Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4967 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 38100/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 3097/2019, depositata in data 21 maggio 2019, non notificata; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 778/2017 del 29 maggio 2017, aveva rigettato il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, in qualità di bookmaker, coobligato del CTD, titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ avviso notificato in data 11 novembre 2015, conseguente all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘evasione RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse per l’anno 2010.
La Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello proposto dalla società contribuente, per quanto concerne l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva incertezza interpretativa RAGIONE_SOCIALEa norma di riferimento, e ha rigettato per il resto il gravame, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 27 del 2018, affermando che detta pronuncia escludeva l’esistenza di modalità solidali nell’obbligazione del bookmaker non cessionario rispetto alle obbligazioni del CTD derivanti dal contratto stipulato tra i due, per le situazioni antecedenti il 2011, in quanto la solidarietà nasceva ex lege solo dal 2011 in poi, in ciò configurandosi proprio l’aspetto innovativo RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione ex art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge n 220 del 2010.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a sei motivi (i primi due articolati in via preliminare).
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE re siste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Va disattesa, in via preliminare, l’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza formulata dalla società ricorrente e depositata, con modalità informatiche, in data 12 gennaio 2024, al fine di consentire all ‘RAGIONE_SOCIALE di valutare la proposta di conciliazione ex art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione in udienza», come modificato dal decreto legislativo n. 220 del 2023.
1.1 Ed invero, l’art. 4, primo comma, del decreto legislativo n. 220 del 2023, recante «Disposizioni in materia di processo tributario», emesso in attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 4 gennaio 2024. Poi, l’art. 1, comma 1, lett. u) del decreto legislativo n. 220 del 2023 dispone che nell’articolo 48, del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione fuori udienza», dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione » e l’art. 1, comma 1, lett. z), prevede che, nell’articolo 48 ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Definizione e pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute», al comma 1 sono aggiunte, le seguenti parole: « e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione ».
1.2 In disparte la considerazione che l’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 disciplina solo la conciliazione fuori udienza e non anche quella in udienza, come stabilito dalla norma richiamata dalla società ricorrente nell’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza formulata (art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992) che, in effetti, prevede il differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione, per i quali
permane, quindi il divieto di mero rinvio di udienza, va osservato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2023 « Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto » . L’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALEa norma, peranto, è nel senso che la disposizione di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), del decreto legislativo n. 220 del 2023, si applica ai giudizi instaurati a partire dal 4 gennaio 2024 e non anche, dunque, al presente giudizio.
Sempre in via preliminare va disattesa l’istanza di trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza, in adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437), e allorquando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. U., 23 aprile 2020, n. 8093).
2.1 Ed invero, nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (come di qui a poco si dirà) e non è nemmeno inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) e dall’altro da quella unionale (con la sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, relativa giustappunto alla società RAGIONE_SOCIALE); è preferibile, dunque, la scelta del procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto
di rapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità ( cfr. Cass., 20 novembre 2020, n. 26480, in motivazione).
Va parimenti disattesa la richiesta di sospensione del giudizio formulata nel ricorso per cassazione, in quanto la Corte di giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018, nel procedimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso, il primo motivo deduce, in via preliminare, l’errata valutazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2018.
Il secondo motivo deduce, sempre in via preliminare, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, errore in procedendo e omessa pronuncia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in merito all’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente per la mancata traduzione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo in lingua inglese.
Il terzo motivo (indicato come primo motivo nel merito) deduce, in via preliminare, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, errore in procedendo , omessa pronuncia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n, 4, cod. proc. civ., in merito al presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
Il quarto motivo (indicato come secondo motivo nel merito), deduce, sempre in via preliminare, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, errore in procedendo , omessa pronuncia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod.
proc. civ., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 288 del 1998, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., in merito al presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
Il quinto motivo (indicato come terzo motivo nel merito) deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, errore in procedendo , omessa pronuncia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento, con riferimento all’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, comma primo, n 4, cod. proc. civ..
