Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22179 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2415/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) PEC
, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 2894/2022 depositata il 21/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, mediante il quale l’RAGIONE_SOCIALE ha accertato in capo alla medesima -in qualità di coobbligato solidale con la RAGIONE_SOCIALE (centro di trasmissione dei dati o CTD), la debenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, per l’annualità 2012, oltre interessi e sanzioni.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello, rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza in epigrafe.
La contribuente propone ricorso per cassazione con sei motivi (due pregiudiziali e quattro di merito). Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
In ricorso, i motivi sono così sintetizzati:
IN VIA PREGIUDIZIALE
Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1 comma 64, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) c.p.c.: equiparazione del gioco lecito (applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica prevista RAGIONE_SOCIALEa legge 504/1998) al gioco
illecito (applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010).
RAGIONE_SOCIALE, soggetto sanato dalla giurisprudenza, è ‘ eccezione alla regola ‘, ed è equiparato, ad ogni effetto di legge, ai soggetti concessionari e regolarizzati.
Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) c.p.c.
Proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALEo statuto RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE
NEL MERITO
PRIMO MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa L. 220/2010, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c., in merito al presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
SECONDO MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b), l. 288/1998, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c., inerente al presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
TERZO MOTIVO: Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento -Omessa pronuncia in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4).
QUARTO MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c.
Tutti i superiori motivi sono infondati.
Preliminarmente deve rilevarsi che tale è la denuncia di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata siccome pretesamente affetta dal vizio di omessa pronuncia, dedotto con il terzo motivo, che deve esaminarsi con priorità per la valenza potenzialmente assorbente: invero, è finanche la narrativa del motivo (cfr. p. 55) a dare atto RAGIONE_SOCIALE‘avere la sentenza impugnata affrontato le questioni in esso agitate, ragion per cui, in sostanza, la denuncia è volta – persino alla lettera: ‘ la pronuncia gravata merita, inoltre, di essere annullata per violazione dei principi sanciti dagli artt. 49, 56 e ss. TFUE’ (ivi) – a rappresentare, non già alcuna omessa pronuncia, ma piuttosto una critica in diritto RAGIONE_SOCIALE affermazioni mediante le quali il giudice d’appello ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
Ciò detto, le questioni agitate in tutti i motivi (compreso il terzo) sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Suprema Corte, a partire dalla fondamentale sentenza n. 8757 del 2021, pedissequamente seguita da numerose altre pronunce (cfr., tra le tante, Cass. n. 26203 del 2021, con
ampio riferimento ai precedenti), le cui motivazioni sono qui da intendersi espressamente richiamate e condivise ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
In via di premessa, v’è da rilevare che il quadro normativo di riferimento è già stato sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e con il diritto unionale prospettate nell’odierno ricorso.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, rispetto all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa di cui all’art. 1, co. 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, nel senso che era incerto se la pretesa impositiva potesse rivolgersi anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio; ma, in generale, ha riconosciuto avere il legislatore, con la suddetta disposizione interpretativa, stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, anche nel caso (come quello in esame) di ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, del versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE eventuali relative sanzioni, svolgendo anche esse, unitamente (notasi) ai bookmakers, un’attività gestoria, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione.
A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole. L’attività consiste, infatti, nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina
anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.
Ciò che viene in conto è che, secondo la Corte costituzionale, entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALE scommesse, soggetta ad imposizione. In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, occupandosi altresì RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché, e decisivamente, del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal medesimo.
Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti da nesso di solidarietà per conseguenza paritetica e non dipendente – non dubita la giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. Cass. n. 15731 del 2015), la quale insegna che il rapporto tra bookmaker e ricevitore sfugge allo schema RAGIONE_SOCIALEa solidarietà dipendente perché questo ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo di per sé realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con lo stesso o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (cfr. da ultimo Cass. n. 26489 del 2020).
In definitiva, nel rapporto tra bookmaker e ricevitore, la solidarietà è paritetica perché entrambi, come detto, partecipano all’attività di esercizio RAGIONE_SOCIALE scommesse: ‘in primis’, ovviamente, il bookmaker, per conto del quale il ricevitore opera.
Né -riprendendo nuovamente la Corte costituzionale -viola il principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva la scelta di assoggettare
all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria è in grado di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la possibile rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva.
In forza di tale articolato percorso, la Corte costituzionale ha bensì dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, ma nella sola parte in cui essi prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto, relativamente a tali annualità, resta definitivamente preclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE commissioni tra ricevitorie e bookmakers, di procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta. Per tali annualità, dunque, non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
La suddetta ragione di incostituzionalità non è stata invece ravvisata per i rapporti successivi: quindi, non solo per i rapporti negoziali perfezionatisi dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa novella del 2010, ma anche per i rapporti che, seppur sorti antecedentemente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima. In entrambi i casi, invero, la novella costituisce parametro normativo
di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti: sia in caso di rapporti sorti successivamente che in caso di rapporti già sorti e destinati a protrarsi, potendo comunque le parti, in relazione a questi secondi, alla luce (e tenendo conto proprio) RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di esplicitare l’assoggettamento a tributo anche dei titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale la singola ricevitoria agisce ‘in loco’. La solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati nel tempo, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità ed adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
In buona sostanza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa costituzionalità del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, in riferimento così ai rapporti sorti dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo come a quelli sorti prima ma destinati a protrarsi oltre, è sufficiente la possibilità in sé RAGIONE_SOCIALEa negoziazione RAGIONE_SOCIALEa traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, irrilevante essendo il concreto esito di detta negoziazione, segnatamente nel segno RAGIONE_SOCIALE‘effettiva traslazione.
In ragione di quanto innanzi, il bookmaker, già prima RAGIONE_SOCIALEa disposizione di interpretazione autentica, era soggetto obbligato al versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta; la circostanza che, per le annualità ‘ante’ 2011, sia l’unico obbligato costituisce una mera conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘inconfigurabilità, per effetto RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte
costituzionale, RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione del CTD in relazione a tali annualità: ciò fermo restando, invece, che anche il CTD, oltre al bookmaker, è obbligato per le annualità successive.
Va rilevato, inoltre, ai fini RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile non è tale evento, bensì la pura e semplice prestazione di servizi consistenti nell’organizzazione del gioco e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, ossia, in breve, nella ‘gestione’ di queste. Trattasi di attività che coinvolgono in via immediata e diretta sia il bookmaker sia il ricevitore in Italia, consistendo, in relazione a ciascun scommettitore, nella predisposizione di un complessivo apparato idoneo ad assicurare la valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa e di poi l’eventuale pagamento RAGIONE_SOCIALEa vincita. In effetti, non è un caso che la scommessa sia documentata unicamente dalla ricevuta fisicamente rilasciata all’utente dalla ricevitoria (così Cass. n. 15731 del 2015, cit.), ricevuta che sola costituisce il titolo legittimante alla riscossione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale vincita presso il bookmaker (così Cass. n. 8757 del 2021, cit.). Tali attività, dunque, sono svolte tutte in Italia, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘indispensabile intervento materiale RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria: per l’effetto, sono sicuramente suscettive di fondare l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà impositiva RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano, che individua e sottopone a tassazione un presupposto emergente come indice di capacità contributiva in Italia.
Quanto alle prospettate frizioni con il diritto unionale, premesso che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l’art. 56 del TFUE, la Corte di giustizia, nella sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (che, per le ragioni di cui in appresso, va del tutto scevra, anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione
in ordine al sollecitato nuovo rinvio ex art. 158 Reg. C. giust.., dalle critiche di incompletezza e contraddittorietà motivazionale intrinseca ed estrinseca che la contribuente le rivolge), ha preso diretta e specifica cognizione proprio RAGIONE_SOCIALE medesime questioni sollevate odiernamente dalle contribuenti ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti indistintamente gli operatori che ‘gestiscono’ scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21), di modo che la normativa italiana “non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato”.
In particolare, a ‘gestire’ le scommesse è sia il bookmaker, pur privo di concessione, sia la ricevitoria. Scrive con chiarezza la Corte di giustizia che, ‘per quanto riguarda la RAGIONE_SOCIALE , essa esercita, in qualità di intermediario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e in cambio di una remunerazione, un’attività di offerta e di raccolta di scommesse’ (punto 25) e pertanto ‘esercita’, ‘allo stesso titolo degli’ cioè: realizzando il medesimo presupposto realizzato dagli -‘operatori di scommesse nazionali, un’attività di gestione di scommesse, la quale costituisce una condizione necessaria ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento all’imposta unica. Per tale ragione, in forza RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, la RAGIONE_SOCIALE è soggetta, in solido con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al pagamento di tale imposta’ (punto 26).
A fronte di ciò, in disparte l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura volta a contestare la soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, poiché nella specie la posizione oggetto di giudizio è soltanto quella del
bookmaker, comunque, nell’ottica di esporre le ragioni RAGIONE_SOCIALEa complessiva ricostruzione teorica proposta dalla contribuente, mette conto di rilevare che non coglie nel segno l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa medesima secondo cui l’attività RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria sarebbe non imponibile, coerentemente con quanto affermato dalla medesima Corte di giustizia nella sentenza 13 luglio 2006, in causa C-89/05, RAGIONE_SOCIALE, la quale ha dichiarato ‘che l’art. 13, parte B, lett. f), RAGIONE_SOCIALEa sesta direttiva dev’essere interpretata nel senso che la fornitura di servizi di ‘call center’ a favore di un organizzatore di scommesse telefoniche, che comporta l’accettazione RAGIONE_SOCIALE scommesse in nome RAGIONE_SOCIALE‘organizzatore da parte del personale impiegato dal prestatore dei detti servizi, non rappresenta un’operazione di scommessa ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non può beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’IVA prevista da tale disposizione’.
Diverso, infatti, è l’ambito RAGIONE_SOCIALE esenzioni dall’IVA rispetto a quello, oltretutto meramente interno, RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica che ne occupa.
Nel primo vige un canone di interpretazione restrittivo, ché l’esenzione dall’IVA di cui godono scommesse, lotterie e giochi d’azzardo ‘ è motivata da considerazioni di ordine pratico, in quanto le operazioni di gioco d’azzardo mal si prestano all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘IVA (sentenza 29 maggio 2001, causa C-86/99, COGNOME, Racc. pag. I-4167, punto 30), e non, come nel caso relativo a determinate prestazioni di servizi d’interesse generale in ambito sociale, dalla volontà di garantire a tali attività un trattamento più favorevole in materia di IVA’ (punto 23 sent. da ult. cit.), ragion per cui l’attività esternalizzata di ‘call center’, ‘a differenza RAGIONE_SOCIALE operazioni di scommessa di cui all’art. 13, parte B, lett. f), RAGIONE_SOCIALEa sesta direttiva, non è assolutamente protetta dall’attribuzione di
una possibilità di guadagno agli scommettitori a fronte RAGIONE_SOCIALE‘assunzione del rischio di dover corrispondere le relative vincite e, pertanto, non può essere qualificata come operazione di scommessa ai sensi RAGIONE_SOCIALEa disposizione in questione’ (punto 26 di detta sentenza).
Invece, nel caso RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, siccome specificamente normata dal diritto interno, al fine di individuare (in positivo) l’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, il presupposto è la ‘gestione’ RAGIONE_SOCIALE scommesse, e non, come (in negativo) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE esenzioni dall’IVA, le ‘scommesse’ di per se stesse considerate.
La differenza è sostanziale, perché l’attività gestoria, a differenza del suo oggetto, i.e. le ‘scommesse’, dal punto di vista RAGIONE_SOCIALEa realizzazione fisica, non si concentra necessariamente ed unicamente in capo al bookmaker, ma investe anche la ricevitoria, e, dal punto di vista concettuale, prescinde dall’assunzione del rischio del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite.
Donde deve ribadirsi la conclusione già attinta da questa S.C. secondo cui, ‘in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria operante per conto di ‘bookmakers’ esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, e occupandosi RAGIONE_SOCIALEa trasmissione all’allibratore RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite’ (cfr., ‘ex professo’, da ult., Cass. n. 27260 del 2023). La circostanza, poi, che il ‘titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria’ operi per conto di un bookmaker estero privo di
concessione implica la partecipazione anche di quest’ultimo all’attività gestoria colpita dall’imposta, consentendogli, materialmente, di operare in Italia.
Fermo quanto precede, deve aggiungersi che, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (cfr., per tutte, Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, RAGIONE_SOCIALE, punto 47).
Il legislatore nazionale ha proceduto a tale valutazione, dichiarando, nell’art. 1, comma 64, l. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca “l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco’, in uno, però, al recupero di ‘base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore”.
La prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta -come rilevato da Corte giust., 26 febbraio 2020, punto 23 -che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri,
al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale.
In ragione di ciò, come detto, la Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri: anzi -come sottolineato dalla Corte costituzionale nella più volte evocata sentenza n. 27 del 2018 -ad opinare diversamente si giungerebbe ad un’inammissibile discriminazione ‘a contrario’; la scelta legislativa, invero, “risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione”.
A partire dal 2011, è da escludersi qualsivoglia discriminazione anche a carico di ricevitorie collegate a bookmakers esteri.
In buona sostanza boolmakers esteri e ricevitorie collegate sono salvaguardati da effetti discriminatori: i primi di per sé ed anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa posizione fatta propria alle seconde.
Ed invero, in linea con quanto detto, Corte giust., 26 febbraio 2020, ai punti 17, 26 e 28, in un coerente sviluppo logico (ciò che di per se stesso esclude la fondatezza RAGIONE_SOCIALE denunce di illogicità agitate dalla contribuente), esclude alcun effetto discriminatorio RAGIONE_SOCIALEa normativa italiana.
Al punto 17, in relazione al bookmaker, stabilisce in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro; ma, al punto 24, specifica, in concreto, che, “la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in
altri Stati membri”; sicché, conclude, “rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale”. Quanto poi al CTD, il punto 26 ribadisce che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse “allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali” ed è per questo che il CTD che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010; ma ciò non toglie – punto 28 – che la situazione del CTD che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del CTD che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro.
La diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione (non colta dalla contribuente nel tacciare di contraddittorietà la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia) è ‘in re ipsa’, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero, il quale, per l’effetto, in tanto può essere presente sul mercato italiano in quanto, sprovvisto di concessione, si avvale di detto soggetto: invero, nel settore dei giochi d’azzardo, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce “… un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti”; e ciò in conformità agli obiettivi, di cui innanzi, esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, punto 66, richiamata da Corte giust., 26 febbraio
2020, punto 18). Di qui l’esclusione, come detto, anche con riguardo alla posizione del CTD, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
Quanto all’asserita violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, in relazione -pare di poter concludere -alla supposta portata innovativa RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa del 2010, in riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALE ricevitorie, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa nel senso RAGIONE_SOCIALE‘incostituzionalità, relativamente, però, come ricordato, alle sole annualità antecedenti alla sua entrata in vigore.
Quanto alla distinta posizione del bookmaker, che ‘funditus’ ne occupa, la medesima Corte non ha minimamente posto in discussione il fatto che questi, pur privo di concessione ma presente in Italia per il tramite RAGIONE_SOCIALEa propria rete di ricevitorie, dovesse essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica già prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa. Essa ha infatti affermato che, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa disciplina previgente, soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta era chi svolgeva l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse, irrilevante essendo che lo stesso fosse privo di concessione: sicché, sia per le annualità dal 2011 che per le annualità sino al 2010, sussiste sempre la responsabilità tributaria del bookmaker che, mediante un proprio intermediario, svolge in Italia attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse in assenza di titolo amministrativo.
Tutto ciò rende priva di fondamento la tesi RAGIONE_SOCIALEa violazione del legittimo affidamento quanto a RAGIONE_SOCIALE: un tale affidamento, in realtà, in riferimento alla medesima come bookmaker estero, viepiù per un’annualità successiva all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa (poiché, come poc’anzi ricordato, si verte del 2012), non si configura in radice.
Per completezza, essendo evocata la violazione del legittimo affidamento, vale la pena di aggiungere che, alla luce dei ricordati insegnamenti sia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale che RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, è da escludersi che l’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010 abbia natura anche solo ‘lato sensu’ sanzionatoria (peraltro non venendo in rilievo ‘ratione temporis’ le modifiche alla modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imposta introdotte, a partire dal 1° gennaio 2016, dalla legge n. 208 del 2015, che, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa contribuente, confermerebbero la natura di sanzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta per i CTD): la Corte costituzionale ne ha sancito (in riferimento, segnatamente, alla posizione del bookmaker) la natura interpretativa e la Corte di giustizia ne ha confermato la legittimità unionale.
Oggetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE è la pretesa impositiva, non già quella sanzionatoria, collegata all’integrazione di uno specifico presupposto d’imposta.
Sotto altro ma collegato profilo, neppure rileva, a differenza di quanto ampiamente ed insistitamente sostenuto in ricorso, la riconosciuta, soprattutto dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE e dalle Sezioni Penali di questa medesima Suprema Corte, ‘peculiare posizione’ di RAGIONE_SOCIALE, anche, sul presupposto di svariate pronunce dalla Corte di giustizia, quale ‘operatore sanato dalla giurisprudenza’, e quindi RAGIONE_SOCIALE ricevitorie legate al gruppo RAGIONE_SOCIALE, in funzione RAGIONE_SOCIALEa discriminazione subita nell’accesso al sistema concessorio.
Invero, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalla ricorrente non implica affatto la sottrazione RAGIONE_SOCIALEa stessa dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica; anzi, tutt’al contrario, postula proprio la realizzazione del presupposto d’imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, che, come visto, ha disposto che “ai
soli fini tributari: a) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni”.
L’applicabilità in sé e per sé RAGIONE_SOCIALE suddette previsioni esclude poi che possa porsi una questione di violazione dei principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento basata, segnatamente, sulla considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura lecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta.
A parte il rilievo che il ricorso non individua alcun pregiudizio concretamente subito, quel che rileva, come detto, è il fatto in sé che RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, ha realizzato in Italia l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse, sicché entrambe, ciascuna per il proprio ambito, hanno pienamente integrato il presupposto d’imposta: sotto tale profilo, va fatto richiamo alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ha escluso ogni violazione dei suddetti principi unionali (punti 28, 29 e 30, che, si ribasisce, testualmente recitano: ‘ differenza dei CTD che trasmettono i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la RAGIONE_SOCIALE
raccoglie scommesse per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che ha sede in un altro RAGIONE_SOCIALE membro. Essa non si trova quindi, alla luce degli obiettivi RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali. Di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non comporta alcuna restrizione discriminatoria nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e non pregiudica, per quanto le riguarda, la libera prestazione dei servizi. Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘insieme RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno RAGIONE_SOCIALE membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale RAGIONE_SOCIALE membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, indipendentemente dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEa sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE scommesse’).
Le superiori considerazioni votano alla manifesta infondatezza le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e comunque di disapplicazione del diritto interno.
Tutte le relative questioni -in disparte che viepiù presuppongono una non condivisibile critica alle pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia ed altresì RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (la prima per aver reso una motivazione poco chiara, contraddittoria ed incoerente con ulteriori pronunce che hanno riconosciuto la discriminazione subita da RAGIONE_SOCIALE; la seconda per non aver approfondito il concetto di ‘gestione’, specialmente con riguardo a soggetti che, come RAGIONE_SOCIALE, ‘lecitamente raccolgono scommesse sul territorio nazionale’, senza trattare RAGIONE_SOCIALE‘imposizione fiscale a carico di CTD ‘collegati a operatori esteri’, con i pretesamente connessi
‘nuovi aspetti fiscali’, rispetto alle ricevitorie ‘collegate ai concessionari statali’) trovano precisa ed esauriente risposta proprio in tali pronunce, cui nel corso RAGIONE_SOCIALEa presente trattazione si è fatto ampio richiamo, a significare l’emersione, dopo l’intervento chiarificatore del legislatore, di un quadro disciplinare ossequiante di tutti i principi rilevanti, sia unionali che interni.
Un tanto -rilevasi, ulteriormente, per completezza -esclude in radice alcun dubbio (come di incompatibilità unionale, così) di illegittimità costituzionale.
Infine, totalmente destituita di fondamento è la censura in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE”esimente RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva condizione d’incertezza’. Portando a compimento quanto già dianzi osservato circa l’insussistenza di alcun legittimo affidamento tutelabile in capo al bookmaker, mette conto di precisare che nessuna incertezza è configurabile dopo la l. n. 220 del 2010, la quale, enucleando un significato già ricavabile dalla normativa su cui si è innestata, ha definitivamente chiarito l’assoggettamento all’imposta unica sia del bookmaker che (per gli anni d’imposta dal 2011, per le esaminate ragioni riguardanti lo specifico profilo RAGIONE_SOCIALEa possibilità di rivalsa) RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, stante, come in passato, l’unico ed immutato presupposto RAGIONE_SOCIALEa concorrente (dal 2011) -attività gestoria.
Conclusivamente, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 2.400, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 12 giugno 2024.