Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21658 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.18954/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate ope legis in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che le rappresenta e difende;
-ricorrenti –
E
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio in Roma alla INDIRIZZO ha eletto domicilio, come da procura rilasciata in foglio separato che si deposita unitamente al presente atto. L’AVV_NOTAIO ai fini RAGIONE_SOCIALE comunicazioni e n otifiche attinenti al presente procedimento indica la seguente pec: EMAIL
-controricorrente-
tributi
avverso la sentenza n.3705/04/23 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 20 giugno 2023 e notificata il 28.6.2023;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE ricorrono con due motivi contro NOME COGNOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del l ‘ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del l’intimazione di pagamento relativa a diciassette cartelle e due avvisi di accertamento esecutivi, che si assumono notificati al contribuente in precedenza;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
in prossimità dell’udienza, parte contribuente depositava memoria;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo, le ricorrenti denunziano la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, in violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n,546, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.;
1.2. con il secondo motivo, le ricorrenti denunziano la violazione dell’art.26 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e la falsa applicazione dell’art.139 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;
2.1. preliminarmente deve rilevarsi la fondatezza dell’ec cezione di improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, cod. proc.
civ. (peraltro rilevabile d’ufficio) , sollevata con la memoria da parte controricorrente;
nella specie, le stesse ricorrenti attestano che la sentenza impugnata è stata notificata il 28.6.23 e tuttavia non risulta prodotta la copia autentica della sentenza con relativa relata di notifica;
in base al costante orientamento di questa Corte, la mancata produzione della relata di notificazione costituisce motivo di improcedibilit à , a meno che risulti dal ricorso «che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poich é il collegamento tra la data di pubblicazione (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestivit à in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.» (Cass.n. 17066/2013; analogamente, Cass. n. 18645/2015; Cass. n.11386/2019; Cass. n. 19695/2019; Cass. n. 3466/2020; Cass. n. 15832/2021; Cass. S.U. n. 21349/2022);
l’omissione del deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, nel caso all’esame di questo Collegio, ha rilievo, in quanto la sentenza è stata depositata in data 20 giugno 2023 ed il ricorso è stato notificato il 26 settembre 2023, tardivamente rispetto al termine breve di sessanta giorni previsto dall’art.325 cod. proc. civ. per il ricorso in cassazione, pur tenendo conto dei 31 giorni di sospensione feriale;
alla decisione di improcedibilit à fa seguito la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nel dispositivo;
rilevato che risultano soccombenti l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012;
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, spese forfettarie nella misura del 15%, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge, con attribuzione al difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2024
Il Presidente NOME COGNOME