Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6192 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6192 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21007/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocata NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE LAZIO
-intimato-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n. 580/2022 depositata il 11/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalla
Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il presente giudizio scaturisce dalla notificazione del l’avviso d’accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO a seguito RAGIONE_SOCIALE‘omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘ imposta unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d.lgs. n. 504 del 1998, relativamente all’anno d’imposta 2010, per un importo pari a euro 21.590,76 oltre interessi pari a euro 4.067,34 e conseguenti sanzioni amministrative per euro 25.098,91. L’atto impositivo era emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in qualità di Centro trasmissione dati ( hinc: CTD) e raccoglitore di scommesse per conto di RAGIONE_SOCIALE ( hinc: RAGIONE_SOCIALE) , alla quale l’atto impositivo veniva notificato in qualità di coobbligata solidale.
1.1. Quest’ultima ha proposto ricorso contro l’atto impositivo davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che lo ha rigettato con provvedimento confermato dalla sentenza Commissione tributaria regionale di Roma ( hinc: CTR) n. 580/2022 depositata in 11/02/2022.
1.2 . In particolare, l’atto impositivo riguardava l’imposta unica sulle scommesse dovuta dai soggetti che raccolgono in Italia scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza, ex art. 88 del Testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 (TULPS) e in assenza di concessione rilasciata del RAGIONE_SOCIALE, ai sensi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 8 -duodecies, d.l. n. 78 del 01/07/2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009.
La CTR, in sintesi, ha ritenuto:
-infondata la doglianza per omessa pronuncia sul lamentato vizio di nullità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento per la mancata traduzione in lingua inglese,
osservando al riguardo sia che in base alla normativa vigente, non vi è norma che contempli come causa di nullità la mancata traduzione in lingua inglese RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato , sia che, nella specie, non è stato minimamente leso il diritto di difesa del soggetto destinatario RAGIONE_SOCIALE‘atto, che ha proposto tempestivamente il ricorso in lingua italiana, con formulazione di numerose, argomentate ed ampie difese;
-alla luce degli artt. 3 e 11 d.lgs. n. 504 del 1998, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, sono infondate le doglianze relative alla carenza di soggettività passiva, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta, in capo al CTD, con la conseguenza che (anche) le ricevitorie operanti per conto dei bookmakers privi di concessione, come nella specie, svolgono una attività gestoria che costituisce il presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposizione e, conseguentemente, sono obbligate al versamento del tributo;
-in merito al presupposto oggettivo, in relazione al fatto generatore RAGIONE_SOCIALE‘ imposta unica, la legge di stabilità per il 2011 non ha portato alcun elemento innovativo al termine raccolta contemplato nel d.lgs. n. 504 del 1998, ma si è limitata a chiarire che l’imposta unica è dovuta anche quando la raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse viene effettuata abusivamente, ovvero senza le previste concessioni;
-è infondata la contestazione relativa all’assenza del cd. presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta e, di conseguenza, all’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione solidale in capo a RAGIONE_SOCIALE, considerato che, come precisato da Cass. n. 9735 del 2021, « il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse che risiede, in relazione a ogni scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia »;
-le doglianze relative alla mancata conformità RAGIONE_SOCIALEa normativa italiana con quella unionale sono infondate, a seguito di CGUE 26/02/2020 (C-788/18, RAGIONE_SOCIALE Parma e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE );
-è infondata la richiesta di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.3 d. lgs. 504/98, per incompatibilità con gli artt. 49, 56 ss. TFUE, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea in materia di servizi di gioco e di discriminazione fiscale, nonché con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, poiché non sussiste il prospettato contrasto RAGIONE_SOCIALEa normativa italiana con i principi di cui alla normativa europea, come precisato da Cass., 21/04/2021, n. 10473 del 21/4/21, anche in riferimento agli obiettivi di tutela dei consumatori perseguiti dal legislatore italiano;
