Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12088 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9153/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4751/19/2019 depositata il 1 agosto 2019;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La soc. contribuente, allibratore di scommesse di diritto maltese, ricorre avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. per il Lazio che ha confermato la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa competente C.T.P. la quale, in relazione all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, giochi e lotterie 2010, aveva ritenuto la società obbligata al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘Imposta unica sulle scommesse (per euro 15.999,35 oltre interessi e sanzione), quale soggetto estero ‘gestore’ (bookmaker) RAGIONE_SOCIALE‘attività di raccolta di scommesse avvenuta in Italia ad opera del signor NOME COGNOME.
Il ricorso è affidato a 7 motivi, di cui due formulati in via preliminare e gli altri nel merito. Sono state inoltre formulate due richieste preliminari.
L’agenzia RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente chiede sospendersi il giudizio in attesa che la Corte di Giustizia si pronunci sui quesiti formulati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, con ordinanza n. 565/2018, depositata il 26 novembre 2018.
Sempre in via preliminare si chiede, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale del 23 gennaio 2018, e degli ‘evidenti profili di incompatibilità con il diritto unitario’ di sospendere il giudizio con rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di giustizia, circa la compatibilità RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale con i principi sanciti dagli artt. 56, 57 e 52 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommesse, e i principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento.
Entrambe le istanze devono essere disattese essendo intervenuta sul punto, sancendo definitivamente la compatibilità RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale con la disciplina eurounitaria, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia il 26 febbraio 2020 (causa C-788/2018).
2 .Sempre in via preliminare si denuncia l’errata valutazione dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2018. Nella prospettazione del ricorrente nessuna responsabilità può imputarsi a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poiché’ non partecipa alla verifica fiscale, non instaura alcun contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE, non può esplicare alcuna attività di difesa, in quanto non è parte durante le procedure di verifica’ del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica .
Nella specie, l’agenzia con l’avviso di accertamento impugnato ha individuato quale soggetto responsabile un CTD in via principale e il bookmaker quale coobligato in via solidale. Secondo il ricorrente la sentenza ‘affermando la responsabilità per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, in via principale, di SBM, di fatto modifica, con riferimento al presupposto soggettivo , la pretesa impositiva contenuta nell’avviso di accertamento ‘.
2.1 . Con il primo motivo ‘nel merito’ si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c i n merito al presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
2.2 .Col secondo motivo, nel merito , si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 288 del 1998 per aver la C.T.R. ritenuto integrato il presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
3 .I motivi innanzi indicati, unitamente alla censura effettuata in via preliminare, – la cui stretta ed intima connessione suggerisce
l’esame congiunto, avendo tutti attinenza, sotto diversi profili, ai presupposti RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse – sono infondati.
Va precisato che le questioni sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante, v. Cass. civ. nn. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 91449153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 95289537/2021, 9728-9735/2021; Cass. sez. 6-5, n. 17082/2022), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, disp. att., cod. proc. civ.; merita di essere specificamente sottolineato, peraltro, che il quadro normativo pertinente, come già innanzi evidenziato, è stato sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e con il diritto unionale prospettate nell’odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi in esso prospettati.
Con riferimento, all’ambito soggettivo la Corte costituzionale ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore, con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione, al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALEe
relative sanzioni, svolgendo anch’esse una attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione.
A questo riguardo la Corte costituzionale ha precisato che entrambi i soggetti (ricevitore e bookmaker) partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALEe scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALEe vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.
Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti da nesso di solidarietà per conseguenza paritetica e non dipendente – non dubita la giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. Cass. n. 15731 del 2015), la quale insegna che il rapporto tra bookmaker e ricevitore sfugge allo schema RAGIONE_SOCIALEa solidarietà dipendente perché questo ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo di per sé realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con lo stesso o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (cfr. da ultimo Cass. n. 26489 del 2020).
In definitiva, nel rapporto tra bookmaker e ricevitore, la solidarietà è paritetica perché entrambi, come detto, partecipano all’attività di esercizio RAGIONE_SOCIALEe scommesse.
Né -ha al riguardo affermato la Corte costituzionale -viola il principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie operanti per conto di soggetti
privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALEe commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria è in grado di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la possibile rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva.
In forza di tale articolato percorso, la Corte costituzionale ha bensì dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, ma nella sola parte in cui essi prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie, e solo queste, operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto, relativamente a tali annualità, resta definitivamente preclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEe commissioni tra ricevitorie e bookmakers, di procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta. Per tali annualità, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
La incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è stata riscontrata dalla Corte “in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011″ con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost., “giacché l’entità RAGIONE_SOCIALEe commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla L. n. 220 del 2010″. La suddetta ragione di incostituzionalità,
tuttavia, non è stata ravvisata per i “rapporti successivi al 2011”, quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma; con riferimento, poi, al presupposto territoriale del tributo si è già precisato da questa Corte, con le pronunce citate, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015) ricevuta che sola costituisce il titolo legittimante alla riscossione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale vincita (così Cass. n. 8757 del 2021) attività, queste, tutte svolte in Italia per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘indispensabile intervento materiale RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria: per l’effetto, sono suscettive di fondare l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà impositiva RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano.
In buona sostanza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa costituzionalità del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, in riferimento così ai rapporti sorti dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo come a quelli sorti prima ma destinati a protrarsi oltre, è sufficiente la possibilità in sé RAGIONE_SOCIALEa negoziazione RAGIONE_SOCIALEa traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, irrilevante essendo il concreto esito di detta negoziazione, segnatamente nel segno RAGIONE_SOCIALE‘effettiva traslazione. In ragione di quanto innanzi, il bookmaker, già prima RAGIONE_SOCIALEa disposizione di interpretazione autentica, era soggetto obbligato al versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta; la circostanza che, per le annualità ‘ante’ 2011, sia l’unico obbligato costituisce una mera conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘inconfigurabilità, per effetto RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte
costituzionale, RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione del CTD in relazione a tali annualità: ciò fermo restando, invece, che anche il CTD, oltre al bookmaker, è obbligato per le annualità successive.
Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d’imposta del 2010 e che viene in rilievo la sola posizione del bookmaker, le censure sono infondate.
4 .Col terzo motivo si la sentenza censura la sentenza per omessa pronuncia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. con riferimento alla violazione degli artt. 49, 56 TFUE e dei principi unionali di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011.
Ci si duole che la C.T.R. erroneamente confermato la responsabilità (solidale) di essa contribuente laddove, al contrario, i giudici di appello avrebbero dovuto procedere alla ‘disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sulla soggettività passiva RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica nonostante la sua manifesta incompatibilità con il diritto comunitario’.
Va anzitutto chiarito, con riferimento al motivo in esame che è formulato in maniera poco intellegibile, dolendosi la società contribuente, prima, di una omissione di pronunzia e, quindi, di una presunta una violazione di legge.
Il motivo così come formulato è in parte inammissibile ed in parte infondato. Va premesso che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l’art. 56 del TFUE, e, sul punto, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio RAGIONE_SOCIALEe medesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui
essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato»; va osservato, in generale, che, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C42/07); il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 I. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «…l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83); la Corte di
Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione…»; va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, col punto 17, in relazione al bookmaker, oltre che stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del col punto 24 specifica, in concreto, che, «…la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, conclude col punto 24, «…rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa I. n. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette
per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro; la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione, pertanto, è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALEe concessioni costituisce «…un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, punto 66, richiamata al punto 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza in causa C-788/18, cit.); ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 644, I, n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria; le suddette considerazioni rendono dunque priva di ogni fondamento sia l’ assimilazione RAGIONE_SOCIALE‘imposizione alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibilità RAGIONE_SOCIALEa pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi, che l’assenza, come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza di un contrasto interno RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione; la ricorrente, infatti, è considerate soggetto passivo d’imposta proprio per avere realizzato il presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta in esame; la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439), poi, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all’art. 4, comma 4bis, legge n. 401/1989, ritenendo di ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker estero era stato «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALEe concessioni …e la successiva trasmissione di
dette scommesse all’allibratore non possono essere punite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4 bis, I. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea»; il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, tuttavia, non implica la sottrazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, e RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e RAGIONE_SOCIALEe scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni»; l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa
previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, basata sulla considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura lecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la “specifica situazione” nella quale il bookmaker estero ha dovuto operare; a parte il rilievo che la effettiva lesione del pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che le ricorrenti, per il fatto di avere realizzato in Italia l’attività di trasmissione dati per conto del bookmaker estero, hanno realizzato il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta e, dunque, sono da considerarsi soggetti passivi del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati; quanto all’asserita violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, al di là dei profili di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva RAGIONE_SOCIALEa norma, va rilevato, quanto alla posizione del bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento; né può porsi una questione di violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto anche i suddetti profili sono stati già esaminati da questa Corte con le pronunce citate, che hanno fatto riferimento a quanto espressamente affermato sul punto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 27/2018; né, infine, può dirsi sussistente la
violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva, posto che non viola il suddetto principio la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato, in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALEe commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018.
Con il quarto motivo si censura la sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 401 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112 CE, in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. per non aver la C.T.RAGIONE_SOCIALE. disapplicato la disciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d’affari diverse dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata. Al contempo, si chiede, ove si nutrissero dubbi sulla incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale in discussione con l’art. 401 di cui innanzi si invita questa Corte a sospendere il giudizio dinanzi a sé ed a disporre il rinvio degli atti alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE.
Il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa statuizione con cui il giudice di merito ha affermato la non sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse all’IVA.
5.1 . Il motivo è infondato.
Al riguardo va osservato che il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all’esercizio RAGIONE_SOCIALEe scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna,
difettando nel sistema il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa detrazione IVA e applicandosi il tributo all’importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa; effetto del tutto risolutivo e dirimente ha sul punto, il chiaro dictum del Giudice Unionale (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n. C- 440/2012), RAGIONE_SOCIALE) secondo il quale “in forza RAGIONE_SOCIALEa direttiva IVA, art. 401, “le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno RAGIONE_SOCIALE membro di mantenere o introdurre imposte (…) sui giochi e sulle scommesse, (…) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari (…)”. La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un’operazione all’IVA nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d’imposta sul volume d’affari (v., in tal senso, la sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22)”; secondo la ridetta pronuncia, quindi, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, art. 401, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con la stessa, art. 135, paragrafo 1, lett. i), deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari; inoltre, sempre secondo tal sentenza, l’art. 1, paragrafo 2, prima frase, e la direttiva n. 112 del 2006, art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso
un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile ( in argomento da ultimo Cass. n. 27260 del 2023).
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe suesposte considerazioni non solo il motivo deve essere respinto ma anche in questo caso non ricorrono gli estremi per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rinvio pregiudiziale alla Commissione di Giustizia ex art 267 TFUE.
In questi termini, in ordine alla non necessità del rinvio pregiudiziale, si veda la recente Sez. 6 – 5, n. 7481 del 2022.
6 . Con il quinto motivo si censura la sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, per non avere la commissione tributaria regionale applicato l’esimente RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva condizione di incertezza.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
l principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia ed il contenuto RAGIONE_SOCIALEe censure senza dover scrutinare RAGIONE_SOCIALEmente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALEa parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 8117 del 2022). Com’è noto, inoltre, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si
denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell’atto d’impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all’evoluzione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l’individuazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello (Cass. n. 11325 del 2023).
Nella specie, dall’esame RAGIONE_SOCIALEa sentenza e RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorso nulla emerge circa l’avvenuta formulazione di tale doglianza al giudice di merito.
Sicché il motivo si palesa come inammissibile, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., essendo la censura fondata su una doglianza, asseritamente formulata, senza che essa sia stata riprodotta nel ricorso ovvero senza che al riguardo siano state fornite puntuali indicazioni necessarie alla sua individuazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.
7 .Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 2 .400,00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 1/3/2024