Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22563 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14172/2023 R.G. proposto da:
COGNOME COTRONA NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE GIUT.TRIB DI II GRADO DEL PIEMONTE n. 1079/01/22 depositata il 23/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato un controricorso in risposta al ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 1079/01/22 depositata in data 23/11/2022 dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte , la quale aveva rigettato l’appello proposto dalla
contribuente nei confronti della sentenza n. 497/05/21 della Commissione tributaria provinciale di Torino, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della medesima contribuente avverso un avviso di intimazione emesso per alcune cartelle di pagamento.
Il ricorso per cassazione, peraltro, non risulta essere stato depositato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione in ragione del suo mancato deposito, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate in euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/02/2024.