Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4658 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4658 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 3049/10/21 depositata il 15 giugno 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Il ricorrente impugnava l’avviso di presa in carico inerente ad avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010. La CTP rigettava il ricorso e la CTR, secondo quanto riportato in atti, rigettava il gravame proposto dal contribuente, il quale propone ricorso in cassazione affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
NOME DEPOSITO SENTENZA IMPUGNATA
CONSIDERATO CHE
Pregiudizialmente deve rilevarsi che non risulta essere stata depositata copia della sentenza impugnata, né la stessa risulta essere stata depositata da altra parte o comunque presente nel fascicolo (Cass. 10648/2017).
Pertanto, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso , con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti in solido delle spese che liquida in € 900,00, oltre spese anticipate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025