Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28181 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6209/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC del difensore
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: tributi – improcedibilità del ricorso
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3265/16/22 depositata in data 3 agosto 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2024.
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, come risulta dal ricorso, un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP, IVA relative al periodo di imposta 2016, con cui -a seguito di PVC – si riteneva indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di immobili ceduti da RAGIONE_SOCIALE e si ritenevano indeducibili alcuni costi e altre componenti negative di reddito.
La CTP di Milano ha rigettato il ricorso.
La CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il ricorso nel merito.
Propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE contribuente, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e degli artt. 19, 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui è stata ritenuta indetraibile l’IVA sulle operazioni di acquisto di porzioni immobiliari, ritenendo l’operazione inerente all’attività di impresa.
Il ricorso è improcedibile per omessa produzione in allegato al ricorso del la sentenza impugnata, in spregio dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. L’omessa produzione della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso, posto che tale evento preclude -in mancanza di verifica della data e del numero di pubblicazione -sia la verifica della venuta ad esistenza del provvedimento
impugnato, sia la verifica della tempestività dell’impugnazione medesima (Cass., n. 5771/2023), sia -ove venga depositata in forma incompleta -la verifica dell’oggetto della controversia delle ragioni della decisione da quanto rappresentato dal ricorrente (Cass., n. 14347/2020; Cass., n. 25407/2016). Né la sentenza impugnata risulta prodotta da controricorrente, adempimento tale da escludere la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), cit. (Cass., Sez. U., n. 21349/2022; Cass., n. 4370/2019).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile, con condanna alle spese del ricorrente liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2024