Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2200 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-intimate – avverso la sentenza n. 4926/13/2014 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, depositata il 24 settembre 2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO alla
pubblica udienza del 10 gennaio 2024;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con
IRES-ProcessoRicorso per cassazioneinammissibile.
cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, con decisione nel merito, per il rigetto del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE Società; udito per la ricorrente l’AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
A seguito di verifica fiscale, avente a oggetto gli anni di imposta dal 2003 al 2006, a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE veniva emesso avviso con il quale veniva accertato, per l’anno 2006 , ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRES, un maggior reddito sulla base dei seguenti rilievi:
costi non di competenza relativi a cellulari concessi in comodato d’uso gratuito a clienti nell’anno di imposta 2004;
costi non di competenza relativi all’acquisto di ramo di azienda ‘RAGIONE_SOCIALE‘;
costi indeducibili relativi a operazioni con imprese localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata;
costi non di competenza per cellulari concessi in comodato d’uso gratuito a clienti nell’anno di imposta 2006.
Avendo la Società esercitato, in qualità di consolidata, l’opzione per la tassazione di gruppo, lo stesso atto impositivo veniva notificato alla consolidante RAGIONE_SOCIALE
Le due società impugnarono l’atto impositivo e l’adita Commissione tributaria provinciale di Milano rideterminò, diminuendone l’importo , la ripresa relativa al primo rilievo mentre annullò integralmente i restanti rilievi.
La decisione, impugnata da entrambe le parti, venne confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia. Il Giudice di appello, preliminarmente, rilevò l’assenza di contestazioni in ordine a quanto disposto dai primi giudici in ordine al primo e al quarto rilievo. Per quanto concerne la ripresa a tassazione RAGIONE_SOCIALEa quota imputata al 2006 del valore di avviamento attribuito al ramo di azienda RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE
condivise le argomentazioni rese dal primo Giudice rilevando, inoltre, che anche a volere applicare la norma, invocata dall’Amministrazione finanziaria, RAGIONE_SOCIALE‘art.108, terzo comma, del TUIR , l’operato RAGIONE_SOCIALEa Società, che aveva ammortizzato le spese in cinque anni, era stato corretto.
Solo avverso tale ultimo capo di sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE affidandosi a unico motivo.
Le Società non hanno svolto attività difensiva.
Il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e , con decisione nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalle Società.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1. Con l’unico mezzo di impugnazione rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.103, 108 e 109, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c. -l’RAGIONE_SOCIALE -premesso che i costi in discorso si riferivano a canoni di locazione di un immobile il cui contratto prevedeva una durata di 12 anni che la società aveva ritenuto, invece, di ammortizzare, in cinque anni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2426 n.6 cod.civ., malgrado li avesse contabilizzati tra gli oneri pluriennali, assoggettati alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art.108 del TUIR -deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. laddove, al contrario, aveva escluso l’applicabilità di tale ultima norma. La ricorrente deduceva, altresì, che la bontà RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione aveva trovato conferma nella sentenza n.44/45/2013 con la quale la stessa RAGIONE_SOCIALE.T.R, per l’annualità 200 5, aveva respinto, con statuizione coperta da giudicato, l’appello formulato sul punto dalla Società.
2.Il ricorso trova soluzione per ragioni di rito dovendosene pregiudizialmente rilevare, d’ufficio, l’improcedibilità.
RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di proporre ricorso avverso la sentenza resa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano- Sezione n.13, n.4926/2014 <>.Tale dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un fatto processuale, l’avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, idoneo a far decorrere il termine ‘breve’ di impugnazione ex art.325 cod. proc. civ. e, in quanto manifestazione RAGIONE_SOCIALEa autoresponsabilità RAGIONE_SOCIALEa parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.369, comma secondo, n.2 cod. proc. civ., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza munita RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica (v. Cass. Sez. U. 6/07/2022 n. 21349; Cass. n. 15832 del 2021).
La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando -come avvenuto nel caso in esame- la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art.369, primo comma, cod.proc.civ., copia autentica RAGIONE_SOCIALEa sentenza priva però RAGIONE_SOCIALEa relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (cfr. Cass.n.19695 del 2019; n.3466 del 2020).
Il ricorso in esame non può ritenersi ugualmente procedibile neppure avuto riguardo al tempo decorso dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e la notifica del ricorso (cfr.Cass.n.11386 del 2019; n.17066 del 2013) che, nella specie, è superiore a sessanta giorni ( la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24 settembre 2014 e la notifica del ricorso è avvenuta il 23 marzo 2015) sia ugualmente a quello decorso dalla data indicata in ricorso (10 dicembre 2014) di notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Nel caso in esame, non ricorrono neppure le ipotesi ritenute idonee ad escludere la possibilità di applicare la sanzione RAGIONE_SOCIALEa
improcedibilità dalla più recente giurisprudenza (v. Cass. Sez.U. n.10648 del 2017; Cass. n.15832 del 2021) secondo la quale tale sanzione deve escludersi ove la relata di notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza risulti, comunque, nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Principi questi, di recente, puntualizzati dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 21349/2022 citata, hanno statuito il seguente principio:<>.
Nel caso in esame, infatti, la relata non risulta prodotta dalla controparte che è rimasta intimata né si verte in ipotesi in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione è ricollegata alla comunicazione del provvedimento a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza possibilità di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
Non vi è pronuncia sulle spese per non avere le intimate svolto attività difensiva.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2024.