Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5248 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 1876 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
Da
NOME COGNOME, quale titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE di NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore: EMAIL
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
Oggetto: Tributi improcedibilità
-intimata-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2348/02/2021, depositata in data 29 giugno 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.Si espone in ricorso che: NOME COGNOME, in qualità di titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE di NOME, aveva proposto separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone avverso tre avvisi di accertamento per Irpef, Irap e Iva per gli anni 2002-2004; con sentenza n. 141/02/2016, la CTP di Crotone, previa riunione, aveva rigettato i suddetti ricorsi; avverso tale sentenza, il contribuente aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria che, con sentenza n. 882/2017, aveva dichiarato estinto il giudizio per l’annualità 2002 e acco lto l’appello per il resto, annullando gli avvisi per gli anni 20032004; avverso la detta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso per cassazione che era stato accolto con ordinanza n. 22481/2019 con cassazione della pronuncia impugnata e rinvio dinanzi alla CTR della Calabria, in diversa composizione; NOME COGNOME aveva proposto ricorso in riassunzione dell’appello dinanzi alla CTR della Calabria che, con sentenza n. 2348/2021, lo aveva rigettato confermando la sentenza di primo grado.
2.Avverso la suddetta sentenza, NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
4.In data 4.1.2024 il contribuente ha depositato istanza di sospensione e/o estinzione del giudizio per avere aderito alla procedura di definizione agevolata ex lege 197/2022.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente quanto alla domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata ex art. 197/22, non è possibile estinguere il giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma
1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, atteso che non è stata allegata copia della domanda di definizione agevolata e non è dato ricollegare, in base a quanto in essi indicato, i piani di ammortamento e le quietanze di pagamento allegate agli impugnati avvisi di accertamento.
2.Non mette conto esaminare i motivi di ricorso giacché il ricorso stesso è improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.
3. Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. In base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di cassazione ha certamente l’onere di verifica re i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza (Cass. n. 25472 del 2023).
4.A tal riguardo deve ricordarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10648 del 2/5/2017, Rv. 643945; v. anche Cass. sez un. n. 21349 del 2022) hanno affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
5.In motivazione il principio è stato esteso anche ad altri adempimenti, previsti dall’art. 369, secondo comma, c.p.c., omessi da una parte ed espletati dall’altra, nell’ambito della medesima fase iniziale dell’impugnazione.
In tali casi, infatti, lo scopo di attivare la sequenza procedimentale, sotteso al compimento degli adempimenti de quibus, “non potrebbe dirsi impedito, né apprezzabilmente ritardato (l’esame del fascicolo non può aver luogo se non si è atteso il tempo utile per il deposito del controricorso). Si è ritenuto, infatti, che, alla luce RAGIONE_SOCIALE normative della Carte europee, rifiutare l’accesso al giudice dell’impugnazione, pur se l’atto sia nella disponibilità del giudice, si risolverebbe “in un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia” (in questi termini la citata pronuncia RAGIONE_SOCIALE S.U.).
6.Questa Corte ha quindi precisato che, il ricorso di cassazione non è improcedibile ex art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., per omesso deposito da parte del ricorrente della sentenza impugnata, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass., sez. 5, 14 febbraio 2019, n. 4370; Cass. sez. 5, n. 1313 del 2022).
7.Nella specie deve rilevarsi che la sentenza impugnata – non depositata dal ricorrente, né tantomeno dall’Ufficio rimasto intimato nel giudizio né acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio – non è nella disponibilità di questo Collegio, per cui deve farsi applicazione della invocata sanzione dell’improcedibilità.
8.In definitiva, il ricorso è improcedibile.
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE e non avendo svolto difese.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024