Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8769 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8769 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, (EMAIL, CODICE_FISCALE, fax 0909701033) per mandato in calce al controricorso, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche alla pec ed al fax indicati
-controricorrente – avverso la sentenza n. 7842/2021, della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, sez. distaccata di Messina, pronunciata il 26.5.2021 e depositata il 13.9.2021;
Udita relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’incaricato per l’esazione RAGIONE_SOCIALE, cui è succeduta ex lege l’RAGIONE_SOCIALE, notificava ad RAGIONE_SOCIALE una cartella di pagamento. La contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, contestando vizi formali e di motivazione. La CTP non accoglieva il ricorso. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, spiegava appello la contribuente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, sezione distaccata di Messina, rinnovando le proprie censure. La CTR respingeva l’appello, confermando la decisione di primo grado. Ha proposto impugnazione per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell’appello, RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad una pluralità di censure.
Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria RAGIONE_SOCIALE spese di lite e distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. La controricorrente ha quindi depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
2.La ricorrente ha provveduto a notificare il suo atto di impugnazione per cassazione all’RAGIONE_SOCIALE, che infatti si è costituita mediante controricorso, senza tuttavia provvedere al deposito del ricorso presso questa Corte. Tanto comporta, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., l’improcedibilità del ricorso con condanna alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione -e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso -ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del
processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. (esercitabile ora, alla stregua della riformulazione di tale norma operata dal d.lgs. n. 149 del 2022, con l’immediato deposito del medesimo controricorso). Ciò trova giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero RAGIONE_SOCIALE spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre, ai sensi dell’art. 387 c.p.c., il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. Sez. 6 -L, n. 27571 del 2020; Sez. 1, n. 3193 del 2016; Sez. 6 -L, n. 29297 del 2011; Sez. 3, n. 21969 del 2008; Sez. 2, n. 6824 del 1988).
La sentenza n. 4500 del 1988 di queste Sezioni Unite, peraltro, chiarì che, qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, la ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata, atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere in memoria una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione (conforme, più di recente, Cass. Sez. 3, n. 10810 del 2011).
Consegue l’improcedibilità del ricorso notificato dalla società
La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma. Anche in tal caso, invero, non può dirsi escluso dalla legge l’obbligo di versare il contributo unificato iniziale, né rileva, peraltro, che esso non sia
stato in concreto versato dal ricorrente, avendo comunque provveduto al pagamento (o, eventualmente, prenotato a debito il relativo importo, nei casi di cui all’art. 11 del d.P .R. n. 115 del 2002) il controricorrente ‘diligente’. L’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 individua la parte che per prima si costituisce in giudizio come tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, senza che possa così distinguersi, nel giudizio di cassazione, tra le posizioni del ricorrente o del controricorrente (salvo il criterio del pagamento dell’autonomo contributo cui siano poi tenute le altre parti ai sensi del comma 3 della stessa norma). L’importo versato a titolo di contributo unificato dal controricorrente, che abbia richiesto l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso non depositato, può essere recuperato in sede di regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza. Il pagamento del contributo unificato rientra, invero, nell’onere di anticipazione RAGIONE_SOCIALE spese delineato dall’art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e trova poi sistemazione finale in base agli artt. 91, 92 o 310, comma 4, c.p.c. Viceversa, l’«ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione» che sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, ai sensi del comma 1 -quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, grava ex lege sulla parte soccombente, anche quando questa non si sia costituita, oppure quando sia disposta dal giudice la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Ricorre, del resto, anche in ipotesi di dichiarazione di improcedibilità del ricorso notificato e non depositato, la funzione, propria dell’obbligo tributario del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di ristorare l’amministrazione della Giustizia dall’aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell’apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento. L’improcedibilità del ricorso per cassazione notificato e non
depositato postula comunque lo svolgimento di un grado del giudizio rivelatosi del tutto superfluo e giustifica il maggior costo fiscale del servizio. In definitiva, la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (S.U. n. 20621 del 17/07/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 5.500,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.
Così deciso nell’adunanza camerale della Sezione tributaria della