuta disponibilità dell’atto e cioè dall’8/06/2020 , con conseguente tempestività del deposito.
L’assunto della indisponibilità dell’atto fino all’8/06/2020 , per fatto dell’ufficio, che la stessa parte pone a fondamento della sua istanza, è però rimasto privo di alcuna prova, in quanto la certificazione, di cui la parte aveva riservato il successivo deposito, non è stata poi depositata.
Anche a voler far riferimento alla data del 22/05/2020, il deposito è comunque tardivo, in quanto avrebbe dovuto avvenire entro l’1 /06/2020 giugno (il 30/05 era infatti sabato).
Non resta quindi che dichiarare l ‘ improcedibilità del ricorso.
Alla soccombenza segue condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME