Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7591 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24463/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, e dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con studio in Taormina (ME), ove elettivamente domiciliate (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Messina il 14 febbraio 2022, n. 1295/02/2022;
CATASTO RICORSO NON DEPOSITATO
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Messina il 14 febbraio 2022, n. 1295/02/2022, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale, a seguito di procedura ‘ DOCFA ‘, in relazione ad immobili siti in Taormina (ME), ha rigettato l ‘appello proposto dalle medesime nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina il Roma il 3 ottobre 2017, n. 5664/01/2017, con limitato riguardo al capo relativo alla statuizione di non provvedere sulle spese giudiziali;
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME non si sono costituite mediante deposito del ricorso notificato alla controparte;
l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo .
CONSIDERATO CHE:
si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte;
le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, essendo pacifico che la costituzione della parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso per cassazione, e la circostanza che la medesima non abbia sollevato contestazioni sulla ritualità dell’impugnazione,
non ostano alla declaratoria di improcedibilità del ricorso stesso per tardività del deposito, a norma dell’art 369, primo comma, cod. proc. civ., ed alla conseguente condanna del ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di Cassazione;
3. la pronuncia con cui la Corte di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito RAGIONE_SOCIALE stesso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (da ultima: Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20621).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’ improcedibilità del ricorso; condanna le ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 1.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio