Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29954 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29954 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25289/2022 R.G. da:
RAGIONE_SOCIALE
Ricorrente non costituito
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2908/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO
Che dal controricorso depositato dalla RAGIONE_SOCIALE risulta che le è stato notificato dall’RAGIONE_SOCIALE ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione n. 12, n. 2908/12/2021, emessa il 21 giugno 2021, depositata il 26 luglio 2021 e non notificata;
CONSIDERATO
2.Il ricorso è improcedibile.
Questa Corte (Cass. 11092/2019) ha chiarito che «il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) ovvero l’omesso deposito del ricorso comporta l’improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d’ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione; il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini». In particolare, l’omesso (o tardivo) deposito del ricorso per cassazione comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio -sancito dall’art. 156 c.p.c. -di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass. n. 25453/2017; Cass. 22092 del 04/09/2019: Cass. 29889 del 12/10/2022).
Ritenuto inoltre, a fortiori, che “anche l’omesso deposito del ricorso, ipotesi ben più grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità” (Cass. 12894/2013; Cass. 15544/2012; Cass. 4919/2009).
Va dunque resa declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la condanna alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in dispositivo.
L’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228), nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. civ. 5, 28 gennaio 2022, n. 2615).
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione a favore della controparte RAGIONE_SOCIALE spese di lite liquidate in euro 2.500,00, oltre 200,00 euro per esborsi, nonché oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione