Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23687 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 33587-2019, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t. –
Intimata
Avverso la sentenza n. 2304/16/2019 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12.04.2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’ adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla sentenza impugnata si evince che con avviso d’accertamento, notificato dall’RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 201 0
Giuochi e RAGIONE_SOCIALE Imposta Unica
alla RAGIONE_SOCIALE -oltre che a COGNOME NOME, quale titolare di un centro trasmissione dati (CTD) in Roma, operante per conto RAGIONE_SOCIALEa bookmaker ora ricorrentel’RAGIONE_SOCIALE recuperò a tassazione l’imposta afferente le RAGIONE_SOCIALE a quota fissa , concluse dai giocatori italiani con il bookmaker RAGIONE_SOCIALE. La pretesa erariale era stata rivolta nei confronti di entrambi, a titolo di soggetti obbligati in solido.
Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 22804/46/2017 rigettò il ricorso. La sola RAGIONE_SOCIALE propose appello dinanzi alla Commissione tributaria Regionale del Lazio, che con la pronuncia ora al vaglio RAGIONE_SOCIALEa Corte accolse le ragioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice regionale, pur partendo dalla sentenza n. 27, pronunciata in tema dalla Corte Costituzionale il 14 febbraio 2018, ha ritenuto che con riferimento all’anno d’imposta 2010, poiché l’accertamento nei confronti del CTD era privo di presupposto impositivo, l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione principale escludeva l’obbligazione solidale RAGIONE_SOCIALEa bookmaker, per conto RAGIONE_SOCIALEa quale l’operatore italiano aveva raccolto in Italia le RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dogane ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione, affidandosi ad un unico motivo. La RAGIONE_SOCIALE non ha inteso contraddire.
Nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
Con l’unico motivo l’ufficio ha denunciato la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, D.Lgs. n. 504/1998 come interpretato dall’art. 1, comma 66 L. n. 220/2010 e dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 27/2018, in relazione al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma 1 c.p.c.». Il giudice regionale avrebbe interpretato erroneamente la sentenza del giudice costituzionale, che, nell’escludere sino all’anno d’imposta 2010 l’assoggettamento ad imposta unica sulle RAGIONE_SOCIALE del ricevitore operante per conto del bookmaker privo di concessione, non escludeva affatto dall’obbligo d’imposta anche quest’ultimo soggetto.
Il motivo è fondato.
RGN 33587/2019 Sulla questione questa Corte si è già ampiamente pronunciata a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre ( ex multis , Cass., nn. 8907-8911, nn. 9079-9081, nn. 9144-9153 e n. 9516 del
19 gennaio 2021, n. 9160, n. 9162, n. 9168, n. 9176, n. 9178, n. 9182, n. 9184 e nn. 9728-9735 del 21 gennaio 2021, nn. 9528-9537 del 21 aprile 2021), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, disp. att., cod. proc. civ.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 2018, quanto all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), e tuttavia ha intanto affermato che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di RAGIONE_SOCIALE raccolte al di fuori del sistema concessorio, esplicitando che l’obbligo grava anche sulle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni . Ciò sull’assunto che anche il CTD svolge attività gestoria, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione.
A questo riguardo la Corte costituzionale ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker ) sia irragionevole, atteso che l’attività consiste nella raccolta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.
Entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soggetta a imposizione.
In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge in ogni caso attività di gestione, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, occupandosi RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker .
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME sussistenza di autonomi rapporti obbligatori -che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già
dipendente -non ha dubitato, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. Cass. n. 15731 del 27 luglio 2015), neppure attagliandosi al rapporto tra il bookmaker e ricevitore lo schema RAGIONE_SOCIALEa solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trovi in una posizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (cfr. Cass. n. 26489 del 20 novembre 2020).
Si è significativamente affermato che non viola il principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, che agisce per conto di terzi, e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato: ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare del CTD ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva.
Partendo da quest’ultimo passaggio argomentativo, e comunque in forza di un articolato percorso logico-interpretativo, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui quella disciplina prevedeva che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, fossero assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle RAGIONE_SOCIALE le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Ciò infatti, perché, restando esclusa la possibilità di poter procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, per la già cristallizzata determinazione in quel periodo RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE commissioni tra ricevitorie e bookmaker , la normativa nel concreto violava il principio di capacità contributiva.
Ciò, tuttavia non implica una carenza di legittimazione passiva al tributo da parte RAGIONE_SOCIALEa bookmaker, come nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE.
Anzi, per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmaker , con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98, e 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
La ragione di incostituzionalità non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma. Pertanto, in entrambi i casi la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto degli interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia per l’ipotesi d i rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi. In queste ipotesi infatti le parti, tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, possono rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. Ma questo non investe in alcun modo l’obbl igo fiscale che grave da sempre sul bookmaker, prima e dopo il 2010.
La soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ancorché priva di titolo concessorio, trova conferma anche nella giurisprudenza unionale, che ha individuato significativi parametri giuridici posti a fondamento, per quanto qui di inter esse, RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione fiscale del bookmaker.
Infatti, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta pronuncia RAGIONE_SOCIALEa CGUE del 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, premesso che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, ha trovato conferma l’esclusione di qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono RAGIONE_SOCIALE raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21), di modo che la normativa italiana « non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una RAGIONE_SOCIALE, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato ».
In generale è stato evidenziato che nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in
assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (CGUE 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; CGUE 8 settembre 2009, causa C-42/07).
Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, all’art. 1, comma 64, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «(…) l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore».
La prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (CGUE, in causa C-788/18, cit. , punto 23; per analogia, CGUE 10 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
La Corte di giustizia ha dunque escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27 del 2018), diversamente interpretando la normativa, si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa « risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione (…) ».
Va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, con il punto 17, in relazione al bookmaker , stabilisce in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, con il punto 24 specifica, in concreto, che, « (…) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia
o in altri Stati membri »; sicché, conclude con il punto 24, « (…) rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale ».
RAGIONE_SOCIALE, infatti, è considerata soggetto passivo d’imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri centri di trasmissione dati operanti in Italia, il presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta in esame.
D’altronde, è vero che l a giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen. n. 25439 del 10/09/2020), esaminando la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all’art. 4, comma 4 bis , RAGIONE_SOCIALEa l. 13 dicembre 1989, n. 401, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker era stato « illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALE concessioni (…) e la successiva trasmissione di dette RAGIONE_SOCIALE all’allibratore non possono essere punite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4 bis, l. n. 401 del 1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ».
Il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione RAGIONE_SOCIALEa stessa dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, il quale dispone che: « Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e conseguentemente l’immediata chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle RAGIONE_SOCIALE è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in
caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o RAGIONE_SOCIALE di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni ».
L’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa in esame esclude che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione (o se si vuole anche di libertà di stabilimento), basata sulla considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura lecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta , e questo vale per le annualità d’imposta successive al 2010, ma anche per lo stesso 2010 e per le annualità anteriori.
Quel che infatti rileva è che RAGIONE_SOCIALE, esercitando in Italia l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALEa raccolta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il tramite di propri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati.
Neppure può affermarsi che le conclusioni siano in contrasto con il principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, in relazione alla portata innovativa RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALEa legge del 2010, che avrebbe introdotto la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricevitorie dei bookmaker privi di concessione. Si è infatti già chiarito che il rapporto tra i due soggetti si colloca nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa solidarietà paritetica e non dipendente, così come altrettanto chiara è l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, secondo cui il gestore estero, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, sicché non può ipotizzarsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.
Il giudice regionale, nel decidere come da sentenza ora impugnata, non ha tenuto conto dei principi di diritto ora enunciati.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va cassata, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, che in diversa composizione dovrà riesaminare l’appello, tenendo conto dei suddetti
principi di diritto, oltre che provvedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza, rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 25 gennaio 2024