Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9292 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9292 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2023
Oggetto: imposta giochi e scommesse
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22807/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME in proprio e quale legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia sez. staccata di Brescia n. 4871/23/19 depositata in data 03/12/2019, non notificata;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’adunanza camerale del 10/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e il liquidatore COGNOME COGNOME anche in proprio impugnavano l’avviso di accertamento notificato loro per imposta unica sulle scommesse derivante da operazioni di gioco poste in essere negli anni 2013 e 2014 stante l’omessa segnalazione di inizio attività e per omessa tenuta RAGIONE_SOCIALEa contabilità;
-la società ricorrente, come si legge nella sentenza impugnata, era stata cancellata da registro imprese il 29 dicembre 2015 mentre la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato aveva luogo in data 18 febbraio 2016;
-la CTP di Brescia rigettava il ricorso; appellavano le contribuenti;
-con la pronuncia impugnata la CTR RAGIONE_SOCIALEa Lombardia ha rigettato l’appello, confermando la pronuncia appellata che aveva anche ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui all’art. 28 c. 4 del d. Lgs. n. 175 del 2014 in tema di c.d. ‘sopravvivenza’ ai fini tributari RAGIONE_SOCIALEe società cancellate ed aveva, inoltre, accertato che nel bilancio finale di RAGIONE_SOCIALE non è stato operato alcun accantonamento e/o creazione di un apposito fondo rischi ma di contro è stato eseguito il pagamento del compenso all’amministratore-liquidatore per assenza di debito tra le passività finali;
-ricorrono a questa Corte le contribuenti, società e liquidatore in proprio, con unico atto affidato a dieci motivi di ricorso; l’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso;
Considerato che:
-va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso per Cassazione quanto alle doglianze proposte dalla società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese in data 29 dicembre 2015, ben prima RAGIONE_SOCIALEa proposizione del gravame di fronte a questa Corte;
-la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere (in argomento Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17360 del 17/06/2021) inammissibile l’impugnazione per cassazione proposto dall’ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancanza del mandante;
-ne deriva l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta dalla società ricorrente;
-vanno ora esaminate le censure proposte da COGNOME NOME nella veste di socio RAGIONE_SOCIALEa cessata società;
-il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212 del 2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 c. 5 del d.P.R. n. 603 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto motivato l’atto impugnato e legittimamente accertata e ritenuta la responsabilità del liquidatore, in assenza dei presupposti di legge; il motivo può trattarsi congiuntamente con il secondo motivo, in quanto i due mezzi costituiscono nel concreto frammentazione di una medesima censura;
-entrambi i motivi si rivelano inammissibili;
-invero, l’avviso di accertamento, prodotto in questo giudizio di Legittimità, è stato in realtà notificato a COGNOME in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 175 del 2014, che fa in
sostanza salve, entro cinque anni dalla cancellazione dal registro imprese, le notifiche di atti impositivi alla società cancellata ove perfezionate nei confronti del suo legale rappresentante all’epoca RAGIONE_SOCIALEa sua esistenza;
-ne deriva che la notificazione in parola, indipendentemente dal titolo di responsabilità azionata in capo alla contribuente quale liquidatore, è senza dubbio stata correttamente eseguita e spiega i suoi effetti nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società estinta (che continua ad essere legittimamente destinataria RAGIONE_SOCIALEe pretese RAGIONE_SOCIALE‘Erario) e dei suoi successori aventi causa;
–COGNOME NOME, dunque, presente nel giudizio in qualità di socia e quale successore nei rapporti già facenti capo alla società in ragione dei noti principi affermati da Sez. U, n. 6070 del 12/03/2013, non è stata investita di un titolo di responsabilità quale liquidatore RAGIONE_SOCIALEa società cessata, sicché le considerazioni svolte in ordine all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 sia dalla CTR, sia dalle parti vanno ritenute inconferenti ai reali fatti di causa;
-venendo ai restanti mezzi di impugnazione, il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo si appuntano tutti ora sulla illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che regolano il tributo oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento (i primi tre mezzi qui citati), ora sul presupposto oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta (il sesto), anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa disciplina contestata, ora sul presupposto territoriale del tributo (il settimo) e infine su profili di contrasto RAGIONE_SOCIALEa disciplina in esame con il diritto unionale (l’ottavo) : gli stessi sono tutti infondati;
-per vero tutte le questioni da essi poste sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021 (seguita da numerose
altre; v. tra le tante Cass. 8907- 8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728- 9735/2021 e molte altre ancora); tali pronunce sono qui espressamente richiamate anche ai sensi del l’art. 118 disp. att. ne c.p.c.;
-in sintesi, basterà qui osservare che la Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d. Lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretati- va del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010 da un canto ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker ) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALEe scommesse soggetta a imposizione. In particolare, ha rimarcato, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali
idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALEe vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker . Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente – non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale (ossia Cass. 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consistente nella «raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALEe scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALEe poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALEe eventuali vincite». Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l’attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALEe quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALEe
commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504/98 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa I. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla trasla- zione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALEe commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220/10. Quella Corte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa I. n. 220/10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore. Ne consegue anzitutto che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker , con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. Ferma restando dunque per tutti i periodi d’imposta la responsabilità del bookmaker , in relazione al ricevitore a tale conclusione deve pervenirsi per le annualità a decorrere dal 2011. Invero, va
osservato che l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, Cost., «giacché l’entità RAGIONE_SOCIALEe commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010» (Ibid. punto 4). A fondamento, dunque, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALEe commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011» (Ibid. punto 4.4.), – e in questo caso ci occupiamo di operazioni riferite agli anni dal 2013 in poi, che restano quindi indenni dalla pronuncia di incostituzionalità – non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALEe parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta
normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALEe commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALEe commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti in- variati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto;
-con riguardo al sesto motivo, incentrato sul presupposto oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, può ancora precisarsi che l’art. 3 del suddetto d. Lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 220/10 «a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’art. 3 del d. Lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di
qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni»; il solo riferimento è alla concessione rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria -che peraltro anche ove assente, in presenza RAGIONE_SOCIALE‘attività di gioco, non impedisce la debenza del tributo -e non alla autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS, la cui assenza è a questi fini del tutto priva di rilievo;
-in ordine al settimo motivo, va rilevato, inoltre, ai fini RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015, cit.), attività, queste, tutte svolte in Italia;
-con riferimento all’ottavo motivo, che riguarda le prospettate frizioni col diritto U.E., l’infondatezza emerge dalla giurisprudenza unionale, intervenuta nuovamente sulle questioni lamentate; giova premettere che l’imposta di cui si discute non ha natura armonizzata; sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto RAGIONE_SOCIALE‘U nione, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17); inoltre, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale costituiscono motivi
imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07). L’Italia ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 220/10, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «…l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1° dicembre 2011, causa C- 253/09, punto 83). In questo contesto la normativa italiana, si anticipava, ha superato il vaglio RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza del Lussemburgo; la Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra “bookmaker” nazionali e “bookmaker” esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare,
ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato»; anzi, come ha sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorso e ribadita in memoria si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione…»; né v’è l’incongruenza, segnalata in memoria, tra i punti 17, 24, 26 e 28 di quella sentenza; col punto 17, in relazione al bookmaker , ci si limita a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro; ma col punto 24 si specifica, in concreto, che, «…la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, si conclude col punto 24, «…rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale»; quanto al centro trasmissione dati, col punto 26 ci si limita a ribadire che il “bookmaker” estero esercita un’attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma
RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa I. n. 220/10; 67. ma ciò non toglie, si aggiunge col punto 28, che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro; la statuizione non è affatto oscura, come si deduce in memoria, giacché la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione è “in re ipsa”, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALEe concessioni costituisce «…un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C- 375/17, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, punto 66, richiamata al punto 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, dinanzi indicati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia; di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria. Tutte le questioni di parità di trattamento e non discriminazione già risolte dalla Corte di giustizia sono pertanto infondate, dovendosi disattendere le ulteriori richieste di rinvio pregiudiziale;
-per quanto concerne il nono motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997, può ancora puntualizzarsi come nella pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale più volte sopra citata, inoltre, è dato atto del fatto che «con la disposizione interpretativa (RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una
possibile variante di sensi RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretata, ribadendo, da un lato, che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e stabilendo, altresì, che il generale concetto di “gestione” include anche l’attività svolta “per conto terzi”, compresi i bookmakers con sede all’estero e privi di concessione»; la Corte, infine, ha dato conto del fatto che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame sì prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto 4.1.). In sostanza, la Corte costituzionale ha dato atto del fatto che la previsione contenuta nell’art. 3, d. Lgs. n. 504 del 1998, si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALEe scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva. La fattispecie, dunque, deve essere collocata nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 6, comma 2, d. Lgs. n. 472 del 1997, sussistendo, fino al momento RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione. Poiché nel presente giudizio si discute RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esimente in parola per gli anni 2013 e 2014, il motivo è infondato, in quanto la condotta contestata è successiva alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Consulta sopra richiamata;
-in ultimo, il decimo motivo si appunta sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 c.1 del d. Lgs. n. 504 del 1998 e 24 c. 10 del d. L. n. 98 del 2011 per contrasto con l’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, l’art. 4 protocollo 7 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e con il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza comunitaria e previsto dall’art. 49 CEDU;
-anche tale motivo è infondato;
-va ricordato che secondo questa Corte di Legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9076 del 01/04/2021) in tema di rapporti tra la sanzione penale e sanzione tributaria, il divieto di “bis in idem” postula l’applicazione alla medesima condotta di sanzioni penali e amministrative o tributarie; pertanto, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEe precisazioni fornite dalla Corte EDU nella sentenza del 15 novembre 2016, su ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11, A. e B. c-Norvegia, detto divieto non è violato qualora un soggetto sia sanzionato in sede penale e tributaria in relazione a condotte diverse e lesive di interessi diversi. Ciò posto, in questo caso, non risulta peraltro neppure che ai contribuenti siano stati irrogate, oltre alle sanzioni per cui è processo, anche altre sanzioni penali; non vi è duplicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni e pertanto la questione di cui al motivo non si pone neppure;
-conclusivamente, il ricorso RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, ora cessata, va dichiarato inammissibile; il ricorso di COGNOME COGNOME quale socio RAGIONE_SOCIALEa società è integralmente rigettato;
-le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE; rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME quale socio
RAGIONE_SOCIALEa stessa; condanna parte ricorrente al pagamento alla controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che liquida in euro 2.400 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2023.