Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7533 Anno 2024
Oggetto:Tributi
Imposta unica sulle scommesse
2008
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 7486 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2022, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti NOME COGNOMENOME COGNOME, NOME COGNOME Prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO,;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana n. 1131/04/2021, depositata in data 14 ottobre 2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso, affidato a sei motivi (di cui uno ‘in via pregiudiziale’), per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana aveva accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 683/01/2018 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria provinciale di Firenze che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso n° NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva accertato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quale coobbligato in solido del ‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE ‘ o ‘ CTD ‘) , la debenza per l’anno 2008 RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse oltre sanzioni ed interessi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
-in data 26 gennaio 2024 la società ricorrente ha depositato proposta di conciliazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 -bis del d.lgs. n. 546/92;
CONSIDERATO CHE
1.Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio al fine di permettere all’RAGIONE_SOCIALE di valutare la proposta di conciliazione ex art. 48 bis (conciliazione in udienza) del d.lgs. n. 546/92 formulata dalla ricorrente in data 26 gennaio 2024.
Invero, il decreto legislativo 30.12.2023 n. 220 recante disposizioni in materia di processo tributario, emesso in attuazione RAGIONE_SOCIALEa delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), è entrato in vigore il 4 gennaio 2024. In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. u) del d.lgs. 30.12.2023 n. 220 dispone che nell’articolo 48 (Conciliazione fuori udienza) …2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione. » e l’art. 1, comma 1, lett. z) dispone che, nell’articolo 48-ter (Definizione e pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute), al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e nella misura del sessanta
per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione ».
In disparte la considerazione che l’art. 48 d.lgs. 546/92 disciplina solo la conciliazione fuori udienza e non quella in udienza ex art. 48 bis d.lgs. cit. che, in effetti, prevede il differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione, per i quali permane quindi il divieto di mero rinvio di udienza, va osservato che, ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, del detto decreto « Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto »;
Con il primo motivo in via ‘pregiudiziale’ si denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d. lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011 con richiesta di sollevazione d’ufficio di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, TFUE anche in seguito alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia del 26.2.2020; 3.Con il secondo motivo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 D. Lgs. n. 504/98, e 1, co. 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, nonché degli artt. 136 Cost. e 30, co. 1, Legge no. 87/53, in relazione all’art. 360, co. 1, no . 3) CPC, per effetto RAGIONE_SOCIALEa intervenuta sentenza n. 27/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale;
4.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del DPR n. 600/73 in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) cpc, per avere la CTR, nel ritenere il bookmaker estero unico obbligato al pagamento del tributo de quo , modificato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato, in particolare mutando il destinatario principale RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale, originariamente individuato nel CTD;
5.Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa Legge no. 212/2000, anche in relazione all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 241/90, e dei principi di chiarezza e trasparenza
amministrativa, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) CPC, per non avere la CTR ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione (per relationem) sebbene non fosse stato allegato ad esso il richiamato p.v.c. elevato nei confronti del CTD né nello stesso riprodotto il contenuto essenziale di quest’ultimo.
6.Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, co. 2, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa Legge no. 288/98, e degli artt. 1326, 1327 e 1336 CC, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) CPC, nella parte in cui la CTR ritiene sussistente il profilo territoriale del presupposto di applicazione del tributo;
7.Con il sesto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3 del D. Lgs. no. 504/98, 1, co. 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge no. 220/2010 e 64, co. 3, del DPR no. 600/73, in relazione agli artt. 3, co. 1, e 53, co. 1, Cost. a valle RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 27/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) c.p.c.;
8.Il primo motivo (pregiudiziale), il secondo, il terzo, il quinto – da trattarsi unitariamente per connessione avendo tutti attinenza, sotto diversi profili, ai presupposti RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse -sono infondati per i motivi di seguito indicati;
9.Le questioni sottoposte allo scrutinio del collegio sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte (da ultime: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473), che ha svolto le seguenti considerazioni.
Sin dalle origini, il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del D.L.vo 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 2033 del 15 giugno 1951, con riguardo all’istituzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, si leggeva, quanto ai giochi riservati al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, che questi « (…) debbono allo RAGIONE_SOCIALE, per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria (…) ».
Il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione non è stato, dunque, correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco e, in questo ambito, il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, sotto forma di servizio.
Tale carattere permea, in termini sistematici, l’intera disciplina dei tributi sui giochi. Così è in materia di prelievo erariale unico, dove l’art. 39, comma 13, primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, disponendo che « Agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento RAGIONE_SOCIALE somme giocate », ancorava il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione all’utilizzazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito .
Questa connotazione, del resto, era stata rilevata anche dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 ottobre 2006 n. 334, la quale aveva sottolineato il parallelismo con « l’imposta sugli intrattenimenti, dall’art. 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 RAGIONE_SOCIALEa tariffa allegata allo stesso d.P.R .», norma che, come modificata dall’art. 1 del D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 60, prevedeva: « Sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata 6 al presente decreto, che si svolgono nel territorio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ». Tale disposizione, adoperando la parola « svolgono », aveva un diretto ed evidente riferimento al concreto esercizio del gioco. Analogamente, in materia di IVA, dove l’art. 10, n. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esenzione nel caso RAGIONE_SOCIALEa raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse e, dunque, sulla prestazione del servizio del gioco.
È chiara, d’altra parte, la ratio di una simile impostazione: lo RAGIONE_SOCIALE ha interesse, sia fiscale che extrafiscale, a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio – ossia, nel luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e, comunque, esse siano svolte – siano soggette al proprio ordinamento.
Queste ragioni di ordine storico e sistematico caratterizzano il quadro normativo di riferimento, che è così articolato:
conformemente all’art. 1 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa Legge 3 agosto 1998 n. 288,
l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero; l’art. 3 del medesimo D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce: « Soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse »;
a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, « (…) a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’art. 3 del d.lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni »;
-l’art. 16 del Decreto reso dal RAGIONE_SOCIALE il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di imposta unica;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), RAGIONE_SOCIALEa Legge 23 dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica « su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento ».
Il quadro normativo è stato sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione e col diritto unionale.
La Corte Costituzionale, con riferimento all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti
che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni.
A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del « gestore per conto terzi » (ossia del titolare di ricevitoria) al « gestore per conto proprio » (ossia al bookmaker ) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di « organizzazione ed esercizio » RAGIONE_SOCIALE scommesse soggette ad imposizione.
In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker .
Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente -non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. 3^, 27 luglio 2015, n. 15731).
La stessa giurisprudenza penale (Cass., Sez. 3^, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker , consistente nella « (…) raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALE scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco – con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALE poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALE eventuali vincite -(…)».
Ne deriva, secondo la Corte Costituzionale, che, quanto al ricevitore, l’attività gestoria, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e, per
conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.
La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
14. In conseguenza di tale articolato percorso, dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27).
Il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore. Ne consegue che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers , con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011. L’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa norma in esame, infatti, è stata
riscontrata « in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011 » con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost., « giacchè l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010 ».
A fondamento, dunque, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmakers .
La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i « rapporti successivi al 2011 »; quindi, non soltanto per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma.
In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
15. Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d’imposta del 2008 e che viene in rilievo la sola posizione del bookmaker , le complessive censure – anche a prescindere dai profili di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze in quanto articolate sulla posizione del ‘ centro di trasmissione dei dati ‘ (in breve, CTD), anziché su quella del bookmaker – sono infondate.
Giova premettere, invero, che non può seguirsi la linea difensiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente secondo cui l’obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa responsabilità principale RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker .
La Corte Costituzionale, infatti, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker ), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di « organizzazione ed esercizio » RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l’attività gestoria RAGIONE_SOCIALE scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all’entrata in vigore, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta, attività che sono (tutte) svolte in Italia (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9153 del 2/4/2021).
16. In ordine all’asserita violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALEa legge del 2010 che avrebbe introdotto, “improvvisamente e imprevedibilmente”, la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricevitorie dei “bookmaker” privi di concessione, al di là dei profili di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità
relativamente alla portata innovativa retroattiva RAGIONE_SOCIALEa norma, va rilevato, quanto alla posizione del “bookmaker” estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.
Quanto agli ulteriori profili RAGIONE_SOCIALEa censura, che riguardano le prospettate frizioni col diritto unionale, l’infondatezza emerge dalla giurisprudenza unionale.
Al riguardo, giova premettere che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata; sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17);
inoltre, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte Giust., 8 settembre 2009, in causa C-42/07; Corte Giust., 24 ottobre 2013, in causa C-440/12, punto 47);
Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nell’art. 1, comma 64, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, i propri obiettivi, tra i quali si colloca « (…) l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore ».
La prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 23; per analogia: Corte Giust.,1 dicembre 2011, in causa C-253/09, punto 83).
19. In questo contesto la normativa italiana ha superato il vaglio RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza unionale. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana « non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato ».
Anzi, come la Corte Costituzionale ha sottolineato (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa « risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione (…) ».
Neppure sussiste incongruenza tra i punti 17, 26 e 28 di quella sentenza. Col punto 17, in relazione al bookmaker , ci si limita a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro; ma col punto 24 si specifica, in concreto, che « (…) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri »; sicché, si conclude col punto 24, « (…) rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la (omissis) non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale ».
20. Quanto al centro di trasmissione dei dati, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse « allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali » ed è per questo che il centro di trasmissione dei dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, 1, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220. Ma ciò non toglie, si aggiunge col punto 28, che la situazione del centro trasmissione dei dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione dati che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro. La statuizione non è affatto oscura, giacché la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione è in re ipsa , per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce « (…) un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti » (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto 66, richiamata da Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 18); e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, dinanzi indicati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
Se ne è concluso, infatti, che « l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno RAGIONE_SOCIALE membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE stabiliti in tale RAGIONE_SOCIALE membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, indipendentemente dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEa sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE scommesse ».
21. Da ultimo, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni sollecitate che, per un verso, si risolvono in una critica RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa nella causa C-788/18 (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), rivelandosi sterile per le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembrano postulare che la Corte di Giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione
dati. Laddove, come lo stesso giudice unionale ha sottolineato, essa, « (…) pur avendo constatato l’incompatibilità con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di alcune disposizioni RAGIONE_SOCIALE gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale » (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto 67).
Nella specie, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa richiamata decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo ritenuto l’assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l’anno 2008 del bookmaker avente sede all’estero e privo di titolo concessorio.
23.Passando poi ai motivi di ricorso non strettamente collegati alla ricostruzione del quadro normativo prima compiuto, il quarto con il quale la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 7 RAGIONE_SOCIALEa L. 27 luglio 2000premessa l’autosufficienza RAGIONE_SOCIALEo stesso avendo la ricorrente allegato al ricorso l’avviso di accertamento impugnato – è infondato.
24.In più occasioni si è affermato che secondo il costante insegnamento di questa Corte, l’avviso di accertamento, costituente l’atto con il quale l’Amministrazione esercita la propria pretesa tributaria nei confronti del contribuente, soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente medesimo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”. Tale atto deve ritenersi, pertanto, correttamente motivato – anche nel regime di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 – ove esso faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria non è tenuta affatto ad includere nell’avviso di accertamento notizia RAGIONE_SOCIALE prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, ne’ a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. 6232/03; 7360/11; altresì cfr. Cass. V, 26472/14; ed ancora Cass. VI – 5 n. 9008/17; Cass. n. 8177 del 2020);
25.nella specie, la RAGIONE_SOCIALE si è attenuta ai suddetti principi in quanto, nel rigettare la censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 7 RAGIONE_SOCIALEa
L. 27 luglio 2000 per non essere stato allegato all’avviso il richiamato p.v.c. elevato nei confronti del CTD né nello stesso riprodotto il contenuto essenziale di quest’ultimo, ha affermato -con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede-‘ la tesi, reiterata dalla contribuente in questo grado, secondo la quale l’avviso di accertamento impugnato sarebbe affetto da nullità per difetto di motivazione, è manifestamente infondata: sia perché il PVC richiamato nell’avviso in parola (ma non allegat o ad esso) era stato, in precedenza, notificato alla contribuente e pertanto era, a quest’ultima, già noto sia perché, quanto alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, l’Ufficio non ha fatto altro che dare applicazione all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 98/2011, debitamente richiamato nell’avviso di accertamento di cui trattasi …’ pertanto, una volta che, attraverso il processo verbale di constatazione, la contribuente era stata messa in condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, l’Amministrazione finanziaria non era obbligata ad indicare compiutamente, o a trascrivere nell’avviso di accertamento, le risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini svolte nei confronti del CTD;
26.Il sesto motivo è inammissibile;
Esso prende anzitutto le mosse da una lettura RAGIONE_SOCIALEa solidarietà tra CTD e “bookmaker” che, come ampiamente illustrato, non può essere condivisa, né risulta che sia stata sostenuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2018;
27. va infatti ribadito che la solidarietà in esame è di tipo paritetico e non dipendente, senza che da ciò possa trarsi la conclusione che in tal modo si starebbe “privilegiando una ricostruzione interamente privatistica RAGIONE_SOCIALEa solidarietà, anche al di là del disposto letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 64, comma 3, del DPR no.600/73″ (così invece parte ricorrente a pag. 45 del ricorso);
28. quanto all’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1.973, è sufficiente osservare che esso attribuisce il diritto di rivalsa a “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi”, così rendendo chiaro che, ove il coobbligato solidale sia obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta per un fatto o una situazione propri (e non riferibili esclusivamente all’obbligato principale), l’art. 64, comma 3, non opera e la rivalsa può essere disciplinata diversamente;
29.in altri termini, l’art. 64, comma 3, non offre soluzione al problema del regime RAGIONE_SOCIALEa solidarietà, ma richiede, onde affermare l’esistenza del diritto di rivalsa del sostituto e del responsabile d’imposta, che detto problema sia stato già risolto preventivamente;
al di là di tali considerazioni, poi, il motivo è inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata, né ne censura specificamente uno o più passaggi, ma si limita a ipotizzare, peraltro in forma dubitativa, una contrarietà a Costituzione RAGIONE_SOCIALE norme nella parte in cui regolerebbero la traslazione economica RAGIONE_SOCIALE‘imposta dal ricevitore al “bookmaker”, profilo che è tuttavia estraneo al perimetro di giudizio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, atteso che, come ampiamente illustrato, tale giudizio riguarda la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del bookmaker” di pagare l’imposta e non la disciplina RAGIONE_SOCIALEa rivalsa che la ricevitoria potrebbe eventualmente esercitare;
30.l’inconferenza del motivo è poi dimostrata dal fatto che, a ben vedere, esso critica l’assetto che scaturisce dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 27 del 2018 per il fatto che esso rischierebbe di alleggerire la posizione del “bookmaker”, esentandolo dalla sopportazione RAGIONE_SOCIALE‘onere del tributo o assoggettandovelo in misura non proporzionale alla sua capacità contributiva;
31. all’evidenza, si tratta di argomenti che, al di là RAGIONE_SOCIALEa loro fondatezza, non si attagliano alla difesa del “bookmaker”, come è invece nella specie, ma piuttosto a quella di una ricevitoria, dimostrando una carenza d’interesse degli odierni ricorrenti a farli valere (v. in tal senso anche Cass., sez. 5, n. 31720/22);
in conclusione il ricorso va rigettato;
Essendo stata la sentenza di appello depositata successivamente alla decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 27 del 2018 e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. nr. 115 del 2002, dà RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma in data 15 febbraio 2024
Il Presidente Ernestino NOME COGNOME