Il sesto motivo (indicato come quarto motivo nel merito) deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, errore in procedendo , omessa pronuncia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 401 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112/CE, in relazione all’art. 360, comma primo, n 4, cod. proc. civ..
Il secondo motivo, la cui trattazione è prioritaria, è infondato.
10.1 Sul punto va evidenziato come nessuna specifica previsione normativa dispone che l’atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi invero presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto; la questione, dunque, si sposta sul piano probatorio, essendo onere del contribuente provare di non essere stato nelle condizioni di avere potuto avere conoscenza del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto, il che postula che lo stesso versi in condizioni tali, nonostante il comportamento dallo stesso esigibile, da non potere in alcun modo avere potuto ovviare alla circostanza che l’atto impositivo non era stato tradotto nella propria lingua di origine, profilo in alcun modo coltivato dalla società ricorrente, che si è limitata ad una contestazione generica sul punto.
10.2 Va, altresì, precisato che identica questione è già stata esaminata da questa Corte che ha escluso che la mancata traduzione nella lingua del destinatario possa comportare una lesione del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, in quanto la stessa, anche se soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere nei gradi del merito le proprie ed articolate difese contestando la pretesa tributaria azionata con l’atto impugnato, di avere avuto piena conoscenza del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo ad essa notificato (Cass., 19 gennaio 2021, n. 9144; Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761).
Il primo, terzo, quarto e quinto motivo, che vanno trattati unitariamente, perché concernono tutti la soggettività e i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse, sono infondati, in quanto involgono la posizione del bookmaker.
11.1 Come questa Corte ha già precisato, il quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n. 504/98; art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190 del 2014), è stato sottoposto all’esame e RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale (cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 89078911; Cass., 1 aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144-9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761).
11.2 In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla
disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio) ed ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, da un lato h a stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato la Corte costituzionale, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di «organizzazione ed esercizio» RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha rimarcato che il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Sicché, ha specificato, quanto al ricevitore, che l’attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione va riferita alla raccolta de lle scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte costituzionale, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al
titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato; ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo.
11.2.1 Sulla base RAGIONE_SOCIALE suddette considerazioni, la Corte c ostituzionale, nella richiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedeva no che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, fossero assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si poteva difatti procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla legge n. 220 del 2010. I giudici RAGIONE_SOCIALE leggi hanno anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, la disposizione doveva essere applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, come nella specie (dove rileva l’anno d’imposta 2009), non rispondeva le ricevitorie, ma i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 decreto legislativo n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
11.2.2 A diversa conclusione, dunque, si perviene per le annualità dal 2011 e con riferimento alla posizione del ricevitore (che non viene
in rilievo nella vicenda in esame), dovendosi osservare che la incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è stata riscontrata dalla Corte « in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011 » con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, Cost., « giacché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 20 10». A fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione ed è stato, altresì, dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, come già detto, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011», quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si erano protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata
possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto (cfr. Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184, in motivazione).
11.3 Anche la Corte di giustizia ha preso diretta e specifica cognizione proprio RAGIONE_SOCIALE questioni in esame e sollevate con il ricorso ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte di giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana « non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato ».
11.3.1 Più in particolare, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi; di conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte di giustizia, 24 ottobre 2013, causa C-440/12, 7 punto 47; Corte di giustizia, 8 settembre 2009, causa C-42/07); il legislatore nazionale ha proceduto a questa
valutazione, dichiarando, nel comma 64 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «…l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore »; la prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte di giustizia, causa C-788/18, citata, punto 23; Corte di giustizia, 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
11.3.2 La Corte di giustizia, dunque, ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27 del 2018), a seguire la tesi prospettata dai bookmakers, si giungerebbe ad una discriminazione al contrario, in quanto la scelta legislativa « risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione…».
11.3.3 In proposito, va evidenziato che la Corte di giustizia, con il punto 17, in relazione al bookmaker, ha stabilito che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro e, con il punto 24, ha specificato che «…la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri » e ha concluso, col punto 24,
che «…rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale ». Quanto al centro trasmissione dati, con il punto 26, ha ribadito che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse « allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali » ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro; la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce «…un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti » (Corte di giustizia, 19 dicembre 2018, causa C- 375/17, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, punto 66, richiamata al punto 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, causa C-788/18, citata).
11.4 Con specifico riferimento, poi, al presupposto territoriale del tributo si è già precisato da questa Corte, con le pronunce citate, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo
scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia (cfr. tra le tante Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione).
11.5 Ciò posto, questa Corte ha anche richiamato la giurisprudenza penale di legittimità (Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439), che ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all’art. 4, comma 4 bis , RAGIONE_SOCIALEa legge n. 401/1989, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che il bookmaker estero era stato « illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALE concessioni …e la successiva trasmissione di dette scommesse all’allibratore non possono essere punite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4 bis, l. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea », ed ha, tuttavia, precisato che « il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal bookmaker estero privo di concessione, non implica la sottrazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, e RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: ‘Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e RAGIONE_SOCIALE scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni’; l’applicabil ità RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione
o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura lecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la “specifica situazione” nella quale il bookmaker estero ha dovuto operare; a parte il rilievo che la effettiva lesione del pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che le ricorrenti, per il fatto di avere realizzato in Italia l’attività di trasmissione dati per conto del bookmaker estero, hanno realizzato il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta e, dunque, sono da considerarsi soggetti passivi del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati» , affermando, inoltre, quanto all’asserita violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento e alla posizione del bookmaker estero, che « la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento; né può porsi una questione di violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto anche i suddetti profili sono stati già esaminati da questa Corte con le pronunce citate, che hanno fatto riferimento a quanto espressamente affermato sul punto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 27/2018; né, infine, può dirsi sussistente la violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva, posto che non viola il suddetto principio la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato, in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018» (cfr. Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione).
11.6 Per quanto sopra esposto e in ragione del quadro sopra delineato, ricostruito in relazione alle intervenute pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia e RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, che risulta definito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dai precedenti di questa Corte in relazione a
contro
versie aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia, come invece sollecitato dalla società ricorrente alle pagine 72 e 73 del ricorso per cassazione. Peraltro, come già rilevato, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla società ricorrente si è già pronunciata la Corte di giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana « non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società … nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato ». Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso.
12. Anche il sesto motivo è infondato.
12.1 Come già precisato da questa Corte, il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari perché riguarda unicamente operazioni relative all’esercizio RAGIONE_SOCIALE scommesse, irrilevanti a fini IVA e non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa detrazione IVA e applicandosi il tributo all’importo scommesso; inoltre è calcolato senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Non rilevano, quindi, i soli fatti consistenti nella proporzionalità, nell’esser riscossa a ogni fase e nella sua traslazione in capo al consumatore, evidenziati in ricorso, anche perché proprio la disciplina IVA di cui all’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 proclama esenti dal tributo armonizzato le operazioni in parola con ciò evitando il concorrere di due imposte sul medesimo volume d’affari (Cass., 21 settembre 2021, n. 25450).
12.2 In ogni caso rileva, in modo risolutivo e dirimente, quanto affermato dalla Corte di giustizia, secondo cui, in forza RAGIONE_SOCIALE‘articolo 401 RAGIONE_SOCIALEa direttiva IVA, « le disposizioni di direttiva non vietano ad uno RAGIONE_SOCIALE membro di mantenere o introdurre imposte (…) sui giochi e sulle scommesse, (…) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari (…) . La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un’operazione all’IVA, nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d’imposta sul volume d’affari (v., in tal senso, la sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22) » (Corte di giustizia UE, sentenza 24 ottobre 2013, causa n. C-440/2012). Secondo la pronuncia richiamata, quindi, « l’art. 401 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 135, paragrafo 1, lettera i), RAGIONE_SOCIALEa stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari; inoltre, sempre secondo tale sentenza, l’art. 1, paragrafo 2, prima frase, e l’art. 73 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile ».
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.
13.1 Le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, tenuto conto del percorso evolutivo giurisprudenziale nella materia trattata, giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 24 gennaio 2024.