Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4164 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4164 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-ricorrente/controricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, dall’Avv. NOME COGNOME e dell’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente/ricorrente incidentale-
Tributi-Accertamento IRES disconoscimento impresa agricolaenergia termoelettrica
avverso la sentenza n.2357/2017 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 7 luglio 2017;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2024 dal Cons. NOME COGNOME
udito il P.M., in persona della Sostituta Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale;
uditi per la ricorrente l’Avv. NOME COGNOME e per la controricorrente/ricorrente incidentale l’Avv. NOME COGNOME
Fatti di causa
Con avviso, notificato il 24 novembre 2014, l ‘Agenzia delle entrate accertò, per l’anno di imposta 2009 , nei confronti della G.C. RAGIONE_SOCIALE, un maggior reddito imponibile, cui corrispondeva una maggiore IRES, riferita al reddito complessivo globale determinato ai sensi dell’art.40 bis del d.P.R. n.600 del 1973.
Con il predetto avviso di accertamento l’Ufficio riten ne inapplicabile la tassazione, su base catastale, del reddito conseguito dalla Società sulla base di una valutazione di tre distinti aspetti della posizione fiscale quali:
l’insussistenza dei requisiti di cui all’art.32 del TUIR al fine di considerare i ricavi derivanti da contratti stipulati con la RAGIONE_SOCIALE come rientranti nell’alveo agrario ;
l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 2135 c.c. e del decreto legislativo n.99 del 2004 al fine di potere considerare la Società come società agricola;
la contestazione dell’elusività della trasformazione della società RAGIONE_SOCIALE perché detta operazione era avvenuta in assenza di valide ragioni economiche. Di conseguenza era stata contestata, ex art. 37 bis del d.P.R. n.600 del 1973,
l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria quell’operazione, ritenuta per ciò stesso inefficace .
Inoltre l’Ufficio, dopo avere disconosciuto la qualifica di impresa agricola in capo alla società RAGIONE_SOCIALE emise, con analoghe motivazioni, altro avviso di accertamento con il quale accertò, per lo stesso anno di imposta, maggiore IRAP in virtù dell’applicazione dell’aliquota ordinaria in luogo di quella ridotta.
Esperita negativamente la procedura di accertamento per adesione, la Società propose opposizione avverso gli atti impositivi con distinti ricorsi i quali , previa riunione, vennero rigettati dall’adita Commissione tributaria provinciale.
La decisione, appellata dalla Società, è stata riformata dalla Commissione Tributaria regionale della Puglia (d’ora in poi C .T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe.
Il Giudice di appello ritenuto preliminare e assorbente l’esame del motivo di appello con cui la Società, in via subordinata, aveva dedotto l’applicabilità del regime forfetario di cui all’art.56 bis, comma 3, del TUIR ai fini dell’IRES , nonché l’applicabilità dell’aliquota ridotta al valore della produzione netta di natura esclusivamente agricola ai fini IRAPrilevava che l’attività svolta dalla società nei confron ti di RAGIONE_SOCIALE era indubbiamente strumentale perché il processo di produzione di energia termoelettrica svolto dalla RAGIONE_SOCIALE si era avvalso, in modo connesso e continuo, dei servizi dell’impresa agricola , determinando così il conseguimento di reciproci vantaggi, senza che tale rapporto sinergico tra l’impresa agricol a svolta dalla contribuente e quella industriale svolta dall’RAGIONE_SOCIALE avesse determinato confusione dei rispettivi processi produttivi, con la conseguenza che, nel caso di specie, la società non poteva ritenersi assoggettabile alla disciplina dell’imprenditore commerciale.
La C.T.R. riteneva, quindi, che i servizi erogati dalla società contribuente, per le modalità tecnico produttive utilizzate, rientrassero esclusivamente, ai fini dell’IRES, nell’alveo della disciplina dell’art.56 bis del d.P.R. n. 917 del 1986, ferma restando l’aliquota ridotta per il settore agricolo ai fini IRAP. In accoglimento di tale motivo di appello, disponeva, a carico dell’Agenzia delle entrate , la rideterminazione dell’IRES dovuta dalla contribuente ai sensi del citato art.56 bis , con le sanzioni al minimo di legge.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE agricola a responsabilità limitata resiste con controricorso e propone, sua volta, ricorso incidentale su quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
In prossimità della pubblica udienza, il P.M., nella persona della Sostituta Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e del primo motivo di ricorso incidentale.
L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce , in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 c.c. e dell’articolo 56 bis, comma terzo , del TUIR, in relazione all’art.360, primo comma n.3 c.p.c.
Secondo la prospettazione difensiva i giudici regionali, nell’inquadrare l’attività svolta dalla Società nell’ambito delle ‘altre attività agricole’ per connessione , avrebbero operato un’erronea interpretazione delle norme invocate laddove l’attività svolta dalla contribuente non possedeva alcuno dei requisiti indicati nei citati
articoli 2135 c.c. e 56 bis né sotto il profilo soggettivo né sotto quello oggettivo.
