Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29509 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29509 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME;
-intimato – avverso la sentenza n. 873/3/2021 della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, depositata il 14 luglio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la
IRAP RIMBORSO
Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Macerata che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001. Osservava la CTR che la circostanza che il contribuente si fosse avvalso in modo continuativo RAGIONE_SOCIALE prestazioni di un collaboratore nell’impresa familiare, con mansioni esecutive, tenuto anche conto dell’entità dei beni strumentali, non consentiva di ritenere integrato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione .
Avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
Il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che:
Con unico mezzo l’RAGIONE_SOCIALE dell e RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, nonché dell’art. 230 -bis cod. civ., per avere la CTR ritenuto che la presenza di un collaboratore nell’impresa familiare con mansioni esecutive non configurasse il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione nonostante si trattasse dell’apporto fornito dalla moglie del contribuente , remunerata con l’attribuzione del 49% del reddito d’impresa .
2. Il motivo è fondato.
Giova ra mmentare che l’ IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l’imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto
lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo (Cass. n. 12616 del 2016, Cass. n. 10777 del 2013).
Il giudice del merito deve quindi valutare in concreto la natura dell’apporto fornito dal collaboratore all’impresa familiare e segnatamente se tale apporto si connoti in termini meramente esecutivi (cfr. Cass. n. 22469 del 2019, che ha cassato la decisione di merito che -erroneamente presumendo l’apporto meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine, della collaborante ad impresa familiare, il cui titolare svolgeva attività di promotore finanziario – aveva escluso il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in presenza dell’effettivo e continuativo apporto fornito dalla moglie del contribuente, cui era attribuito un reddito d’impresa nella misura del 49%).
Nel caso di specie, la CTR, escludendo la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione senza valutare in concreto l’apporto fornito all’impresa familiare dalla moglie del contribuente, remunerata con l’at tribuzione del 49% del reddito d’impresa, non si è uniformata ai principi sopra richiamati.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 settembre 2023.
La Presidente
NOME COGNOME