-è infondata la richiesta di disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 401 Direttiva 2006/112/CE, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d’affari diverse dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata, in quanto l’imposta unica non presenta certamente la terza e la quarta caratteristica essenziale RAGIONE_SOCIALE‘IVA, ossia la riscossione RAGIONE_SOCIALE‘imposta in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, nonché l’esistenza di un diritto alla detrazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta pagata in occasione RAGIONE_SOCIALEa precedente fase RAGIONE_SOCIALEo stesso processo;
-è infondata la censura di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per vizio di omessa pronuncia in merito alla violazione degli artt. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, legge n. 472 del 1997 e 10, comma 3, legge n. 212 del 2000, inerente all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esimente RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva condizione di incertezza, si ritiene che la doglianza non meriti accoglimento poiché, diversamente da come lamentato, i primi giudici, nel riconoscere la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento impugnato,
hanno ritenuto corretta e condivisibile l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni pecuniarie così come disposta dall’Ufficio.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con otto motivi di ricorso, dei quali tre in via pregiudiziale, uno in via preliminare e quattro nel merito.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre dare atto RAGIONE_SOCIALEa tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica e RAGIONE_SOCIALEa conseguente inammissibilità del controricorso, avvenuta a mezzo pec, in data 11/10/2022, a fronte RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso del 01/09/2022.
1.1. Sempre, i n via preliminare, occorre disattendere l’istanza di rimessione alla pubblica udienza chiesta, nelle conclusioni, dalla parte ricorrente, dal momento che i motivi di ricorso riguardano questioni oggetto di una ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U, 19/02/2024, n. 4331, v. anche Cass., Sez. U, 05/06/2018, n. 14437; Cass. 26/10/2022, n. 31679).
Con il primo motivo di ricorso in via pregiudiziale è stata posta una nuova questione di legittimità c ostituzionale con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66 , legge n. 220 del 2010 e da C. cost. n. 27 del 2018.
2.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, evidenziando come C. cost. n. 27 del 2018 imponga l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma illegittima nei confronti del titolare del CTD obbligato principale e, ancor di più nei confronti del bookmaker che originariamente è stato inciso dal tributo in via solidale.
Con il secondo motivo di ricorso in via pregiudiziale è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, con specifico riferimento all’art. 1 , comma 64, laddove identifica la ratio legis nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica a soggetti che svolgono attività illecita, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
3.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente richiama la finalità perseguita dall’art. all’art. 1, co mma 64, legge n. 220 del 2010 (c.d. legge di stabilità 2011), ove statuisce che le norme ivi contenute si applicano : « … al fine di rendere più efficaci ed efficienti l’azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82 … »
La finalità perseguita dalla legge di stabilità del 2011 di sanzionare l’attività di gioco illecita , ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, non è conciliabile con la peculiare situazione in cui operano RAGIONE_SOCIALE e i CTD alla medesima affiliati, che non svolgono alcuna attività illecita. A supporto di tale tesi richiama la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE, del Consiglio di Stato (n. 1685 del 2022) e quella penale di questa Corte (n. 25439 del 2020), per evidenziare che l’affermazione giudiziale RAGIONE_SOCIALEa liceità RAGIONE_SOCIALE‘operato di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘inconfigurabilità, relativamente al suo modus operandi , RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di reato di illecita intermediazione nella raccolta scommesse, assumono piena rilevanza nel giudizio tributario.
Con il terzo motivo in via pregiudiziale è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 ss. TFUE e dei principi del diritto unionale di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 504 del 19 98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. È stato proposto e/o chiesto di sollevare d’ufficio di rinvio di
interpretazione pregiudiziale ex art. 267, par. 3, TFUE, alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, par. 3, del reg. proc. CGUE , in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALEo statuto RAGIONE_SOCIALEa CGUE, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 TFUE.
4.1. Con tale motivo la ricorrente sollecita una nuova rimessione degli atti alla CGUE, rilevando che la sentenza 26/02/2020 (causa C-788/18) -la quale ha affermato che: « L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri RAGIONE_SOCIALE stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemen te dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEa sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALEe scommesse. » – sia connotata da una motivazione insufficiente e contraddittoria e sia in contrasto con altri precedenti RAGIONE_SOCIALEa stessa CGUE (causa C-243/01, COGNOME; cause riunite C338/04, C-359/04 e C-360/04, COGNOME e altri; cause riunite C-72/10 e C 77/10, COGNOME e COGNOME; causa C-375/14 COGNOME) e con gli stessi principi di diritto dalla stessa enunciati.
5 . Con l’unico motivo di ricorso in via preliminare è stata denunciata la v iolazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 legge 27/07/2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., in merito all’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per mancata traduzione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo in lingua inglese.
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1 , comma 66, legge n. 220 del 2010 e dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 27 del 2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
6.1. Con tale motivo la ricorrente, richiamando C. cost. n. 27 del 2018, evidenzia che la responsabilità d’imposta del beneficiario sostanziale RAGIONE_SOCIALEa ‘gestione’ altrui ha natura ‘dipendente’ , in quanto, per espressa volontà legislativa, egli non integra il presupposto d’imposta (la ‘gestione’), ma è mero titolare RAGIONE_SOCIALE‘interesse economico sottostante. Di conseguenza, l’obbligazione facente capo al coobbligato in via dipendente esiste solo in quanto esista l’obbligazione principale fac ente capo ad altro soggetto e non viceversa. Il bookmaker estero, infatti, non partecipa alla verifica fiscale, non instaura alcun contraddittorio con l’ADM e non può esplicare alcuna attività di difesa, in quanto non è parte durante le procedure di verifica del presunto mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica.
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 288 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c., con particolare riferimento al presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
7.1. Con tale motivo la ricorrente -in relazione al requisito RAGIONE_SOCIALEa territorialità -evidenzia che l’applicazione dei principi generali del codice civile conduce a ritenere che il contratto di scommessa stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e i giocatori italiani si perfezioni a RAGIONE_SOCIALE, vale a dire, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1327 cod. civ., «nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione». Anche nell’ipotesi in cui la pubblicazione del palinsesto e RAGIONE_SOCIALEe quote da parte del bookmaker fosse intesa alla stregua di un’of ferta al pubblico ex art. 1336 c.c., e non già quale ‘invito ad offrire’, il luogo di conclusione del contratto risulterebbe essere, in ogni caso, il territorio RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di RAGIONE_SOCIALE. In sostanza, qualunque sia lo schema contrattuale adottato (invito ad offrire ovvero offerta al pubblico), il contratto si conclude indubitabilmente a RAGIONE_SOCIALE, cosicché l’atto impugnato risulta emesso in assenza (oltre che del presupposto soggettivo, altresì) del presupposto territoriale necessario per l’applicazione del tr ibuto, atteso che la
conclusione del contratto di scommessa avviene sicuramente al di fuori del territorio italiano e, più precisamente, nella Repubblica di RAGIONE_SOCIALE, ove sono localizzati il server e le professionalità specificamente deputate da RAGIONE_SOCIALE alla valutazione del rischio e all’accettazione RAGIONE_SOCIALEe scommesse (i cc.dd. Risk manager ).
Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e dei principi del diritto europeo di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio del legittimo affidamento, con riferimento all’art. 1, comma 66, legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c.
8.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che la prospettiva recepita dall’Ufficio comporta la manifesta discriminazione dei bookmakers condotta, ancora una volta, in violazione RAGIONE_SOCIALEa libertà di prestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 ss. TFUE, così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale. Difatti, l’operatore comunitario RAGIONE_SOCIALE non può essere forzatamente assimilato alla generalità indistinta dei bookmakers esteri, essendo stato protagonista e destinatario di una copiosa serie di sentenze RAGIONE_SOCIALEa CGUE e RAGIONE_SOCIALEa magistratura nazionale, che ne hanno definitivamente accertato l’illegittima esclusione dalle gare pubbliche per il rilascio RAGIONE_SOCIALEe concessioni nazionali in materia di scommesse sportive e, per l’effetto, hanno riconosciuto la piena legittimità RAGIONE_SOCIALEa sua attività verso l’Italia per il tramite dei CTD. È, peraltro, proprio in ragione dei suddetti illegittimi ostacoli al suo ingresso nel sistema concessorio italiano -e non già per effetto di una libera scelta -che RAGIONE_SOCIALE si è vista costretta a operare in modo transfrontaliero da RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, assolvere all’estero l’imposizione specifica sulle attività di gioco (Gaming Tax).
8.2. Il bookmaker concessionario, che svolge la funzione di banco e si presenta come parte contrattuale nel negozio di scommessa, è perfettamente in grado di traslare l’onere impositivo sulle quote offerte allo
scommettitore con il quale conclude il contratto. Per contro, la ricevitoria di RAGIONE_SOCIALE non svolge la funzione di banco, non è parte nel contratto di scommessa e non fissa le quote applicate allo scommettitore italiano, il quale conclude il contratto di scommessa direttamente con RAGIONE_SOCIALE. Conseguentemente, la ricevitoria di RAGIONE_SOCIALE -quando è chiamata a rispondere RAGIONE_SOCIALE‘imposta (al pari dei bookmaker concessionari, quale soggetto passivo principale) -non è in grado di traslarne in alcun modo l’oner e sugli scommettitori.
8.3. La ricorrente ha, quindi, chiesto una nuova rimessione degli atti alla CGUE per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 TFUE, alla luce RAGIONE_SOCIALEe sentenze COGNOME (causa C-243/01), COGNOME (causa C-338/04), COGNOME e COGNOME (cause riunite C-72/10 e C-77/10) e COGNOME (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare alla sentenza COGNOME (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-153/08) e COGNOME e COGNOME (cause riunite C- 344/13 e C-367/13) e i principi di diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, in relazione ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’imposta unica sulle scommesse e concorsi pronostici di cui all’art. 1 -3 d.lgs. 23/12/1998 n. 504, come modificato dall’art. 1 , comma 66, lett. b), legge di stabilità del 2011.
8.4. La ricorrente ha, infine, evidenziato che, in base all’art. 1, comma 945, legge n. 208 del 2015 « a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza ». Le scommesse sportive, pertanto, non sono più tassate sull’ammontare RAGIONE_SOCIALEa singola giocata, ma sulla differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L’imposta unica è stata modificata da indiretta (sul consumo di ricchezza RAGIONE_SOCIALEo scommettitore) a diretta,
sull’esercizio di attività economica di bookmaking . Tuttavia, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014 (così come modificato dalla legge n. 208 del 2015), nei confronti RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie non collegate al totalizzatore nazionale, l’ imposta unica si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, « su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento ». Ad avviso di parte ricorrente, con tale previsione, viene nuovamente differenziata la posizione di RAGIONE_SOCIALE rispetto alle ricevitorie affiliate dai concessionari nazionali e a questi collegate, dimostrando in modo assolutamente chiaro che l’imposta unica, per le annualità 2011-2015, è soltanto una «sanzione» che grava sui CTD, che operano per una società ‘costretta’ a svolgere la propria attività in assenza di concessione, per le continue discriminazioni subite.
Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, 5, commi 1 e 6, comma 2, legge n. 472 del 1997 e 10, comma 4, legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c.