1.1. Il motivo, contrariamente a quanto dedotto in controricorso, è ammissibile in quanto teso ad evidenziare l’errata applicazione al caso in esame, della normativa di cui agli artt. 56 bis , comma terzo, d.P.R. n. 917 del 1986 e 2135 cod. civ., mentre il mezzo di impugnazione non appare, in ogni caso, carente in specificità riguardo alle doglianze relative all’avviso di accertamento IRAP.
1.2. La censura è, anche, fondata.
La C.T.R., nell’ accogliere, ritenendolo prioritario e assorbente di ogni altro, il quarto motivo di appello, svolto in via subordinata dalla Società, ha ricondotto il reddito derivato a quest’ultima dal rapporto contrattuale in essere con la Edison s.p.a. nell’ambito di applicabilità del regime forfetario previsto dall’art.56 bis, terzo comma, del d.P.R. n.917 del 1986.
Tale norma, nel prevedere una particolare determinazione in misura forfetaria del reddito rinvia per l’individuazione delle attività dirette alle forniture di servizi al terzo comma dell’art.2135 cod.civ. ai sensi del quale :’ si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o d all’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge’.
1.3 Il quadro normativo richiede, quindi, per accedere al particolare regime di determinazione forfetaria del reddito, la
sussistenza di un requisito soggettivo (l’imprenditore che svolge tale attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo) e di un requisito oggettivo ( i prodotti oggetto di tale attività devono provenire prevalentemente dall’attività di coltivazione del fondo ovvero utilizzare in modo prevalente le attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiega t e nell’attività agricola esercitata).
In tal senso è orientata uniformemente la giurisprudenza di questa Corte sia ai fini fiscali ( cfr . Cass. n 8128 del 22/04/2016; Cass. n. 7447 del 08/03/2022: <> ed ancora Cass. n.11583 del 3705/2023 la quale, pur in tema di registro, ha espresso il principio di carattere generale in materia di norme agevolative secondo cui: <>) che ai fini dell’esenzione dal fallimento (v., in fattispecie analoga a quella in esame Cass. Sez. I, n. 2162 del 24/01/2023: <>; conf. Cass. n. 16614 del 08/08/2016: <> ) .
1.4 Nel caso in esame, appare essere pacifico -dal tenore letterale dell’atto negoziale regolante i rapporti tra la G.C. RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e dall’interpretazione datane da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi- che il contratto non prevedesse alcuna erogazione di servizi
da parte della G.C. Partecipazioni, essendo, invece, stabilita l’assunzione di reciproci impegni ovvero obblighi tra le parti contraenti e, nello specifico: da un lato, l’impegno della G .C. Partecipazioni a utilizzare l’energia termica prodotta dalla centrale elettrica della Edison s.p.a.; d’altro , l’impegno di quest’ultima a corrispondere alla controparte un compenso, commisurato ai benefici economici ottenuti sotto forma dei c.d. certificati verdi (v., in particolare, la lettera H) delle premesse del contratto trasfusa a pag.15 del ricorso dell’Agenzia).
Appare, pertanto, fallace il ragionamento svolto dai Giudici di appello i quali, sulla base di tale accordo contrattuale, hanno ritenuto che la Società avesse erogato servizi che, per le modalità tecnicoproduttive utilizzate, rientrano esclusivamente …nell’alveo della disciplina dell’art.56 bis – altre attività agricole- del d.P.R. n.917/1986, essendo assente in tale argomentazione la corretta, secondo quanto sopra esposto, individuazione del necessario requisito oggettivo legittimante l’applicazione del re gime agevolativo.
Peraltro, va osservato -ferma restando, in ogni caso, la preliminare questione, attinta con il secondo motivo di ricorso, circa l’elusività della trasformazione da s.p.a. in s.r.l. della Società che , ove positivamente risolta, negherebbe in radice la natura agricola della ricorrente- che, nella specie, manca anche la rilevazione, da parte della Commissione tributaria, del requisito soggettivo, nulla avendo i giudici di appello argomentato sulla qualifica di imprenditore agricolo della contribuente alla luce delle previsioni del rapporto sinallagmatico.
Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunzia, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la sentenza impugnata di omessa pronuncia laddove la C.T.R. nulla avrebbe statuito in merito al motivo di impugnazione (ritenuto erroneamente assorbito) con il quale era stata contestata l’elusività dell’operazione di trasformazione da società per azioni e società a responsabilità limitata.
Secondo la prospettazione difensiva la statuizione della C.T.R. investirebbe solo la determinazione del reddito relativo all’attività agricola per connessione senza pronunciare sull’attività floro -vivaistica svolta dalla società e per il quale l’Ufficio aveva provveduto a contestare l’elusiv ità della trasformazione di tipo societario.
2.1. La censura è fondata. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., di recente, Cass. n. 693 del 09/01/2024 e in precedenza, in termini, Cass. n. 363/2019): <>.
