Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4164 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4164 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata;
-ricorrente/controricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso con ricorso incidentale, dall’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente/ricorrente incidentale-
Tributi-Accertamento IRES disconoscimento impresa RAGIONE_SOCIALEenergia termoelettrica
avverso la sentenza n.2357/2017 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 7 luglio 2017;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale;
uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per la controricorrente/ricorrente incidentale l’AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
Con avviso, notificato il 24 novembre 2014, l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertò, per l’anno di imposta 2009 , nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, un maggior reddito imponibile, cui corrispondeva una maggiore IRES, riferita al reddito complessivo globale determinato ai sensi dell’art.40 bis del d.P.R. n.600 del 1973.
Con il predetto avviso di accertamento l’Ufficio riten ne inapplicabile la tassazione, su base catastale, del reddito conseguito dalla RAGIONE_SOCIALE sulla base di una valutazione di tre distinti aspetti della posizione fiscale quali:
l’insussistenza dei requisiti di cui all’art.32 del TUIR al fine di considerare i ricavi derivanti da contratti stipulati con la RAGIONE_SOCIALE come rientranti nell’alveo agrario ;
l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui all’art. 2135 c.c. e del decreto legislativo n.99 del 2004 al fine di potere considerare la RAGIONE_SOCIALE come RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
la contestazione dell’elusività della trasformazione della RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE, perché detta operazione era avvenuta in assenza di valide ragioni economiche. Di conseguenza era stata contestata, ex art. 37 bis del d.P.R. n.600 del 1973,
l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria quell’operazione, ritenuta per ciò stesso inefficace .
Inoltre l’Ufficio, dopo avere disconosciuto la qualifica di impresa RAGIONE_SOCIALE in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, emise, con analoghe motivazioni, altro avviso di accertamento con il quale accertò, per lo stesso anno di imposta, maggiore IRAP in virtù dell’applicazione dell’aliquota ordinaria in luogo di quella ridotta.
Esperita negativamente la procedura di accertamento per adesione, la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso gli atti impositivi con distinti ricorsi i quali , previa riunione, vennero rigettati dall’adita Commissione tributaria provinciale.
La decisione, appellata dalla RAGIONE_SOCIALE, è stata riformata dalla Commissione Tributaria regionale della Puglia (d’ora in poi C .T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe.
Il Giudice di appello ritenuto preliminare e assorbente l’esame del motivo di appello con cui la RAGIONE_SOCIALE, in via subordinata, aveva dedotto l’applicabilità del regime forfetario di cui all’art.56 bis, comma 3, del TUIR ai fini dell’IRES , nonché l’applicabilità dell’aliquota ridotta al valore della produzione netta di natura esclusivamente RAGIONE_SOCIALE ai fini IRAPrilevava che l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confron ti di RAGIONE_SOCIALE era indubbiamente strumentale perché il processo di produzione di energia termoelettrica svolto dalla RAGIONE_SOCIALE si era avvalso, in modo connesso e continuo, dei servizi dell’impresa RAGIONE_SOCIALE , determinando così il conseguimento di reciproci vantaggi, senza che tale rapporto sinergico tra l’impresa agricol a svolta dalla contribuente e quella industriale svolta dall’RAGIONE_SOCIALE avesse determinato confusione dei rispettivi processi produttivi, con la conseguenza che, nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE non poteva ritenersi assoggettabile alla disciplina dell’imprenditore commerciale.
La C.T.R. riteneva, quindi, che i servizi erogati dalla RAGIONE_SOCIALE contribuente, per le modalità tecnico produttive utilizzate, rientrassero esclusivamente, ai fini dell’IRES, nell’alveo della disciplina dell’art.56 bis del d.P.R. n. 917 del 1986, ferma restando l’aliquota ridotta per il settore agricolo ai fini IRAP. In accoglimento di tale motivo di appello, disponeva, a carico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , la rideterminazione dell’IRES dovuta dalla contribuente ai sensi del citato art.56 bis , con le sanzioni al minimo di legge.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone, sua volta, ricorso incidentale su quattro motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In prossimità della pubblica udienza, il P.M., nella persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e del primo motivo di ricorso incidentale.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE deduce , in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2135 c.c. e dell’articolo 56 bis, comma terzo , del TUIR, in relazione all’art.360, primo comma n.3 c.p.c.
Secondo la prospettazione difensiva i giudici regionali, nell’inquadrare l’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE nell’ambito RAGIONE_SOCIALE ‘altre attività agricole’ per connessione , avrebbero operato un’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme invocate laddove l’attività svolta dalla contribuente non possedeva alcuno dei requisiti indicati nei citati
articoli 2135 c.c. e 56 bis né sotto il profilo soggettivo né sotto quello oggettivo.
1.1. Il motivo, contrariamente a quanto dedotto in controricorso, è ammissibile in quanto teso ad evidenziare l’errata applicazione al caso in esame, della normativa di cui agli artt. 56 bis , comma terzo, d.P.R. n. 917 del 1986 e 2135 cod. civ., mentre il mezzo di impugnazione non appare, in ogni caso, carente in specificità riguardo alle doglianze relative all’avviso di accertamento IRAP.
1.2. La censura è, anche, fondata.
La C.T.R., nell’ accogliere, ritenendolo prioritario e assorbente di ogni altro, il quarto motivo di appello, svolto in via subordinata dalla RAGIONE_SOCIALE, ha ricondotto il reddito derivato a quest’ultima dal rapporto contrattuale in essere con la RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di applicabilità del regime forfetario previsto dall’art.56 bis, terzo comma, del d.P.R. n.917 del 1986.
Tale norma, nel prevedere una particolare determinazione in misura forfetaria del reddito rinvia per l’individuazione RAGIONE_SOCIALE attività dirette alle forniture di servizi al terzo comma dell’art.2135 cod.civ. ai sensi del quale :’ si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o d all’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività RAGIONE_SOCIALE esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge’.
1.3 Il quadro normativo richiede, quindi, per accedere al particolare regime di determinazione forfetaria del reddito, la
sussistenza di un requisito soggettivo (l’imprenditore che svolge tale attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo) e di un requisito oggettivo ( i prodotti oggetto di tale attività devono provenire prevalentemente dall’attività di coltivazione del fondo ovvero utilizzare in modo prevalente le attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiega t e nell’attività RAGIONE_SOCIALE esercitata).
In tal senso è orientata uniformemente la giurisprudenza di questa Corte sia ai fini fiscali ( cfr . Cass. n 8128 del 22/04/2016; Cass. n. 7447 del 08/03/2022: <> ed ancora Cass. n.11583 del 3705/2023 la quale, pur in tema di registro, ha espresso il principio di carattere AVV_NOTAIO in materia di norme agevolative secondo cui: <>) che ai fini dell’esenzione dal fallimento (v., in fattispecie analoga a quella in esame Cass. Sez. I, n. 2162 del 24/01/2023: <>; conf. Cass. n. 16614 del 08/08/2016: <> ) .
1.4 Nel caso in esame, appare essere pacifico -dal tenore letterale dell’atto negoziale regolante i rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e dall’interpretazione datane da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi- che il contratto non prevedesse alcuna erogazione di servizi
da parte della RAGIONE_SOCIALE, essendo, invece, stabilita l’assunzione di reciproci impegni ovvero obblighi tra le parti contraenti e, nello specifico: da un lato, l’impegno della RAGIONE_SOCIALE a utilizzare l’energia termica prodotta dalla centrale elettrica della RAGIONE_SOCIALE; d’altro , l’impegno di quest’ultima a corrispondere alla controparte un compenso, commisurato ai benefici economici ottenuti sotto forma dei c.d. certificati verdi (v., in particolare, la lettera H) RAGIONE_SOCIALE premesse del contratto trasfusa a pag.15 del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE).
Appare, pertanto, fallace il ragionamento svolto dai Giudici di appello i quali, sulla base di tale accordo contrattuale, hanno ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avesse erogato servizi che, per le modalità tecnicoproduttive utilizzate, rientrano esclusivamente …nell’alveo della disciplina dell’art.56 bis – altre attività agricole- del d.P.R. n.917/1986, essendo assente in tale argomentazione la corretta, secondo quanto sopra esposto, individuazione del necessario requisito oggettivo legittimante l’applicazione del re gime agevolativo.
Peraltro, va osservato -ferma restando, in ogni caso, la preliminare questione, attinta con il secondo motivo di ricorso, circa l’elusività della trasformazione da RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE che , ove positivamente risolta, negherebbe in radice la natura RAGIONE_SOCIALE della ricorrente- che, nella specie, manca anche la rilevazione, da parte della Commissione tributaria, del requisito soggettivo, nulla avendo i giudici di appello argomentato sulla qualifica di imprenditore agricolo della contribuente alla luce RAGIONE_SOCIALE previsioni del rapporto sinallagmatico.
Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunzia, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la sentenza impugnata di omessa pronuncia laddove la C.T.R. nulla avrebbe statuito in merito al motivo di impugnazione (ritenuto erroneamente assorbito) con il quale era stata contestata l’elusività dell’operazione di trasformazione da RAGIONE_SOCIALE per azioni e RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la prospettazione difensiva la statuizione della C.T.R. investirebbe solo la determinazione del reddito relativo all’attività RAGIONE_SOCIALE per connessione senza pronunciare sull’attività floro -vivaistica svolta dalla RAGIONE_SOCIALE e per il quale l’Ufficio aveva provveduto a contestare l’elusiv ità della trasformazione di tipo societario.
2.1. La censura è fondata. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., di recente, Cass. n. 693 del 09/01/2024 e in precedenza, in termini, Cass. n. 363/2019): <>.
2.2. Nel caso in esame, risulta in atti che l’RAGIONE_SOCIALE, in sede di controdeduzioni, ebbe a ribadire, a fronte dello specifico motivo di appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, l’elusività dell’operazione di trasformazione del tipo sociale.
