Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18024 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13071/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente non costituito- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA CORTE GIUST. TRIB. DI II GRADO DELL’ABRUZZO n. 654/06/22 depositata il 03/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ha depositato un controricorso in risposta al ricorso proposto RAGIONE_SOCIALE nei confronti della
sentenza n. 654/06/22 depositata in data 03/11/2022 dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo ; quest’ultima aveva rigettato l’appello proposto dalla società contribuente nei confronti della sentenza n. 402/01/21 della Commissione tributaria provinciale di Chieti, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento emesso per l’utilizzazione di fatture concernenti operazioni inesistenti .
Il ricorso per cassazione, peraltro, non risulta essere stato depositato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione in ragione del suo mancato deposito, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Dà atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/01/2024.