2.2. Nel caso in esame, risulta in atti che l’Agenzia delle entrate, in sede di controdeduzioni, ebbe a ribadire, a fronte dello specifico motivo di appello proposto dalla società, l’elusività dell’operazione di trasformazione del tipo sociale.
Sul punto, la C.T.R., dichiarando espressamente e erroneamente assorbite le altre questioni, fra le quali quella oggetto di questo mezzo di impugnazione, e accogliendo solo la censura proposta in via subordinata dalla Società (non sovrapponibile agli effetti decisori alla prima) ha, nella sostanza, omesso di pronunciare.
Con il primo motivo di ricorso incidentale -rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.32 e 56 bis, comma 3, del TUIR in relazione all’art.360, n.3 c.p.c. Violazione del combinato disposto di cui agli art.36, comma 2, n.4 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, nonché degli artt.132, comma 2, n.4 c.p.c. e 118 disp.att.c.pc. (ai sensi
dell’art.360, primo comma, n.4 del c.p.c.) -si deduce che la C.T.R., con motivazione apparente e mal interpretando le norme sul reddito agrario, aveva ritenuto l’esistenza di una attività agricola connessa di fornitura dei servizi, ai sensi dell’art.56 bis , comma terzo, del T.U.I.R. laddove, invece, essa Società aveva dedotto la ricomprensione dei proventi derivanti dai cd. ‘certificati verdi’ all’interno del reddito agrario ex artt.32 del TUIR.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.5 cod. proc. civ., l’omesso esame da parte del giudice di appello di un fatto decisivo costituito dal rapporto contrattuale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del quale la controprestazione prevista per la somministrazione di energia termica da parte della RAGIONE_SOCIALE consisteva esclusivamente nel pagamento della medesima, non essendo prevista alcuna prestazione di servizi da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge laddove la C.T.R. aveva ritenuto l’esistenza di un’attività agricola connessa di fornitura di servizi, ai sensi dell’art.56 bis , comma terzo, TUIR.
Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. -malgrado la Società avesse ricompreso, come già detto sopra, i proventi derivanti dai cd. ‘certificati verdi’ all’interno del reddito agrario ex art.32 del TUIRnell’affermare l’esistenza di presunte ‘forniture di servizi’ rese da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di illustrare quali fossero tali servizi; sicché la motivazione sul punto sarebbe del tutto inesistente. Inoltre, la C.T.R. avrebbe violato l’art.32 del TUIR non avendo compreso come il ricevere da parte della società agricola la somministrazione di energia termica per le proprie serre dalla centrale
Edison corrispondeva alla necessità di migliorare la redditività del fondo, quale componente essenziale del ciclo produttivo agricolo.
Infine, con il quarto motivo la ricorrente incidentale denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo avendo la C.T.R. ritenuto, in modo non corretto, che la retrocessione a favore della RAGIONE_SOCIALE di parte del valore dei cd. ‘certificati verdi’ corrispondesse al pagamento di una inesistente prestazione di servizi, laddove tali certificati erano rappresentativi di una contribuzione pubblica e, in particolare, di un contributo in conto esercizio percepito nell’ambito dello svolgimento della propria attività agricola di floricultura.
Il primo motivo del ricorso incidentale, in relazione al secondo ordine di censura ivi prospettato (motivazione apparente della sentenza impugnata) è fondato, con assorbimento del secondo motivo, attinente anch’esso alla censura del motivo principale di appello della Società avverso la sentenza di primo grado.
7.1 La Commissione tributaria di appello ha, infatti, omesso qualsiasi motivazione sulla domanda principale avanzata, in quel grado, dalla contribuente e volta alla declaratoria della legittimità, negata dalla C.T.P., della dichiarazione del reddito agrario ex art. 32 del d.P.R. n.917 del 1986, limitandosi ad affermare, nel passo motivazionale censurato anche con il primo motivo di ricorso principale dall’Agenzia delle entrate, che la società aveva erogato servizi che, per le modalità tecnico produttive utilizzate rientrano …nell’alveo della disciplina dell’art.56 bis -Altre attività agricole- del d.P.R. n.917 del 1986, anziché dell’art.32 -Reddito agrariodello stesso D.P.R. n.917/1986 come erroneamente riv endicato dall’appellante nel primo motivo di gravame… (v. pag. 6, primo capoverso della sentenza impugnata).
Il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale sono, invece, inammissibili, concordemente a quanto rilevato dal P.G., per difetto di interesse. Entrambi i mezzi, infatti, ineriscono al motivo di appello, svolto in via subordinata dalla Società, che accolto dalla C.T.R. ha visto la ricorrente incidentale vittoriosa.
In conclusione, in accoglimento del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate e del primo motivo (assorbito il secondo e dichiarati inammissibili il terzo e il quarto) del ricorso incidentale proposto dalla Società, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di merito, in diversa composizione, il quale procederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e regolerà le spese di questo giudizio.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, inammissibili il terzo e il quarto.
Cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione