Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10592 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; -controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 4297/2022 depositata il 7 novembre 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della CTR che ha ritenuto che gli interessi sulle somme dovute a rimborso al contribuente a seguito del d.l. n. 201/2011, dovessero decorrere non dalla data del versamento ma da quella dell’entrata in vigore della disposizione appena citata, trattandosi di versamenti originariamente non indebiti.
L’Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso.
Opposizione a p.d.a.
Successivamente in data 24 settembre 2024 veniva depositata proposta di definizione accelerata sul presupposto del mancato deposito della copia del provvedimento impugnato, e la contribuente depositava tempestiva istanza di decisione, deducendo che il mancato deposito dipendeva da errore materiale e che comunque copia della sentenza era contenuta nel fascicolo del merito di cui si era chiesta la trasmissione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
La contribuente depositava infine memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Il ricorso è improcedibile, come indicato nella proposta di definizione accelerata, dal momento che risulta pacifico come unitamente al ricorso e nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., non venne depositata copia della sentenza impugnata.
Come noto, il secondo comma della disposizione in esame sancisce tale omissione qual causa di improcedibilità, e a tal proposito la dipendenza di tale omissione da un errore non risulta rilevante.
D’altronde l’adempimento in parola non ammette equipollenti (Cass. 20628/2016 e successive conformi), e dunque non può essere sostituito dalla mera istanza di trasmissione del fascicolo di secondo grado, che ha tutt’altra finalità.
In definitiva deve pronunciarsi l’improcedibilità del ricorso.
In ordine alle spese le stesse vanno poste a carico della ricorrente, aumentate della metà ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e ulteriormente alla somma di € 1500,00 ai sensi del quarto comma della stessa disposizione.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 8.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente dell’ulteriore somma di € 4.100,00.
Ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1500,00.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025