Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7631 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7631 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7441/2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente non costituito –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 463/2021 emessa dalla CTP Lombardia; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato il proprio controricorso dopo aver ricevuto la notifica del ricorso per cassazione con il
Mancato deposito ricorso per cassazione -Improcedibilità
quale COGNOME NOME impugnava il decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa CTR Lombardia di rigetto del reclamo proposto avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa Commissione per il Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato che, a sua volta, aveva rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio per non aver prodotto in giudizio copia del documento di identità RAGIONE_SOCIALE‘interessato.
Con ordinanza interlocutoria n. 2491 del 27.1.2022 questa Corte aveva rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulla questione concernente la debenza o meno del contributo unificato e, quindi, del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l’iscrizione sia stata fatta dal controricorrente.
Il ricorso è improcedibile ex art. 369, comma 1, cod. proc. Civ. in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte in data 26/3/2022, non è stato depositato fino alla data RAGIONE_SOCIALEa certificazione, né successivamente, con conseguente superamento del termine di venti giorni previsto dalla citata disposizione.
La costituzione del RAGIONE_SOCIALE non sana la violazione RAGIONE_SOCIALEa regola di procedibilità; invero, il principio -sancito dall ‘ art. 156 cod. proc. Civ. -di non rilevabilità RAGIONE_SOCIALEa nullità di un atto per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo si riferisce esclusivamente all ‘ inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. N. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017). Pertanto, sebbene il RAGIONE_SOCIALE non abbia rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, essendosi limitato a contraddire i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, la Corte non può esaminare le difese esposte nel merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, atteso che deve dichiararsi d ‘ ufficio l ‘ improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981; Cass. N. 22092/2019, n. 26529/2017 e n. 252/2001).
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023) hanno di recente chiarito che la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l ‘ improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito RAGIONE_SOCIALEo stesso a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 369 c.p.c., a seguito RAGIONE_SOCIALEa iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve
rendere l ‘ attestazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all ‘ art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.
P.Q.M.
La Corte, dichiara improcedibile il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.305,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.1.2024.