Sul punto, la C.T.R., dichiarando espressamente e erroneamente assorbite le altre questioni, fra le quali quella oggetto di questo mezzo di impugnazione, e accogliendo solo la censura proposta in via subordinata dalla RAGIONE_SOCIALE (non sovrapponibile agli effetti decisori alla prima) ha, nella sostanza, omesso di pronunciare.
Con il primo motivo di ricorso incidentale -rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.32 e 56 bis, comma 3, del TUIR in relazione all’art.360, n.3 c.p.c. Violazione del combinato disposto di cui agli art.36, comma 2, n.4 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, nonché degli artt.132, comma 2, n.4 c.p.c. e 118 disp.att.c.pc. (ai sensi
dell’art.360, primo comma, n.4 del c.p.c.) -si deduce che la RAGIONE_SOCIALE.T.R., con motivazione apparente e mal interpretando le norme sul reddito agrario, aveva ritenuto l’esistenza di una attività RAGIONE_SOCIALE connessa di fornitura dei servizi, ai sensi dell’art.56 bis , comma terzo, del T.U.I.R. laddove, invece, essa RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto la ricomprensione dei proventi derivanti dai cd. ‘certificati verdi’ all’interno del reddito agrario ex artt.32 del TUIR.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.5 cod. proc. civ., l’omesso esame da parte del giudice di appello di un fatto decisivo costituito dal rapporto contrattuale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del quale la controprestazione prevista per la somministrazione di energia termica da parte della RAGIONE_SOCIALE consisteva esclusivamente nel pagamento della medesima, non essendo prevista alcuna prestazione di servizi da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge laddove la C.T.R. aveva ritenuto l’esistenza di un’attività RAGIONE_SOCIALE connessa di fornitura di servizi, ai sensi dell’art.56 bis , comma terzo, TUIR.
Secondo la prospettazione difensiva, la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE -malgrado la RAGIONE_SOCIALE avesse ricompreso, come già detto sopra, i proventi derivanti dai cd. ‘certificati verdi’ all’interno del reddito agrario ex art.32 del TUIRnell’affermare l’esistenza di presunte ‘forniture di servizi’ rese da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, avrebbe omesso di illustrare quali fossero tali servizi; sicché la motivazione sul punto sarebbe del tutto inesistente. Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE.T.R. avrebbe violato l’art.32 del TUIR non avendo compreso come il ricevere da parte della RAGIONE_SOCIALE la somministrazione di energia termica per le proprie serre dalla centrale
NOME corrispondeva alla necessità di migliorare la redditività del fondo, quale componente essenziale del ciclo produttivo agricolo.
Infine, con il quarto motivo la ricorrente incidentale denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo avendo la C.T.R. ritenuto, in modo non corretto, che la retrocessione a favore della RAGIONE_SOCIALE di parte del valore dei cd. ‘certificati verdi’ corrispondesse al pagamento di una inesistente prestazione di servizi, laddove tali certificati erano rappresentativi di una contribuzione pubblica e, in particolare, di un contributo in conto esercizio percepito nell’ambito dello svolgimento della propria attività RAGIONE_SOCIALE di floricultura.
Il primo motivo del ricorso incidentale, in relazione al secondo ordine di censura ivi prospettato (motivazione apparente della sentenza impugnata) è fondato, con assorbimento del secondo motivo, attinente anch’esso alla censura del motivo principale di appello della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado.
7.1 La Commissione tributaria di appello ha, infatti, omesso qualsiasi motivazione sulla domanda principale avanzata, in quel grado, dalla contribuente e volta alla declaratoria della legittimità, negata dalla C.T.P., della dichiarazione del reddito agrario ex art. 32 del d.P.R. n.917 del 1986, limitandosi ad affermare, nel passo motivazionale censurato anche con il primo motivo di ricorso principale dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che la RAGIONE_SOCIALE aveva erogato servizi che, per le modalità tecnico produttive utilizzate rientrano …nell’alveo della disciplina dell’art.56 bis -Altre attività agricole- del d.P.R. n.917 del 1986, anziché dell’art.32 -Reddito agrariodello stesso D.P.R. n.917/1986 come erroneamente riv endicato dall’appellante nel primo motivo di gravame… (v. pag. 6, primo capoverso della sentenza impugnata).
Il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale sono, invece, inammissibili, concordemente a quanto rilevato dal P.G., per difetto di interesse. Entrambi i mezzi, infatti, ineriscono al motivo di appello, svolto in via subordinata dalla RAGIONE_SOCIALE, che accolto dalla RAGIONE_SOCIALE. ha visto la ricorrente incidentale vittoriosa.
In conclusione, in accoglimento del ricorso principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e del primo motivo (assorbito il secondo e dichiarati inammissibili il terzo e il quarto) del ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di merito, in diversa composizione, il quale procederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e regolerà le spese di questo giudizio.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, inammissibili il terzo e il quarto.
Cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione