Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12242 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 841/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il sul domicilio digitale PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
Oggetto:
tributi
–
imposta
unica
scommesse – sanzioni
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR del Veneto, n. 775/03/22, depositata in data 10 giugno 2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, quale scommettitore (obbligato solidale) di un centro trasmissione dati (CTD od obbligato principale), nella specie la cessata impresa individuale NOME, con sede in Montecchi Maggiore (VI), ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012, con il quale si contestava l’attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker (scommettitore o allibratore) estero privo di concessione (RAGIONE_SOCIALE), con recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta un ica scommesse, oltre sanzioni e accessori.
La CTP di Venezia ha rigettato il ricorso.
La CTR del Veneto, con sentenza qui impugnata (per quanto qui ancora rileva), ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALEa società contribuente quale società coobbligata, ritenendosi che l’imposta unica si concorsi pronostici e scommesse è dovuta anche in assenza del titolo abilitativo concessorio in relazione ad allibratori esteri.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, come interpretato dall’art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220, per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza del presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta. Osserva parte ricorrente che l’obbligato al pagamento
RAGIONE_SOCIALE‘imposta è il gestore del gioco e non il ricevitore, il quale non potrebbe traslare il costo sul consumatore finale, non modula le scommesse, non sopporta alcuna alea del gioco e non può, pertanto, assumere il ruolo di obbligato principale, pena la violazione del principio di capacità contributiva.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia in ordine alla violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b) l. 3 agosto 1998, n. 288 relativo al presupposto RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposta, posto che il luogo di accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa coincide con il luogo di conclusione del contratto di scommessa, luogo coincidente con la sede RAGIONE_SOCIALEo scommettitore (Repubblica di RAGIONE_SOCIALE) al momento RAGIONE_SOCIALEa ricezione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, alla quale viene data immediata esecuzione.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi del Diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento ai sensi dall’art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220 in quanto il ricorrente, bookmaker estero, sarebbe stato discriminato in relazione al principio RAGIONE_SOCIALEa libertà di prestazione dei servizi per essere stato escluso dalle gare per il rilascio RAGIONE_SOCIALEe concessioni RAGIONE_SOCIALEe scommesse sportive, nonché per essere inciso da una doppia imposizione, posto che il ricorrente assolve le imposte nel proprio Paese. In subordine si formula istanza di trasmissione degli atti alla CGUE ex art. 267 TFUE, essendo la normativa interna -anche alla luce del pronunciamento del Giudice RAGIONE_SOCIALEe Leggi (Corte cost., 14 febbraio 2018, n. 27) in contrasto con il Diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento
per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 5 comma 1 e 6, comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 4, l. 27 dicembre 2000, n. 212, per non avere applicato l’esimente RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva condizione di incerte zza sulla portata e sull’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme tributarie.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92 cod. proc. civ., per aver disposto la corte di giustizia la condanna alle spese in favore RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato.
Il primo motivo, apparentemente eccentrico (non essendo in causa il ricevitore, obbligato principale, già oggetto di pronuncia di cessazione parziale RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere), involge indirettamente il ruolo e la capacità impositiva del coobbligato solidale, odierno ricorrente. Il primo motivo va, pertanto, trattato congiuntamente al secondo e al terzo motivo. I primi tre motivi vanno dichiarati inammissibili in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2018, n. 5001), con la quale il ricorrente non si confronta. Per la posizione RAGIONE_SOCIALE‘allibratore RAGIONE_SOCIALE, odierno ricorrente, occorre rifarsi ai principi enunciati da Corte cost., 14 febbraio 2018, n. 27), nonché da Corte di Giustizia UE, 19 dicembre 2018, C-375/17 e, soprattutto, da Corte di Giustizia UE, 26 febbraio 2020, C-788/18, cui la giurisprudenza di questa Corte si è ispirata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ( ex multis Cass., Sez. V, 30 gennaio 2024, n. 2815; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2022, n. 29366; Cass., Sez. V, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass., Sez. V, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. V, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528,
9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. V, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. V, 1° aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. V, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. V, 30 marzo 2021, n. 8757) è interesse RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio -ove si trova fisicamente lo scommettitore e, comunque, ove le stesse siano svolte – siano soggette al proprio ordinamento. Il quadro normativo va così ricostruito:
a termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d. lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 (riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998 n. 288, l’imposta unica è dovuta per concorsi pronostici e scommesse di ogni tipo relativi a qualunque evento anche se svolto all’estero, tanto che l’art. 3 d. lgs. 504 cit. stabilisce: « soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse »;
a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, « (…) a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’art. 3 del d.lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto
per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni »;
-l’art. 16 del Decreto reso dal RAGIONE_SOCIALE il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute a titolo di imposta unica;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica « su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento ».
8 . L’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e non è irragionevole che l’equiparazione, ai fini tributari, del « gestore per conto terzi » (il titolare di ricevitoria) al « gestore per conto proprio » (ossia all’allibratore) sia irragionevole (Corte cost., n. 27/2018), partecipando entrambi allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di « organizzazione ed esercizio » RAGIONE_SOCIALEe scommesse soggette ad imposizione; in particolare, si è ritenuto che il ricevitore, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, all’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALEe vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.
9 . Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente – non dubita la giurisprudenza di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra scommettitore e raccoglitore e quello che si instaura tra
scommettitore e gestore (Cass., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale (Cass., Pen., Sez. III, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva RAGIONE_SOCIALE‘allibratore, cons istente nella « (…) raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALEe scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco – con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALEe poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALEe eventuali vincite -(…)».
Il ricevitore partecipa, pertanto, RAGIONE_SOCIALE‘attività gestoria, ove procede alla raccolta e collazione RAGIONE_SOCIALEe scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALEe quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. La scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola, secondo il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitori a che agisce per conto di terzi e l’allibratore sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALEe commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
11 . Né, ai fini RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella registrazione RAGIONE_SOCIALEa
scommessa, previa consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa ricevuta, attività tutte svolte in Italia (Cass., n. 9153/2021, cit.).
12 . Ciò è conforme al Diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, secondo cui l’articolo 56 TFUE va interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno RAGIONE_SOCIALE membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri Trasmissione Dati stabiliti in tale RAGIONE_SOCIALE membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, indipendentemente dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEa sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’org anizzazione RAGIONE_SOCIALEe scommesse (CGUE, C-788/18, cit., punto 30; CGUE, C-375/17, punti 53 e 64).
Fatte tali premesse, si apprezza l’inammissibilità per assenza di confronto del ricorrente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sia del primo motivo ( sussistenza del presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta), sia del secondo motivo (presupposto RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposta), sia del terzo motivo (violazione del principio di non discriminazione), con conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALEa questione di (nuova) rimessione alla Corte di Giustizia.
Il quarto motivo è infondato, posto che nel caso di specie il periodo di imposta è il 2012. Questa Corte ha già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezza per lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, l. n. 220/2010, la quale ha interpretato l’art. 3, d.lgs. n. 504/1998 prevedendo che soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALEe stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa (Cass., Sez. V, 12 aprile 2021, n. 9531). Una volta intervenuta la norma di interpretazione autentica, non può più sussistere alcuna condizione di obiettiva incertezza.
15. Il quinto motivo è manifestamente infondato, posto che nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria RAGIONE_SOCIALEa lite spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, la quale va effettuata mediante applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con riduzione del venti per cento dei compensi a essi spettanti (Cass., Sez. V, 11 ottobre 2021, n. 27634; Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23055; Cass., Sez. V, 23 novembre 2011, n. 24675). Tale principio riposa su una espressa norma di legge, inestensibile ad altri casi in cui in giudizio sia presente una RAGIONE_SOCIALE pubblica (v. Cass., Sez. II, 4 agosto 2023, n. 23825), quale è nel caso di specie l’art. 15, co mma 2sexies , d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che recita « nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese a favore RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore, RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo ivi previsto ». L’omessa censura RAGIONE_SOCIALEa violazione del parametro ivi indicato comporta il rigetto del motivo.
16. Il ricorso va, pertanto, rigettato. La liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese segue la soccombenza tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘ingiustificato superamento dei limiti dimensionali del ricorso (anche in relazione alla parte espositiva) come indicati nel Protocollo di intesa del processo civile in Cassazione del 17 dicembre 2015, testo e nota 2 (causa introdotta prima del 1° marzo 2023 e del nuovo Protocollo), pari a 83 pagine, non proporzionato all’importanza economica RAGIONE_SOCIALEa fattispecie e alla complessità giuridica RAGIONE_SOCIALEa controversia (Cass., Sez. II, 16 gennaio 2024, n. 1615; Cass., Sez. II, 23 novembre 2023, n. 32611), già ampiamente trattata da questa Corte come illustrato ai superiori punti 7 e ss., oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2024