Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7533 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7533 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n. 22104/2023 R.G.) proposto da:
NOME COGNOME nato a Cosenza il 2 maggio 1960 e residente in Spezzano Sila (CS), alla INDIRIZZOCodice Fiscale: CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: ‘ EMAIL) ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore e RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliate ‘ ope legis ‘ presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla INDIRIZZO
n. 22104/2023 R.G.
COGNOME
Rep.
C.C. 28 gennaio 2025
Tributi vari Intimazione pagamento.
–
di
dei
Portoghesi
n.
12
(indirizzo
p.e.c.:
‘ EMAIL) ;
-controricorrenti –
nonché
REGIONE CALABRIA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla INDIRIZZO INDIRIZZO, presso gli uffici dell’avvocatura regionale che rappresenta e difende l’ente pubblico stesso, a mezzo dell’avv. NOME COGNOME giusta procura speciale alle gata al controricorso depositato con modalità telematica (indirizzo p.e.c. del difensore: ‘ EMAILregioneEMAIL) ;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE COSENZA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 1070/2023, pubblicata il 6 aprile 2023;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La vicenda concerne l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata, in data 20 marzo 2018, a NOME NOME, nella quale sono richiamate, tra le altre, dieci cartelle esattoriali che riguardano diversi tributi tra cui I.V.A., IRPEF, Tasse automobilistiche, Imposte di Registro e diritti annuali della Camera di Commercio di Cosenza.
Avverso tale atto, NOME Roberto proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, lamentando il difetto di motivazione dell’intimazione ed eccependo altresì la prescrizione dei tributi e delle cartelle di pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, nella resistenza de gli enti impositori e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sentenza n. 5720/2021, pubblicata il 5 novembre 2021, dichiarava l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere con riguardo alle prime nove cartelle e rigettava l’impugnazione con conferma del l’intimazione opposta , relativamente alla cartella n. NUMERO_DOCUMENTO
2.- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, investita da ll’impugnazione proposta dal contribuente, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, rigettava l’appello .
3.- Avverso la menzionata sentenza d’appello , NOME Roberto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
4.- L ‘Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Calabria hanno resistito con controricorsi.
5.- La Camera di Commercio di Cosenza è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c.
2.- Ed invero, tale disposizione prescrive, al numero 2), che, insieme col ricorso, debba essere depositata, a pena d’improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.
Peraltro, questa Corte regolatrice non ha mancato di chiarire che l’art. 369 c.p.c. non osta all’effettuazione di quel deposito separatamente (ex art. 372 c.p.c., che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purché nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso , neppure, in ogni caso, risultando comunque nella disponibilità della Corte per l’avvenuta produzione della stessa a cura delle altre parti, evenienza non verificatasi nel presente giudizio di legittimità.
Orbene, nella specie, il deposito di copia autentica della sentenza d’appello oggetto dell’impugnazione non è avvenuto, giacché il ricorrente, in luogo della predetta pronuncia (n. 1070/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, pubblicata il 6 aprile 2023), si è limitato a produrre, all’interno del fascicolo telematico, copia della sentenza di primo grado (sentenza n. 5720/2021, della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, pubblicata il 5 novembre 2021).
3.- Dalle considerazioni finora sviluppate deriva, in conclusione, la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ravvisandosi altresì la superfluità di dar conto, in dettaglio, dei singoli motivi di censura.
4.- Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuna delle controricorrenti. Non è, invece, luogo a provvedere in ordine alle spese con riguardo alla posizione dell’intimata Camera di Commercio di Cosenza , non avendo quest’ultima svolto alcuna attività difensiva.
5.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate -Riscossione, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in €. 1.400,00 (euro millequattrocento/00), oltre spese prenotate a debito; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Regione Calabria, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 1. 600,00 (euro milleseicento/00) , di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,