Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27426 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4675/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC del difensore
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: tributi improcedibilità del ricorso
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2987/17/22 depositata in data 13 luglio 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2024.
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, come risulta dal ricorso, un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP, IVA relative al periodo di imposta 2017, con il quale -a seguito di PVC – si riteneva indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di immobili ceduti da RAGIONE_SOCIALE e si ritenevano indeducibili costi ritenuti non certi.
La CTP di Milano ha rigettato il ricorso.
La CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto come risulta dal ricorso -l’originario ricorso introduttivo sarebbe stato a sua volta inammissibile per essere stato l’originario mandato alle liti conferito da soggetto privo di potere rappresentativo, come anche in grado di appello.
Propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE contribuente, affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio .
E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dalla ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 cod. proc. civ., deducendo che il difetto di procura a proporre appello sarebbe stata sanata dalla produzione in giudizio della procura alle liti rilasciata dal nuovo amministratore della RAGIONE_SOCIALE contribuente. Osserva, inoltre, come il potere di rilasciare la procura alle liti permane anche dopo la cessazione della carica e che, in ogni caso, la sanatoria
derivante dal rilascio di nuova procura opera retroattivamente anche per i precedenti gradi di giudizio.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice di appello ha condannato la contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, per essere state le spese legali liquidate comprensive del rimborso forfetario, nonostante l’Ufficio non si fosse costituito a ministero di difensore, bensì con proprio funzionario, ritenendosi sussistere difetto di motivazione per non essere stati indicati i parametri utilizzati di liquidazione.
Si ritiene -in conformità con la proposta di definizione accelerata, che il ricorso è improcedibile per omessa produzione in allegato al ricorso del la sentenza impugnata, in spregio dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. L’omessa produzione della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso, posto che tale evento preclude -in mancanza di verifica della data e del numero di pubblicazione -sia la verifica della venuta ad esistenza del provvedimento impugnato, sia la verifica della tempestività dell’impugnazione medesima (Cass., n. 5771/2023), sia -ove venga depositata in forma incompleta -la verifica dell’oggetto della controversia RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione da quanto rappresentato dal ricorrente (Cass., n. 14347/2020; Cass., n. 25407/2016). Né la sentenza impugnata risulta prodotta da controricorrente, adempimento tale da escludere la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), cit. (Cass., Sez. U., n. 21349/2022; Cass., n. 4370/2019).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate
come da dispositivo e il raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificandosi tale somma equitativamente in relazione alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 13.800,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 7.000,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 2.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2024