Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6688 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6688 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15051 -20 24 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL), presso il cui studio legale, sito in Milano alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
Oggetto: Tributi – imposta unica scommesse –
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 374/09/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della LOMBARDIA, depositata in data 05/02/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE , accertato il mancato versamento da parte di NOME COGNOME, titolare dell’omonima ditta individuale esercente l’attività di CTD (centro trasmissione dati) per la raccolta di scommesse sportive per conto del bookmaker estero RAGIONE_SOCIALE, dell’imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 per l’anno 2015, emetteva nei confronti del predetto contribuente un avviso di accertamento per il recupero di detta imposta determinata mediante l’utilizzo d ella media della raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse della provincia di ubicazione della ricevitoria, ai sensi degli artt. 1 e 3 del citato d.lgs.
Contro l’atto impositivo il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che lo rigettava con sentenza che veniva impugnata dal Servi dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che lo rigettava confermando la sentenza impugnata.
I giudici di appello, dopo aver premesso che:
« ai fini dell’accertamento analitico della raccolta di gioco relativamente al periodo dall’anno 2015, trattandosi di scommesse non affluite al totalizzatore nazionale, l’ufficio ha proceduto, ai sensi dell’articolo 1, comma 644, lettera g), della Legge 23/12/2014, n. 190, alla quantificazione dell’imposta unica di cui al D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 mediante l’utilizzo dell’imponibile forfettario coincidente con il triplo della raccolta media della provincia di Milano ove è ubicato il punto di raccolta scommesse, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento »;
« è stata applicata l’aliquota dell’8% prevista dall’art. 1 comma 644 lett. g) Legge 190/2014 », « Considerato che si tratta di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale e vista la mancanza di prospetti contabili utili ai fini dell’accertamento analitico »;
-« in sostanza, l’ufficio, a fronte dell’omesso collegamento al totalizzatore nazionale, ha determinato l’imposta dovuta in modo induttivo, avvalendosi degli elementi in suo possesso, procedendo anche alla maggiorazione del triplo, prevista specificatamente nel caso di omesso collegamento »;
affermavano che, « Nel merito, tutti i motivi di appello », espressamente elencati in sentenza, « non possono essere accolti », in quanto « La Suprema Corte ha, con giurisprudenza costante, confermato la validità della normativa nazionale sulle scommesse ed in particolare del D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, affermando:’ Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art.267 comma 3 TFUE, anche alla luce ello ius superveniens prodotto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e dei quesiti pregiudiziali sollevati dal Tribunale di Parma, o comunque di remissione alla Corte Costituzionale ».
Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica va l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380 bis c.p.c., in data 12/04/2025, in considerazione della rilevata manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, il ricorrente con atto depositato del 25/05/2025 ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380 bis e 380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.
Il ricorrente ha, quindi, depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 49 D.Lgs. 546/1992 nonché degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. 118 disp. att. cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per omessa motivazione ovvero motivazione soltanto apparente, avendo la CT2 motiv ato il rigetto dell’appello facendo riferimento a questioni estranee ai motivi di appello proposti».
Con il secondo motivo viene dedotta la «Violazione e/o errata applicazione dell’art. 112 cpc e degli artt. 1, 18, 36, 53 e 61, D.Lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 cpc, per aver la Sentenza Impugnata omesso giudicare su tutti i motivi di appello proposti».
Sostiene il ricorrente che avverso la sentenza di primo grado aveva proposto i seguenti motivi di appello:
«(1) erroneità e omessa prova dell’ammontare individuato quale raccolta provinciale media utilizzato per il calcolo della base imponibile»;
-«( 2) omessa ovvero insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento relativamente alla base imponibile»
«( 3) violazione dell’art. 1, co. 926, lett. b, l. 208/2015 per indebita applicazione del triplo della raccolta media provinciale e dell’aliquota dell’8% »;
«( 4) violazione dell’art. 24, co. 10, d.l. 98/2011 nel caso di individuazione induttiva giudiziale della base imponibile»;
«( 5) sulle sanzioni: violazione dell’art. 7, l. 212/2000, dell’art. 42, d.p.r. 600/1973 e dell’art. 12, d.lgs. 472/1997 per omessa motivazione circa la mancata applicazione del cumulo giuridico»;
«( 6) incostituzionalità dell’art. 24, co. 10, d.l. 98/2011 e dell’art. 1, co. 644, lett. g), l. 190/2014 come successivamente modificato per violazione degli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 cost.»;
e che la sentenza impugnata «motiva solo apparentemente il rigetto dell’impugnazione in quanto in realtà la sua parte motiva fa riferimento a motivi di appello palesemente non proposti e a questioni giuridiche e fattuali
totalmente estranee al procedimento di secondo grado». Sostiene che con l’appello aveva «sostanzialmente contestato solo il quantum della pretesa e sotto molteplici profili», ma la stessa, «dopo una rapida premessa relativa ai motivi di appello proposti e al contenuto dell’AA impugnato, è integralmente ed esclusivamente incentrato sulla questione della soggettività passiva RAGIONE_SOCIALE ricevitorie e su precedenti giurisprudenziali del tutto irrilevanti» (ricorso, pagg. 12 e 13).
La ricorrente, pertanto, sul presupposto che il rigetto dell’appello è fondato su considerazioni del tutto avulse dal contenuto dei motivi di impugnazione proposti, e sul rilievo che, in ogni caso, l’omessa considerazione di detti motivi può rilevare anche sotto il profilo dell’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ha dedotto i sopra indicati motivi di ricorso che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.
3. Ritiene il Collegio che diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la sentenza impugnata si è pronunciata espressamente sul primo, terzo, quarto e sesto motivo di appello, incentrati sulle modalità di determinazione del quantum della pretesa avanzata dall’ufficio doganale e, quindi, sull’applicabilità della specifica disciplina legislativa in materia e la compatibilità della stessa con i principi costituzionali.
Infatti, affermando, seppur come premessa, che « l’ufficio ha proceduto, ai sensi dell’articolo 1, comma 644, lettera g), della Legge 23/12/2014, n. 190, alla quantificazione dell’imposta unica di cui al D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 mediante l’utilizzo dell’imponibile forfettario coincidente con il triplo della raccolta media della provincia di Milano ove è ubicato il punto di raccolta scommesse, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di rife rimento »; che « è stata applicata l’aliquota dell’8% prevista dall’art. 1 comma 644 lett. g) Legge 190/2014 », « Considerato che si tratta di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale e vista la mancanza di prospetti contabili utili ai fini dell’accertamento analitico »; e che – « in sostanza, l’ufficio, a fronte dell’omesso collegamento al totalizzatore nazionale, ha determinato
l’imposta dovuta in modo induttivo, avvalendosi degli elementi in suo possesso, procedendo anche alla maggiorazione del triplo, prevista specificatamente nel caso di omesso collegamento »; la CGT2 ha sostanzialmente ritenuto che le censure mosse dall’appellante con riferimento alle modalità di determinazione dell’imposta evasa fossero infondate , con motivazione (condivisibile o meno, ma comunque) effettiva, sia dal punto di vista grafico che giuridico, così da porsi ben al di sopra del minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).
Precisato che i motivi di ricorso in esame non sono diretti a censurare l’erroneità RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dalla CTR per respingere i motivi di appello in esame, sicché non assume rilievo la «contestata correttezza dell’importo di € 436.827,59 assunto dall’avviso di accertamento quale raccolta media provinciale di Milano nell’anno 2015 e, in particolare, l’effettiva correttezza del dato», o l’applicabilità della previsione di utilizzo della raccolta media provinciale triplicata, che l’art. 1, co. 926, lett. b, della legge n. 208/2015 aveva differito all’anno 2016, o l’impossibilità del ricorso da parte dell’Ufficio alle modalità induttive di cui all’art. 24, co. 10, del d.l. n. 98/2011, convertito, che il ricorrente deduce di aver dedotto nei sopra indicati motivi di appello, quel che rileva è soltanto che sulle questioni dedotte la CTR abbia effettivamente pronunciato e con motivazione congrua ed inidonea a rendere palese il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento, come si è detto essere quella in esame.
Quanto alla censura di omessa pronuncia sulla dedotta questione di incostituzionalità dell’art. 24, co. 10, del d.l. n. 98/2011 e dell’art. 1, co. 644, lett. g), della l. n. 190/2014 come successivamente modificato, è appena il caso di ricordare che già con una lontana pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte, mai smentita, si è affermato che « L’omessa pronuncia su una questione di legittimità costituzionale non può essere dedotta come vizio dell’attività del giudice nell’emanazione della sentenza pronunciata nel giudizio in cui è stato sollevato l’incidente di costituzionalità. Tale impossibilita non pregiudica, peraltro, la posizione
RAGIONE_SOCIALE parti, essendo ad esse consentito riproporre la questione di costituzionalità all’inizio di ogni grado del giudizio o – con una variante che ha solo rilievo formale – prospettare la questione come denuncia di una violazione di legge, consistente nell’omessa verifica della validità della norma denunciata di incostituzionalità».
Quanto al motivo di appello con cui il contribuente aveva dedotto il difetto di motivazione dell’atto impositivo, deve escludersi la sussistenza del vizio di omessa pronuncia che il ricorrente ha dedotto al riguardo, alla stregua del principio giurisprudenziale in base al quale «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza» (Cass. n. 25710/2024).
Nella specie, l’esame nel merito RAGIONE_SOCIALE questioni poste dal contribuente in sede di appello, presuppone il rigetto della questione, di per sé preliminare, della legittimità formale dell’atto impositivo impugnato.
Del resto, il giudice d’appello non solo ha esplicitamente considerato la doglianza in questione, come emerge dalla parte in fatto della sentenza impugnata, ma ha espressamente statuito che ‘tutti i citati motivi d’appello non possono essere accolti’.
Infine, in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui la Corte ben può esaminare la questione giuridica sottesa che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass. n. 6145/2019, Cass. n. 40049/2021, in motivazione, nonché Cass. n. 24914 del 2011), in ispecie con riferimento alla possibilità di pronuncia da parte di questa Corte su questione di diritto non esaminata, com’è nella specie quella dedotta con riferimento all’applicabilità del cumulo giuridico RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate, su
cui la sentenza d’appello tace, ritiene il Collegio di condividere la tesi sostenuta nella proposta di definizione anticipata, secondo cui «nel caso in esame si tratta di sanzione amministrativa per il contestato omesso pagamento dell’imposta; sul punto va ricordato che questa Corte ha affermato che «Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento» (così, da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8148 del 22/03/2019, Rv. 653340; tra le stesse parti Cass., V, n. 4155/2020 e Cass., V, 32606/2021; Cass. sez. 5, 10631 del 2024)».
8. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della controricorrente nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente l’ulteriore importo di euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nonché l’ importo di euro 1.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME