Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30021 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30021 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7394 -2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’ AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, domicilia;
– controricorrente –
Oggetto: imposta unica su concorsi e pronostici -sanzioni
avverso la sentenza n. 4095/11/2021 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 16/09/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE emetteva quattro avvisi di accertamento per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 nei confronti di alcuni titolari di cd. CTD (Centro trasmissione dati) e della coobbligata solidale RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’anno d’imposta 2010.
Gli atti impositivi venivano separatamente impugnati dalla società maltese e quello emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, anche da quest’ultimo, dinanzi alla CTP di Roma che li rigettava.
A seguito di impugnazione, la CTR del Lazio, con la sentenza n. 4095/11/2021 depositata in data 16/09/2021, riuniti gli appelli, accoglieva quello proposto dal COGNOME in ossequio a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27/2018, e rigettava quelli proposti dalla società maltese evidenziando che sussistevano, tutti i presupposti per l’applicazione dell’imposta unica e che non vi erano conflitti con il diritto unionale.
Avverso tale statuizione la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, oltre ad uno denominato ‘pregiudiziale’ ed uno dedotto ‘in via preliminare’.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che l’RAGIONE_SOCIALE non ha proposto ricorso avverso la statuizione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto anche da NOME COGNOME, titolare del centro trasmissione dati (CTD), sicché su detta statuizione si è formato il giudicato interno.
Sempre preliminarmente ritiene la Corte che l’istanza della società ricorrente di trattazione della causa in pubblica udienza vada disattesa. In adesione all’indirizzo già espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Sez. U, n. 14437 del 5 giugno 2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. U, n. 8093/2020).
In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce ii proprio contributo.
Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. di seguito citate) e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) e dall’altro da quella unionale (con la sentenza 26 febbraio 2020 in causa C-788/18, relativa alla RAGIONE_SOCIALE); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito e anche di Legittimità (v. nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 31905/2021).
Venendo, quindi, al merito, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a sei motivi, nonché ad un motivo dedotto ‘in via pregiudiziale’ e d uno ‘in via preliminare’, che si riassumono brevemente come segue.
Con il motivo definito ‘pregiudiziale’ la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss. TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) c.p.c.».
Con tale motivo ‘la ricorrente formula «Proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE».
Con il motivo proposto ‘in via preliminare’, deduce la « Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., in merito all’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per mancata traduzione dell’atto impositivo in lingua inglese ».
Con il primo motivo si deduce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, con riferimento al presupposto soggettivo dell’imposta
Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), della l. 3 agosto 1998, n. 288, concernente il presupposto territoriale dell’imposta.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 del TFUE, nonché dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione e del principio di legittimo affidamento con riferimento all’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010.
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE», per non aver la CTR disapplicato la disciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 in ragione della sua
contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d’affari diverse dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata.
Con il quinto motivo si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, della d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 47 2 e dell’art. 10, comma 4, della l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la CTR applicato l’esimente dell’obiettiva condizione d’incertezza con riferimento alle sanzioni.
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per aver la CTR condannato per il secondo grado di giudizio i ricorrenti alle spese, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato.
Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; v. da ultimo Cass. n. 26384/2022; n. 813/2023; n. 6761/2023; n. 5675/2024; n. 5693/2024 ), che, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’imposta unica scommesse, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C788/18), ha, tra l’altro, precisato che:
-sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica;
sussistono i presupposti territoriali: l’imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento;
-l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio;
-l’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011;
-l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né profili di doppia imposizione;
quanto alle sanzioni, non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011 ovvero nel periodo successivo alla legge d’interpretazione autentica n. 220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza limitatamente al periodo antecedente, in relazione ai quali, invece, sussisteva detta incertezza con conseguente applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 13818/2025).
Alla luce dei superiori principi i motivi (dal primo al quarto) concernenti i profili soggettivo, oggettivo e territoriale d’imposta, la compatibilità costituzionale e unionale della disciplina, sono manifestamente infondati.
Inoltre, come già precisato, le varie questioni di pregiudizialità e di legittimità costituzionale sono state ampiamente esaminate da questa Corte, che le ha disattese in ragione dei già indicati orientamenti
sia della Corte costituzionale che della Corte di giustizia, sicché le richieste di rinvio ex 267 TFUE e alla Corte cost., collegate ai motivi sopra esposti, vanno rigettate in ragione RAGIONE_SOCIALE esplicite pronunce negative, che delimitano chiaramente le questioni.
Anche il motivo dedotto ‘in via preliminare’, con cui si lamenta la mancata traduzione in lingua inglese degli atti impositivi, è infondato alla stregua di Cass. n. 9144/2021 (conf. Cass. n. 35580/2022 e, più recentemente, Cass. n. 5675/2024) che, sul preliminare rilievo che nessuna specifica previsione normativa dispone che l’atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, ha escluso che la mancata traduzione nella lingua del destinatario possa comportare una lesione del diritto di difesa della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, in quanto la stessa, anche se soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere nei gradi del merito le proprie articolate difese contestando la pretesa tributaria azionata con l’atto impugnato, di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto impositivo ad essa notificato.
Quanto al sesto motivo di ricorso, incentrato sulle spese del giudizio d’appello, lo stesso si pone in evidente contrasto con quanto espressamente previsto dall’art. 15, comma 2 -sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992, il cui ‘incipit’, « Nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, », rende di immediata evidenza l’infon datezza della censura.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, « Nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti
per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, ora contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo » (così, da ultimo, Cass. n. 1019 del 10/01/2024).
Ne consegue che l’RAGIONE_SOCIALE ha diritto alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese anche quando si difende con un proprio funzionario.
18. È, invece, fondato, come già sopra anticipato, il quinto motivo di ricorso, incentrato sulla sussistenza all’epoca dei fatti (anno d’imposta 2010) di un’obiettiva incertezza normativa legittimante l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2, de l d.lgs. n. 472 del 1997. Principio ribadito da ultimo dalla già citata Cass. n. 13818/2025, secondo cui «In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, ai fini della nozione di soggetto passivo del tributo ex art. 3 d.lgs. n 504 del 1998, l’obiettiva incertezza in ordine all’inclusione o esclusione del bookmaker estero sussiste fino all’entrata in vigore della norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, cosicché solo fino a tale momento può essere invocata l’esimente ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini RAGIONE_SOCIALE sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito nella parte in cui, con riguardo all’anno d’imposta 2008, aveva ritenuto legittima l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni)».
19. In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, rigettati tutti gli altri. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della ricorrente nella sola parte concernente la non debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni, in applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.
20. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali dell’intero giudizio .
P.Q.M.
accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente limitatamente alle sanzioni; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero g iudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME