Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5857 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3170/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), titolare RAGIONE_SOCIALEa cessata impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procure speciali allegate al ricorso, elettivamente domiciliate presso il suo domicilio digitale (PEC)
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege
Oggetto: tributi imposta unica scommesse
dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente -avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 3660/18/17, depositata in data 20 giugno 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014
dal Consigliere Relatore NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE e la contribuente COGNOME, rispettivamente quali scommettitore (obbligato solidale) e titolare RAGIONE_SOCIALEa cessata impresa individuale RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME che gestiva un centro trasmissione dati (CTD od obbligato principale), hanno separatamente impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2009 con cui si contestavano alle contribuenti l’attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker (scommettitore o allibratore) estero privo di concessione (RAGIONE_SOCIALE), con recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica scommesse, oltre sanzioni e accessori. I contribuenti hanno contestato , oltre a difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria e le sanzioni.
La CTP di Frosinone ha rigettato i ricorsi riuniti.
La CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dei contribuenti. Ha ritenuto il giudice di appello che l’imposta unica si concorsi pronostici e scommesse è dovuta ad allibratori esteri, anche in assenza del titolo concessorio, nonché per i periodi di imposta precedenti il 2011 a termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 66, lett. b) l. 13 dicembre 2010, n. 220. Ha, poi, ritenuto che la gestione del gioco e il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta spettano a tutti coloro che forniscano un apporto determinante all’attività di raccolta del gioco ,
ritenendo non discriminatoria e non lesiva del principio di uguaglianza la disciplina interna in relazione al requisito RAGIONE_SOCIALEa territorialità.
Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a sette motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b) l. n. 220/2010 per avere la sentenza impugnata integrato il presupposto impositivo in capo al ricevitore il presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta. Osserva parte ricorrente come i CTR non gestiscono il gioco essendo privi di autonomia organizzativa, essendo la gestione del gioco di compe tenza RAGIONE_SOCIALE‘allibratore , come confermato dal Diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998, n. 288, per avere la sentenza impugnata ritenuto integrato il presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta. Osserva no i ricorrenti che la disciplina interna non contiene alcuna indicazione in tal senso e che il luogo debba individuarsi, in ogni caso, nel luogo di conclusione del contratto di scommessa, luogo che deve individuarsi nel luogo ove si trova la sede RAGIONE_SOCIALE‘allibr atore (Repubblica di RAGIONE_SOCIALE).
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi del Diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento in relazione all’art. 1, comma 66, « legge di Stabilità 2011 » (l. n. 220/2010), per non avere la sentenza impugnata disapplicato l’art. 3 d. lgs. n. 504/1998. Osserva parte ricorrente che il bookmaker estero
e i propri CTD (tra cui la odierna ricorrente) sono stati discriminati per essere stati ostacolati nell’ammissione alle gare per il rilascio RAGIONE_SOCIALEe concessioni RAGIONE_SOCIALEe scommesse sportive, per cui la sede legale estera sarebbe stata una soluzione inevitabile per la società contribuente. Osserva, in particolare, parte ricorrente come tale disciplina si rivelerebbe per l’allibratore discriminatoria, in quanto lesiva dei principi di libertà di stabilimento e ciò ingenererebbe una doppia imposizione per essere l’al libratore già assoggettato alla Gaming Tax nel paese di stabilimento per l’allibratore , nonché ingiustificata per il ricevitore, restando questi gravato in via definitiva dal carico impositivo.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. in ordine alla censura di violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 401 Dir. 2006/112/CE , risultando il d. lgs. n. 504/1998 contrario al divieto di introdurre imposte sul volume di affari diverse dall’IVA, deducendo che l’imposta unica su pronostici e scommesse incida sulla cifra di affari, danneggiando il sistema d i funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘IVA.
Con il quinto motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. in ordine alla censura di violazione e/o falsa applicazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost., nonché del principio RAGIONE_SOCIALE‘equo processo di cui all’art. 6 CEDU e RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost., con riferimento all’art. 66, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 , nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la sentenza impugnata applicato
l’esimente RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva condizione di incertezza. Osserva parte ricorrente , in punto sanzioni, che sussisterebbe l’obiettiva situazione di incertezza applicativa per mancanza di precedenti giurisprudenziali e esistenza di prassi contrastanti.
Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. n. 546/1992, 91 e 92 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata liquidato le spese in favore RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, benché assistita da proprio funzionario e rileva che la complessità RAGIONE_SOCIALEa questione avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a compensare le spese.
Deve darsi atto che la Corte costituzionale, con sentenza in data 14 febbraio 2018, n. 27, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), l. 13 dicembre 2010, n. 220, nella parte in cui prevedono che -nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
Come da questa Corte più volte evidenziato (Cass., Sez. V, 27 aprile 2023, n. 11184; Cass., Sez. V, 4 aprile 2023, n. 9292; Cass., Sez. VI, 12 gennaio 2023, n. 813; Cass., Sez. VI, 23 novembre 2022, n. 34422; Cass., Sez. VI, 16 novembre 2022, n. 33674; Cass., Sez. V, 29 luglio 2021, n. 21722; Cass., Sez. V, 27 luglio 2021, n. 21443; Cass., Sez. V, 22 luglio 2021, n. 21032), per effetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, le ricevitorie, per le annualità d’imposta precedenti al 2011, non possono essere assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ove operino per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALEe commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro
normativo precedente alla l. n. 220/2010, rilevandosi che in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore.
L’effetto di tale interpretazione è che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, come nella specie, non rispondono le ricevitorie, con o senza concessione in favore RAGIONE_SOCIALE‘ allibratore in base alla combinazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 decreto legislativo n. 504/98 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220/10. Il ricorso proposto dalla ricorrente COGNOME NOME e, in particolare, il primo motivo e, pro parte , il terzo motivo vanno, pertanto, accolti.
Passando all’altro ricorrente, va rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, essendosi la Corte di Giustizia già pronunciata sulle questioni dedotte da parte ricorrente (CGUE, 19 dicembre 2018, C-375/17; CGUE, 26 febbraio 2020, C-788/18). In coerenza con i principi di Diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione ivi affermati e con i dettami del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi (Corte cost., 14 febbraio 2018, n. 27) vanno, pertanto, esaminati gli ulteriori motivi di ricorso in relazione alla posizione RAGIONE_SOCIALEa società contribuente.
Il secondo e il terzo motivo, i quali vanno esaminati congiuntamente, sono infondati, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 30 gennaio 2024, n. 2815; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2022, n. 29366; Cass., Sez. V, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass., Sez. V, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. V, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. V, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. V, 1° aprile 2021,
nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. V, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. V, 30 marzo 2021, n. 8757).
Sin dalle origini, il tributo sui giochi e le scommesse, frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del d. lgs. 4 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al d.d.l. n. 2033 del 15 giugno 1951, con riguardo all’istituzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, si leggeva, quanto ai giochi riservati al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, che questi « (…) debbono allo RAGIONE_SOCIALE, per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria (…)». Il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione non è stato, dunque, correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco e, in questo ambito, il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, sotto forma di servizio.
Tale carattere permea l’intera disciplina dei tributi sui giochi. Così è in materia di prelievo erariale unico, dove l’art. 39, comma 13, primo periodo, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003 n. 326, disponendo che « agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento RAGIONE_SOCIALEe somme giocate », ancorava il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione all’utilizzazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito .
Questa connotazione, del resto, era stata rilevata da Corte Cost. 19 ottobre 2006 n. 334, la quale aveva sottolineato il parallelismo con « l’imposta sugli intrattenimenti, dall’art. 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 RAGIONE_SOCIALEa tariffa allegata allo stesso d.P.R .», norma che, come modificata dall’art. 1 del d. lgs. 26 febbraio 1999 n. 60,
prevedeva: « Sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata 6 al presente decreto, che si svolgono nel territorio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ». Analogamente ciò avviene, in materia di IVA, dove l’art. 10, n. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esenzione nel caso RAGIONE_SOCIALEa raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse e, dunque, sulla prestazione del servizio del gioco.
Tali disposizioni sono indicative RAGIONE_SOCIALE‘ interesse RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE a che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio – ossia, nel luogo dove si trova fisicamente lo scommettitore e, comunque, esse siano svolte – siano soggette al proprio ordinamento. Il quadro normativo va, pertanto, così ricostruito:
a termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d. lgs. 23 dicembre 1998 n. 504 (riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998 n. 288, l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero, tanto che l’art. 3 d. lgs. 504 cit. stabilisce: « Soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse »;
a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, « (…) a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’art. 3 del d.lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di
qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni »;
-l’art. 16 del Decreto reso dal RAGIONE_SOCIALE il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute a titolo di imposta unica;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica « su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento ».
17 . La Corte Costituzionale, con riferimento all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d. lgs. n. 504 cit. per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, ma ha riconosciuto che il legislatore, con l’art. 1, comma 66, l. n. 220/2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie operanti per conto di allibratori privi di concessione; inoltre, il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del « gestore per conto terzi » (il titolare di ricevitoria) al « gestore per conto proprio » (ossia all’allibratore ) sia irragionevole, partecipando entrambi allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di « organizzazione ed esercizio » RAGIONE_SOCIALEe scommesse soggette ad imposizione; in particolare, si è ritenuto che il ricevitore, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, all’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del
trasferimento RAGIONE_SOCIALEe somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALEe vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.
18 . Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente -non dubita, d’altronde, la giurisprudenza di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. III, 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale (Cass., Pen., Sez. III, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del l’allibratore , consistente nella « (…) raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALEe scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco – con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALEe poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALEe eventuali vincite -(…)».
19. Il ricevitore partecipa, pertanto, RAGIONE_SOCIALE‘attività gestoria, ove procede alla raccolta e collazione RAGIONE_SOCIALEe scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALEe quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. La scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non viola, secondo il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e l’allibratore sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALEe commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati,
bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
20 . Il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, con la sola eccezione RAGIONE_SOCIALEa posizione del ricevitore (come si è visto supra ). Ne consegue che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente gli allibratori, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 d. lgs. n. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b, l. n. 220/2010.
Né, ai fini RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta, attività svolte in Italia (Cass., n. 9153/2021, cit.).
22 . Infondata è, inoltre, l’asserita violazione del principio di affidamento, in quanto la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che l’allibratore estero , anche privo di concessione, dovesse essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.
23 . Quanto agli ulteriori profili attinenti le prospettate frizioni col Diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione , l’infondatezza emerge dalla giurisprudenza unionale illustrata, ove si è ritenuto che l ‘art . 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno RAGIONE_SOCIALE membro che
assoggetti a imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione RAGIONE_SOCIALE Dati stabiliti in tale RAGIONE_SOCIALE membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in altro RAGIONE_SOCIALE membro, indipendentemente dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEa sede d i tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALEe scommesse (CGUE, C-788/18, cit., punto 30; CGUE, C-375/17, punti 53 e 64).
24. Il quarto e il quinto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, posto che nel caso di specie non sussiste omessa pronuncia ma rigetto implicito. Al fine di assolvere l’onere di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni RAGIONE_SOCIALEe parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l’analitica confutazione RAGIONE_SOCIALEe tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153).
25. Va, peraltro, osservato in relazione al quarto motivo che la questione si rivela in ogni caso infondata, in quanto l’imposta unica su pronostici e scommesse è differente da una imposta sulla cifra di affari, sia perché riguarda operazioni irrilevanti ai fini IVA (scommesse), si perché l’imposta è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa, come indicato dalla Corte di Giustizia (CGUE, 24 ottobre 2013 Metropol Spielsdtten Unternehmergesellschaft, C-440/22).
26. Il sesto motivo è fondato, posto che fino alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma
66, l. n. 220/2010, sussisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, in ordine alla soggettività passiva del l’allibratore estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (Cass., Sez. V, 12 aprile 2021, n. 9531).
27 . Il settimo motivo è infondato nella parte in cui censura la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello per l’Ufficio ancorché costituitosi a mezzo funzionari, posto che nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria RAGIONE_SOCIALEa lite spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti (Cass., Sez. V, 11 ottobre 2021, n. 27634; Cass., Sez. V, 17 settembre 2019, n. 23055; Cass., Sez. V, 23 novembre 2011, n. 24675). Tale principio riposa su una espressa norma di legge, inestensibile ad altri casi in cui in giudizio sia presente una RAGIONE_SOCIALE pubblica (v. Cass., Sez. II, 4 agosto 2023, n. 23825), quale è nel caso di specie l’art. 15, comma 2 -sexies , d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che espressamente che « nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese a favore RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore, RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo ivi previsto». L’omessa censura di tale disposizione e, soprattutto, la violazione del parametro ivi indicato, comporta il rigetto del motivo.
28 . Il motivo è, invece, inammissibile quanto alla denuncia di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ. per non avere la CTR derogato al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, disponendo la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, rientrando la compensazione tra le parti nel potere discrezionale del giudice di merito (ove consentito), il quale non è tenuto a dare
ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione (Cass. sez. VI, 7 giugno 2022, n. 18299; Cass., Sez. VI, 26 aprile 2019, n. 11329; Cass., Sez. U., 15 luglio 2005, n. 14989).
29. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione alla contribuente COGNOME. Con riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALEa contribuente COGNOME, la causa può essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 cod. proc. civ., accogliendosi l’originario ricorso. Per l’altra contribuente il ricorso va accolto in relazione al sesto motivo e rigettato nel resto, anche in questo caso, decidendosi la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., accogliendosi l’originario ricorso in punto sanzioni. La reciproca soccombenza e l’evoluzione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza costituzionale e di legittimità comporta la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso in relazione alla posizione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente COGNOME NOME; accoglie il sesto motivo di ricorso con riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, accoglie integralmente l’originario ricorso di COGNOME NOME e accoglie l’originario ricorso di RAGIONE_SOCIALE limitatamente alle sanzioni; dichiara compensate tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 27 febbraio 2024