9.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che, nel caso di specie, sussistano « obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma tributaria », le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 3, legge n. 212 del 2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, occorre rilevare che le questioni proposte dalla ricorrente hanno visto plurimi interventirecentemente confermati anche da Cass., 23/05/2025, n. 13818, Cass., 06/02/2025, n. 3052, Cass., 16/01/2025, n. 1111 ( ex multis, Cass. 30/03/2021, n. 8757 e, successivamente, Cass. civ. 31/03/2021, n. 8907 e n. 8911; Cass. 01/04/2021, n. 9081; Cass., 02/04/2021, n. 9144, n.
9153, n. 9160, n. 9162, n. 9168; Cass. 26/05/2022, n. 17082, Cass., 07/03/2023, n. 6761; Cass., 05/08/2024, n. 22034) le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, disp. att., cod. proc. civ.) -non solo da parte di questa Corte, ma anche ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, con un formante giurisprudenziale, ormai, ampiamente consolidato nel senso che:
– la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011. Con il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia costituzionale appena richiamata viene dichiarata « l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 3 agosto 1998, n. 288) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66 , lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato (legge di stabilità 2011)», nella parte in cui prevedono che -nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 siano assoggettate al l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione »;
– il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dall’art. 4, commi 1 e 4-bis, RAGIONE_SOCIALEa l. 13 dicembre 1989, n. 401, non produce nessuna influenza sulla soggettività passiva RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse . Il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, non ne comporta la sottrazione dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010;
-l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né profili di doppia imposizione. La CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18) ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società… nello Stato membro interessato». Non può essere, inoltre, evocata la libera prestazione di servizi garantita dall’art. 56 TFUE, quale varco per incidere sul sistema nazionale interno di imposizione RAGIONE_SOCIALE‘attività di gioco e scommessa, che esula completamente dalla nozione di tributo armonizzato. Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte nel ricorso;
nessuna specifica previsione normativa dispone che l’atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi invero presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto; la questione, dunque, si sposta sul piano probatorio, essendo onere del contribuente provare di non essere stato nelle condizioni di avere potuto avere conoscenza del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto, il che postula che lo stesso versi in condizioni tali, nonostante il comportamento dallo stesso esigibile, da non poter, in alcun modo, ovviare alla circostanza che l’atto impositivo non era stato tradotto nella propria lingua di origine;
ai fini del requisito di territorialità non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata
dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia;
è inammissibile l’evocazione di un trattamento discriminatorio rispetto a una legge entrata in vigore il 01/01/2016 (art. 1, comma 945, legge n. 208 del 2015), in relazione a imposte che risultano riferite all’annualità del 2011, come evidenziato anche da C. cost. n. 27 del 2018, considerato 3.3.;
il rilievo autonomo dei ruoli di bookmaker e ricevitore si riverbera anche sul piano civilistico, nella relazione con lo scommettitore: sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore. Non si attaglia quindi al rapporto tra bookmaker e ricevitore lo schema RAGIONE_SOCIALEa solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trovi in una posizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo.
Sono quindi inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis cod. proc. civ. i primi tre motivi di ricorso in via pregiudiziale e l’unico motivo di ricorso in via preliminare, nonché il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, stante il consolidato orientamento di questa Corte.
Il quarto motivo di ricorso -incentrato sulla la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, legge n. 212 del 2000 -è, invece, fondato.
12.1. Questa Corte, ha, infatti, evidenziato che (anche) la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALEe scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa incerta previsione,
orientando la scelta interpretativa nel senso RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva. Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esimente prevista dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino al momento RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disciplina interpretativa del 2010 e, quindi, può legittimamente essere evocata nel caso di specie, trattandosi di un anno d’imposta (il 2010) antecedente al 2011 (Cass., 23/05/2025, n. 13818).
In conclusione, deve essere accolto il quarto motivo di ricorso e devono essere rigettati gli altri motivi.
13.1. Il controricorso deve essere dichiarato inammissibile.
13.2. Non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente nella sola parte concernente la non debenza RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esimente di cui all’ art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.
13.3. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente limitatamente alle sanzioni;
dichiara compensate tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME