Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 763 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 763 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21817/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAILordineavvocaticataniaEMAIL)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 6788/05/2023 depositata il 14 agosto 2023
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Catania dell’Agenzia delle Entrate
notificava alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi presentata dalla predetta società per l’anno 2005, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.
A fondamento dell’avanzata pretesa tributaria l’Ufficio disconosceva il diritto della contribuente di avvalersi dell’esenzione dall’IRAP prevista dall’art. 15 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003 a favore delle imprese operanti in tale Regione; contestava, inoltre, l’indebita deduzione di costi non documentati, non inerenti o non di competenza.
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che rigettava il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, la quale, con sentenza n. 6788/05/2023 del 14 agosto 2023, in accoglimento dell’appello della parte privata, annullava l’avviso di accertamento.
Contro questa sentenza, dichiaratamente notificata il 6 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della Legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003, dell’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 101 Cost..
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per avere la CGT di secondo grado a torto ritenuto applicabile al caso di specie l’agevolazione di cui all’art. 15 della citata legge regionale, limitandosi ad escludere l’operatività della disciplina sugli aiuti di Stato vigente a livello europeo e tralasciando di accertare la sussistenza di tutti gli altri requisiti prescritti dalla norma.
1.2 Viene, al riguardo, posto in evidenza che non poteva essere concessa alla RAGIONE_SOCIALE l’esenzione dall’IRAP per l’anno 2005, in quanto il valore della produzione netta dichiarato ed accertato per detto periodo d’imposta era risultato inferiore alla media di quello del triennio 2001-2003.
1.3 Si rimprovera, inoltre, al collegio regionale di aver ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, l’eccezione sollevata sul punto dall’Ufficio nel giudizio d’appello e di non aver comunque rilevato d’ufficio la mancanza in capo alla RAGIONE_SOCIALE dei requisiti necessari per poter fruire dell’agevolazione in discorso, in violazione della norma costituzionale (art. 101, comma 2) che sancisce la sottoposizione dei giudici alla legge.
Con il secondo motivo, proposto a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art 102 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell’art. 112 c.p.c..
2.1 Viene contestata la sentenza d’appello per aver escluso la natura incrementativa delle spese di manutenzione di beni strumentali dedotte dalla contribuente.
2.2 Si imputa, altresì, alla CGT di secondo grado di essere incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo essa annullato l’impugnato avviso di accertamento in pretesa applicazione dell’art. 102, comma 6, del TUIR, sebbene detta norma riconosca la deducibilità delle spese di manutenzione nella misura del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risultante all’inizio dell’esercizio dal relativo registro.
In via pregiudiziale, va dichiarata d’ufficio l’improcedibilità del ricorso.
3.1 Valgano, al riguardo, i seguenti rilievi.
3.2 L’ art. 369, comma 1, c.p.c. stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
3.3 Il numero 2) del comma immediatamente successivo dispone che, insieme col ricorso, deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta».
3.4 Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della sentenza gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il termine cd. ‘lungo’ di cui all’ art. 327, comma 1, c.p.c.; qualora, invece, egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza venga eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio -, deve ritenersi applicabile il termine cd. ‘breve’ di impugnazione fissato dall’ art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni.
3.5 In quest’ultima evenienza sorge a carico dell’impugnante l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’ art. 372, comma 2, c.p.c., purché entro il termine di cui al precedente art. 369, comma 1, del medesimo codice, copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica.
3.6 L’inosservanza dell’adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso, a nulla rilevando che esso sia stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla data di asserita notificazione della sentenza,
ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (cfr. Cass. n. 5568/2024, Cass. n. 14360/2021, Cass. n. 20088/2019, Cass. n. 21386/2017).
3.7 La sanzione processuale non opera qualora il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, con conseguente superamento della cd. «prova di resistenza», oltre che nell’ipotesi in cui la copia notificata del provvedimento risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dal controricorrente entro il termine previsto dall’ art. 370, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 17206/2024) ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369, comma 3, c.p.c. (limitatamente ai casi come quelli contemplati dall’ art. 348ter , comma 3, c.p.c. e dall’ art. 18, commi 12-14, del R.D. n. 267 del 1942- nei quali la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione o notificazione del provvedimento a cura della cancelleria: sull’argomento cfr., ex multis , Cass. n. 22822/2022, Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. n. 16926/2021, Cass. n. 15832/2021, Cass. Sez. Un. n. 23594/2020, Cass. n. 17450/2017, Cass. Sez. Un. n. 10648/2017, Cass. n. 27184/2016). 3.8 È stato, inoltre, precisato che la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata attesta un «fatto processuale» e costituisce manifestazione dell’«autoresponsabilità» della parte, la quale subisce le conseguenze di ciò che afferma, tanto più perché la Corte non ha modo di controllarne la veridicità (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21349/2022, Cass. n. 33745/2023, Cass. n. 7641/2024).
3.9 Essa, pertanto, non può essere successivamente revocata o corretta dal ricorrente, considerato, per un verso, che non esiste nel nostro ordinamento un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle
preclusioni), per altro verso, che riconoscere tale possibilità significherebbe rimettere all’arbitrio del ricorrente medesimo l’operatività della sanzione dell’improcedibilità, la quale, invece, è indisponibile dalle parti e va applicata d’ufficio (cfr. Cass. n. 15832/2021), indipendentemente dal fatto che il controricorrente abbia o meno eccepito l’intempestività del ricorso (cfr. Cass. n. 17014/2024, Cass. n. 17227/2022, Cass. n. 3466/2020, Cass. n 25237/2011) o contestato l’esattezza della data di notificazione della sentenza (cfr. Cass. n. 29317/2024, Cass. n. 25754/2024, Cass. n. 18207/2018, Cass. Sez. Un. n. 9005/2009).
3.10 Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la stessa Agenzia delle Entrate ha dichiarato in ricorso (pag. 1) che la gravata sentenza della Commissione di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 6788/2023 è stata ad essa notificata il 6 settembre 2023.
3.11 In un simile contesto, risultando superiore a sessanta giorni l’intervallo temporale fra la data di pubblicazione della detta sentenza (14 agosto 2023) e quella in cui il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (6 novembre 2023), l’impugnante non poteva ritenersi dispensata dall’onere di depositare, nel termine di cui all’ art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica della decisione munita della relata di notifica.
3.12 A tanto, però, essa non ha provveduto -nemmeno dopo la scadenza del termine anzidetto-, come risulta attestato dalla certificazione rilasciata in data odierna dalla Cancelleria, allegata al fascicolo d’ufficio.
3.13 Per le ragioni esposte, considerato che nemmeno la controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato la documentazione di cui trattasi, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma
1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’Agenzia fiscale delle Entrate -in virtù del rinvio contenuto nell’art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R., prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.700 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione