Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 374/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, NOME, elettivamente domiciliati in MilanoINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELL’UMBRIA n. 302/01/22 depositata il 10/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 302/01/22 del 10/10/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria (di seguito CGT2) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 297/02/20 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dai contribuenti nei confronti di un avviso di accertamento per mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativa all’anno 2014 .
1.1. La CGT2 respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE e NOME, evidenziando, per quanto interessa, che: a) l’imposta era dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, in quanto il bookmaker privo di concessione, quale RAGIONE_SOCIALE, gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo e, comunque, assumendo il rischio proprio dei contratti di scommessa; b) analogamente, le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione, quale NOME, svolgevano un ‘attività gestoria che costituisce presupposto dell’imposizione e, quindi, erano obbligate al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni; c) l’imposta unica sulle scommesse era applicabile a tutti gli operatori che gestivano le scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui erano stabiliti e dalla liceità dell’attività svolta, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali ed esteri nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi; d) il centro di trasmissioni (di seguito CTD) che invii i dati di gioco per conto di un allibratore privo di concessione avente sede in un altro stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali titolari di concessione, era soggetto passivo
d’imposta ai sensi dell’art 1, comma 66, lett. b), della l. 13 dicembre 2010, n. 220, godendo in caso contrario di una irragionevole esenzione; e) quanto all’esimente di cui all’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 47 2 e all’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, l’incertezza normativa nella materia in argomento era esistita solo fino all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui alla citata l. n. 220 del 2010, non essendo, dunque, invocabile nella presente controversia, relativa all’anno d’imposta 2014.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE e NOME proponevano ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disattesa l’istanza di trattazione della presente controversia in pubblica udienza.
1.1. In adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass. S.U. n. 14437 del 05/06/2018), e non si veda in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. S.U. n. 8093 del 23/04/2020).
1.2. In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.
1.3. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è né nuovo né inedito nella giurisprudenza di questa Corte, sicché è preferibile la scelta del procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non caratterizzate
da peculiare complessità (sulla medesima falsariga, si veda Cass. n. 26480 del 20/11/2020).
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME è affidato a complessivi sette motivi, due dei quali definiti pregiudiziali. I motivi saranno, peraltro, rinumerati in questa sede per esigenze di chiarezza espositiva.
2.1. Con il primo motivo (in ricorso indicato come primo motivo pregiudiziale) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione della l. n. 220 del 2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1 comma 64, della menzionata legge. Secondo la prospettazione dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE sarebbe un soggetto equiparato ai soggetti concessionari e regolarizzati, sicché dovrebbe corrispondere l’imposta come obbligato principale e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 504 del 1998, con conseguente errata determinazione dell’imposta.
2.2. Con il secondo motivo (in ricorso indicato come secondo motivo pregiudiziale) si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della l. n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. In buona sostanza, la ricorrente compie una critica serrata di Corte di giustizia della UE 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, Stanleyparma , definita illogica e contraddittoria, chiedendo la proposizione di nuove questioni pregiudiziali alla medesima Corte di giustizia.
2.3. Con il terzo motivo (in ricorso indicato come primo motivo di merito) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, per avere
la CGT2 erroneamente ritenuto la sussistenza, in capo al CTD, del presupposto impositivo della gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse.
2.4. Con il quarto motivo (in ricorso indicato come secondo motivo di merito) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia in ordine alla violazione e/o alla falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), l. 3 agosto 1998, n. 288, concernente il presupposto territoriale dell’imposta.
2.5. Con il quinto motivo (in ricorso indicato come terzo motivo di merito) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 del TFUE, nonché dei principi del diritto unionale di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, con conseguente richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE.
2.6. Con il sesto motivo (in ricorso indicato come quarto motivo di merito) si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 , dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CGT2 ritenuto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
2.7. Con il settimo motivo (in ricorso indicato come quinto motivo di merito) si contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 disposto la condanna alle spese in favore di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato.
Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla
sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/NUMERO_DOCUMENTO, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; v. da ultimo Cass. n. 26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n. 6761/2023), che, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’imposta unica scommesse, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C788/18), ha, tra l’altro, precisato che:
-sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica;
sussistono i presupposti territoriali: l’imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento;
-l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio;
-l’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011;
quanto alle sanzioni, non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011;
-l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né profili di doppia imposizione.
Alla luce dei superiori principi possono essere unitariamente esaminati i motivi di ricorso primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, anche laddove viene contestata un’omessa pronuncia da parte della CGT2, non essendo precluso l’esame nel merito RAGIONE_SOCIALE questioni sottoposte a questa Corte (cfr. Cass. n. 2313 del 01/02/2010; Cass. n. 15112 del 17/06/2013; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 21968 del 28/10/2015; Cass. n. 11838 del 12/05/2017; Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018).
I motivi primo, secondo, terzo, quarto e quinto e sesto possono essere unitariamente esaminati e rigettati, anche laddove viene contestata un’omessa pronuncia da parte della CGT2, non essendo precluso l’esame nel merito RAGIONE_SOCIALE questioni sottoposte a questa Corte (cfr. Cass. n. 2313 del 01/02/2010; Cass. n. 15112 del 17/06/2013; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 21968 del 28/10/2015; Cass. n. 11838 del 12/05/2017; Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018).
5.1. Inoltre, come già precisato, le varie questioni di pregiudizialità e di legittimità costituzionale sono state ampiamente esaminate da questa Corte, che le ha disattese in ragione dei già indicati orientamenti sia della Corte costituzionale che della Corte di giustizia, sicché le richieste di rinvio ex 267 TFUE e alla Corte cost., collegate ai motivi sopra esposti, vanno rigettate in ragione RAGIONE_SOCIALE esplicite pronunce negative, che delimitano chiaramente le questioni.
6. Il settimo motivo è infondato.
6.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « Nel processo tributario, alla parte pubblica (…) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la
liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, contenuto nell’art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo » (Cass. n. 27634 del 11/10/2021; Cass. n. 23055 del 17/09/2019).
6.2. Ne consegue che RAGIONE_SOCIALE, seppure rappresentata in giudizio da un proprio funzionario, ha diritto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in suo favore.
In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese relative al presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 13.374,12.
7.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater
, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/02/2024.