Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12072 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12072 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6166/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA, SEZ. DIST. LIVORNO n. 1460/2015 depositata il 08/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha emesso nei confronti di NOME COGNOME avviso di accertamento per l’anno 2007 relativo all’imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, avendo il contribuente raccolto scommesse per conto di un
bookmaker inglese privo di concessione ed autorizzazione ad operare in Italia.
Il ricorso del COGNOME è stato accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Livorno la cui sentenza è stata gravata dall’RAGIONE_SOCIALE e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello.
Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su cinque motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o n. 5 c.p.c., « violazione e/o falsa applicazione degli art. 1 e 3 d.lgs. n. 504/1998, dell’art. 1 , comma 66, lettera A) e B) della l. n. 220/2010 e/o omesso esame di un fatto decisivo », avendo la CTR errato laddove ha ricompreso nel concetto di gestione della scommessa, sia pure per conto di altri, l’attività svolta dal ricorrente che aveva operato come mero ricevitore.
Con il secondo motivo si deduce, sempre in relazione agli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., « violazione e/o falsa applicazione degli art. 1 e 3 d.lgs. n. 504/1998, dell’art. 1 , comma 66, lettera A) e B) della l. n. 220/2010 e degli artt. 3 e 53 della Costituzione – omesso esame di un fatto decisivo », avendo la CTR inteso i concetti di capacità contributiva e di gestione della scommessa in modo contrario ai dettami espressi dall’art. 3 e dall’art. 53 della Costituzione.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., « violazione e/o falsa applicazione degli art. 1 e 3 d.lgs. n. 504/1998, dell’art. 1 , comma 66, della l. n. 220/2010 nonché degli artt. 3 e 53 della Costituzione – omesso esame di un fatto decisivo » per aver la CTR attribuito carattere interpretativo e
comunque retroattivo all’art. 1 , comma 66, della legge n. 220/2010.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 , comma 2, lettera B) della legge delega n. 228/1998 », per non aver la CTR correttamente interpretato il requisito della territorialità dell’imposta unica.
Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE (già artt. 43 e 49 del Trattato CE) nonché dell’art. 1 , comma 66, legge n. 220/2010 ».
Va considerato che il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all’esame della Corte costituzionale (sent. n. 27 del 2018) e della Corte di giustizia (Corte giust., 26.2.2020, C788/18), che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale. In particolare, la Corte costituzionale, con riferimento all’ambito soggettivo dell’imposta, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni, svolgendo anch’esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al
bookmaker) sia irragionevole. L’attività consiste, infatti, nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell’attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Né viola il principio della capacità contributiva la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva.
6.1. La stessa Corte costituzionale, peraltro, ha osservato (v. in particolare, par. 4.5.) che gli argomenti che militano a favore della infondatezza della questione relativa alla denunciata violazione dell’art. 53 Cost. « non sono replicabili con riferimento all’applicazione della disciplina in esame alle annualità fiscali antecedenti all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 ». In mancanza di una regolazione degli effetti transitori ed in considerazione della portata interpretativa dell’art. 1, comma 66,
lettera b), della legge n. 220 del 2010, tale disposizione è destinata ad applicarsi anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, rispetto a questa categoria di rapporti non può aver luogo la traslazione dell’imposta, giacché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010. La Corte, quindi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, per le annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
6.2. Per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della l. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale (Cass. n. 25450 del 2021).
6.3. Lo ius superveniens determinato dalla citata pronunzia della Corte costituzionale si riflette, in particolare, sul terzo motivo di ricorso, con il quale si contestava la retroattività della norma di cui all’art. 1 comma 66 lett. b) della l. n. 220/10 ; il motivo, pertanto, deve essere accolto con assorbimento degli altri.
Conclusivamente, accolto il terzo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza e, potendo decidersi nel merito, in accoglimento del ricorso iniziale l’atto impugnato deve essere annullato.
Considerata la complessità della questione interpretativa e vista la stabilizzazione del quadro giurisprudenziale solo ad esito della pronuncia della Corte costituzionale, sussistono i presupposti per l’in tegrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite dell’intero giudizio .
p.q.m.
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso iniziale con annullamento del l’atto impugnato;
compensa integralmente le spese, sia del giudizio di merito che di legittimità.
Così deciso in Roma il 24.1.2024