Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6185 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6185 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: Imposta unica concorsi pronostici e scommesse
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31092/2019 R.G. proposto da , in persona del legale rappresentante NOME
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1626/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18/3/2019.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, soggetto esercente l’attività di raccolta scommesse con sede all’estero, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma un avviso di accertamento con il quale le era stato contestato il mancato versamento dell ‘ imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, per l ‘ anno 2010, quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un CDT (Centro Trasmissione Dati), operante per conto del bookmaker privo di concessione, e le erano state irrogate le relative sanzioni.
Il Giudice di prime cure respinse il ricorso.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, investita dell’appello della contribuente, accolse il gravame solo limitatamente al profilo RAGIONE_SOCIALE spese del processo di primo grado, determinandole in misura più contenuta rispetto alla quantificazione operata dal primo Giudice. Per il resto confermò integralmente la pretesa impositiva e sanzionatoria dell’RAGIONE_SOCIALE, aderendo al prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge una
funzione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto terzi contemplata dall’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, indipendentemente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nella determinazione RAGIONE_SOCIALE condizioni RAGIONE_SOCIALE scommesse, e questa disciplina non si pone in contrasto col diritto unionale; ritenne, inoltre, sussistente la responsabilità del bookmaker RAGIONE_SOCIALE quale coobbligato solidale del CTD, escludendo qualsiasi frizione con i principi costituzionali e unionali.
Avverso tale ultima pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, oltre a due aggiuntivi, definiti ‘di diritto’ e dedotti ‘in via preliminare’ .
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte ritiene che l ‘ istanza della società ricorrente di trattazione della causa in pubblica udienza vada disattesa; in adesione all ‘ indirizzo già espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell ‘ esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., sez. un., n. 14437/2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., sez. un., n. 8093/2020).
In particolare, la sede dell ‘ adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.
Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (v. le pronunce di legittimità di seguito citate) e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti i
suoi risvolti, da un lato, dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27), dall ‘ altro, dalla Corte unionale (con la sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, relativa alla RAGIONE_SOCIALE); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (v. nello stesso senso, ex multis , Cass. n. 31905/2021).
Sempre in via preliminare, va pure disattesa la richiesta di sospensione del giudizio formulata a pag. 21 del ricorso per cassazione, in quanto la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell ‘ art. 267 T.F.U.E., dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso, con il primo dei motivi qualificati come ‘di diritto’ e formulati ‘in via preliminare’ si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 legge n. 212 del 2000 poiché la sentenza impugnata, anche in conseguenza dell’errata valutazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018, ha erroneamente avallato le argomentazioni dell’RAGIONE_SOCIALE che ha attribuito al bookmaker, per l’anno d’imposta 2010, una responsabilità principale per l’imposta di cui trattasi, in contrasto con quanto prospettato nell’avviso di accertamento circa una responsabilità solidale unitamente al CTD.
Fermo restando quanto oltre si dirà in merito alla responsabilità della bookmaker per il pagamento dell’imposta de qua anche per gli anni precedenti al 2011, il motivo è inammissibile sia perché non indica dove e quando la questione inerente alla modifica RAGIONE_SOCIALE contestazioni sarebbe stata sollevata nel giudizio di merito, sia perché non riproduce,
neanche per stralcio, il contenuto dei rilievi formulati nell’avviso di accertamento, sia, infine, perché non individua specificamente quali siano le statuizioni della sentenza impugnata con le quali sarebbe stata realizzata la dedotta violazione di legge.
Con il secondo dei motivi qualificati come ‘di diritto’ e formulati ‘in via preliminare’ si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 212 del 2000 per non avere la CTR dichiarato l’illegittimità dell’avviso impugnato per mancata traduzione dell’atto in lingua inglese.
Il motivo è infondato, dovendosi qui dare continuità a quanto già statuito da Cass. n. 9144/2021 (conf. Cass. n. 35580/2022 e, più recentemente, Cass. n. 5675/2024) che, sul preliminare rilievo che nessuna specifica previsione normativa dispone che l ‘ atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, ha escluso che la mancata traduzione nella lingua del destinatario possa comportare una lesione del diritto di difesa della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, in quanto la stessa, anche se soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere nei gradi del merito le proprie articolate difese con cui ha contestato la pretesa tributaria azionata con l ‘ atto impugnato, di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell ‘ atto impositivo ad essa notificato.
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010 poiché la CTR ha erroneamente ritenuto integrato in capo alla CTD il presupposto soggettivo dell’imposta .
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) legge n. 288 del 1998, per avere la CTR
erroneamente ritenuto integrato il presupposto territoriale dell’imposta.
Con il terzo mezzo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione nonché del principio di legittimo affidamento, per non avere la CTR disapplicato l’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 nonostante la sua contrarietà con il diritto dell’Unione europea.
Nell’articolazione del motivo la ricorrente invita a formulare rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, T.F.U.E., alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, per non avere la CTR disapplicato la disciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 in ragione della sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d’affari diverse dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata.
I motivi testé sintetizzati, che per la loro stretta connessione si prestano ad un esame congiunto, sono palesemente infondati, ponendo questioni che sono già state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. nn. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 26384/2022; 813/2023; 6761/2023, 23310/2024; 24349/2024, 24033/2024; 30021/2025).
In particolare, la Corte, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’imposta unica sulle scommesse, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27
del 2018) e della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C788/18), ha, tra l’altro, precisato che: i) sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica; ii) sussistono i presupposti territoriali: l ‘ imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento; iii) l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio; iv) l’art. 1, comma 66, lettera b), legge n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore; v) la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha affermato che per le annualità antecedenti al 2011 dell’ imposta di cui trattasi non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione; vi) quanto alle sanzioni, non sussistono i presupposti per ritenere l’obiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011 ovvero nel periodo successivo alla legge d ‘ interpretazione autentica n. 220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza per il periodo antecedente, in relazione al quale, invece, sussisteva detta incertezza, con conseguente applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 13818/2025); vii) l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né profili di doppia imposizione.
Alla luce dei superiori principi, sono infondati i motivi (dal primo al quarto) concernenti i profili soggettivo, oggettivo e territoriale d’imposta e la compatibilità costituzionale e unionale della disciplina.
Inoltre, le varie questioni di pregiudizialità e di legittimità costituzionale sono state ampiamente esaminate da questa Corte, che le ha disattese in ragione dei già indicati orientamenti sia della Corte costituzionale che della Corte di giustizia, sicché la richiesta di rinvio ex art. 267 T.F.U.E., collegata ai motivi sopra esposti, va rigettata in ragione RAGIONE_SOCIALE esplicite pronunce negative, che delimitano chiaramente le questioni.
Con il sesto motivo si deduce, senza indicazione di specifico parametro normativo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 d.lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Giudice d ‘ appello disposto la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato, in mancanza di documentazione di spese vive e di deposito di apposita nota, nonché per non avere disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, avuto riguardo alla complessità e peculiarità della materia trattata.
12. Il motivo è inammissibile.
12.1. Ai sensi dell’art. 15, comma 2sexies d.lgs. n. 546 del 1992 « Nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto ».
La norma prevede la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell ‘U fficio tributario, se assistito da funzionari dell ‘ amministrazione, e, a favore dell ‘e nte locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato. Orbene, lo specifico riferimento alle spese processuali e alla riduzione percentuale dei soli onorari di
avvocato conferma il diritto dell ‘ RAGIONE_SOCIALE alla rifusione sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l ‘ assistenza tecnica fornita in giudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo, ai sensi dell ‘ art. 15 cit. (cfr. Cass. n. 23055/2019). Nel caso in esame la ricorrente, in violazione del principio di specificità, non ha precisato, a fronte di una incontestata assistenza tecnica svolta in favore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE propri funzionari, quali fossero, avuto riguardo all ‘ importo totale RAGIONE_SOCIALE spese liquidato per il grado di appello, le voci relative alle ‘ spese vive ‘ asseritamente non documentate, limitandosi ad affermare che l ‘a mministrazione non avrebbe documentato né depositato nota spese in primo grado (cfr. pag. 83 del ricorso). Al proposito, questa Corte ha stabilito più volte (cfr. Cass. n. 24635/2014) che è onere del ricorrente in cassazione, a pena d ‘ inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché le singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini.
12.2. Inammissibile è anche il profilo di censura relativo alla assunta mancata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado di appello, avendo il giudice di appello, nel liquidare le spese in favore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, stante la fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretese di quest’ultima , fatto corretta applicazione del generale principio della soccombenza, ed essendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui « In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del
merito non è tenuto a motivare » (Cass. n. 26912/2020; Cass. n. 23310/2024).
Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. 546 del 1992, 5, commi 1, e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 nonché 10 legge n. 212 del 2000 per non avere la Corte regionale applicato l’esimente dell’obiettiva condizione d’incertezza con riferimento alle sanzioni.
Il motivo è fondato, venendo qui in rilievo un recupero concernente l’anno d’imposta 2010, quindi un periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010; in relazione a questo periodo, la stessa Corte costituzionale ha ravvisato l ‘ incertezza, aggiungendo che essa è stata espressamente riconosciuta dall ‘ (allora) RAGIONE_SOCIALE.
Tale conclusione è stata da ultimo ribadita dalla già citata Cass. n. 13818/2025, secondo cui in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, ai fini della nozione di soggetto passivo del tributo ex art. 3 d.lgs. n 504 del 1998, l ‘ obiettiva incertezza in ordine all ‘ inclusione o esclusione del bookmaker estero sussiste fino all ‘ entrata in vigore della norma interpretativa di cui all ‘ art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, cosicché solo fino a tale momento può essere invocata l ‘ esimente ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo di quelli dedotti ‘in via preliminare’ e il sesto, e rigettati tutti gli altri. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della ricorrente nella sola parte concernente la non debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni, in applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente limitatamente alle sanzioni; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME