Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3197 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3197 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
Ricorso
principale
non
depositato – Conseguenze.
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 881/2024 proposto da
AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé medesimo, che ha indicato recapito EMAIL;
-ricorrente con ricorso non depositato-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentate e difese , ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliate presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 213/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in data 19 Febbraio 2024, depositata in Segreteria il 26 Marzo 2024;
sentita, nella camera di consiglio la relazione del consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
COGNOME NOME ha impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, deducendo il difetto di notifica della stessa e degli atti ad essa sottesi, e precisamente le cartelle esattoriali nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,04820170010694024000,04820180010309871000,04820 18001575290400,04820180016741431000,04820180016974 436000, 04820190003477081000, e gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel primo grado ex art. 14, D.lgs 546/92, su chiamata in causa d ell’RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 356/02/2021, depositata il 21/05/2021, il giudice prossimale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, afferenti a crediti extratributari, e, respinta l’eccezione di nullità della notifica dell’intimazione in quanto sanata con la presentazione del ricorso, accertava la validità degli notifica degli atti presupposti, ad eccezione della cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA e degli avvisi NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, per cui riteneva carente la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Interponeva appello l’Ufficio, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, cui resisteva il contribuente proponendo, a sua volta, appello incidentale.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello principale dell’Ufficio, ritenendo che il gravame riguardasse solo le somme richieste con l’intimazione di pagamento n.
04820209000128048000 e non anche gli avvisi di accertamento e che, in ogni caso, che non fosse stata fornita la dimostrazione della loro notificazione, ed accoglieva solo in parte l’appello incidentale del contribuente , annullando l’intimazione di pagamento impugnata ‘ne lla parte riguardante le cartelle annullate o sospese in altri diversi giudizi contenziosi ‘, respingendo nel resto l’appello del COGNOME (vizio di notifica dell’atto di appello da indirizzo pec non iscritto in pubblici registri, vizio di costituzione dell’ente impositore, vizi della notifica a mezzo pec RAGIONE_SOCIALE cartelle, vizi di notifica dei successivi atti interruttivi della prescrizione).
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolando dieci motivi, che è stato notificato all’Avvocatura il 26.10.2024.
Ha resistito l ‘ Avvocatura dello Stato per l’Ufficio e l’Agente della riscossione con controricorso contenente ricorso incidentale depositato il 5.12.2024 fondato su un solo motivo.
La Cancelleria ha attestato la mancata iscrizione a ruolo del ricorso principale.
Motivi della decisione
Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ., come da attestazione di Cancelleria; lo stesso, quindi, è improcedibile ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ., benché notificato alla controparte.
1.1. Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso, ancorché questo sia improcedibile od inammissibile. Si è chiarito, sul punto, che il principio di cui all’art. 156 cod. proc. civ. di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento
dello scopo, si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (tra le più recenti Cass. 27/0/2024, n. 14756).
1.2. La controricorrente non ha rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, proponendo ricorso incidentale che, in quanto depositato in data 5 dicembre 2024, applicandosi il disposto del novellato art. 371 c.p.c., è tardivo rispetto al termine ordinario di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza impugnata (26/03/2024). Ne consegue la sua inefficacia ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. (come novellato dall’art. 3, comma 25, lett.b) del d.lgs. 149 del 2022, trattandosi di impugnazione proposta dopo il 28 febbraio 2023), stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente principale, cui va riferita la soccombenza in ragione della declaratoria di improcedibilità del ricorso, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e, dunque, l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. Sez. 3, 04/12/2023, n. 33733, Rv. 669526 – 01).
Alla dichiarazione di improcedibilità segue l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato. Le Sezioni Unite della Corte, infatti, hanno chiarito che ‘la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara
l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma’ (Cass., Sez. U., 17/07/2023, n. 20621).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’i mprocedibilità del ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale tardivo;
condanna parte ricorrente principale al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, liquidate in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME