Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10495 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 376-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso la quale è elett.te dom.ta;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.CODICE_FISCALE. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 304/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO RAGIONE_SOCIALE‘UMBRIA, depositata il 10/10/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto nei propri confronti, quale coobbligato in solido con il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio italiano, a riprese per imposta unica sulle scommesse raccolte dal primo relativamente agli anni di imposta 2014 e 2015;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza n. 150/2021, rigettò il ricorso;
che la RAGIONE_SOCIALE propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. RAGIONE_SOCIALE ‘ Umbria, la quale, con sentenza n. 304/2022, depositata il 10/10/2022 rigettò il gravame, ritenendo -per quanto in questa sede ancora rileva -legittima la ripresa operata dall’Ufficio, alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del medesimo d. lgs. n. 504 ed insussistente, nella specie, l’esimente di cui agli artt. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e 10 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212 del 2000, trattandosi di riprese relative agli anni di imposta 2014 e 2015, laddove l’eventuale incertezza normativa obiettiva ‘ è esistita solo fino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica di cui alla citata legge 220/2010 ‘;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi formulati ‘in via
pregiudiziale’, ad una ‘istanza preliminare’ e ad altri cinque motivi formulati ‘nel merito’; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Ritenuto di dovere disattendere, in via preliminare, la richiesta di rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo, per la relativa trattazione in pubblica udienza (cfr. p. 95 del ricorso), in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. U, 5.6.2018, n. 14437), né vertendosi in ipotesi di decisione avente rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. U, 23.4.2020, n. 8093);
Rilevato che con il primo motivo proposto ‘in via pregiudiziale’ parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) RAGIONE_SOCIALEa ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1 comma 64…: equiparazione del gioco lecito (applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica prevista RAGIONE_SOCIALEa legge 504/1998) al gioco illecito (applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010). RAGIONE_SOCIALE ‘eccezione alla regola’, soggetto sanato dalla giurisprudenza, equiparata, ad ogni effetto di legge, ai soggetti concessionari e regolarizzati ‘ (cfr. ricorso, p. 18), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa esclusione RAGIONE_SOCIALEa debenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, la natura ‘lecita’ RAGIONE_SOCIALEe attività svolte da essa contribuente laddove, al contrario, ‘ la ‘illiceità’ RAGIONE_SOCIALEa attività di gioco è il presupposto RAGIONE_SOCIALEa Legge applicata dall’Ufficio e, dunque, il fondamento RAGIONE_SOCIALE‘intervento del Legislatore del 2010, che con la L. n. 220 ha perseguito il chiaro obiettivo di contrastare il gioco illecito ‘ (cfr. ricorso, p. 22, cpv.) da ciò derivando l” insussistenza dei presupposti applicativi RAGIONE_SOCIALEa Legge del 2010 ‘ (cfr. ivi, secondo cpv.);
che il motivo è infondato;
che sin dalle origini, il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del D.L.vo 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 2033 del 15 giugno 1951, con riguardo all’istituzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, si leggeva, quanto ai giochi riservati al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, che questi ‘(…) debbono allo RAGIONE_SOCIALE, per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria (…)’. Il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione non è stato, dunque, correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco e, in questo ambito, il prelievo colpisce, dunque, il prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, sotto forma di servizio;
che tale carattere permea, in termini sistematici, l’intera disciplina dei tributi sui giochi: così è, ad esempio, in materia di prelievo erariale unico, laddove l’art. 39, comma 13, primo periodo, del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003, disponendo che ‘ Agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento RAGIONE_SOCIALEe somme giocate ‘, ancorava il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione all’utilizzazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito ;
che questa connotazione, del resto, era stata rilevata anche dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 ottobre 2006 n. 334, la quale aveva sottolineato il parallelismo con ‘ l’imposta
sugli intrattenimenti, dall’art. 1 del d.P.R. n. 640 del 1972 e dal punto 6 RAGIONE_SOCIALEa tariffa allegata allo stesso d.P.R. ‘, norma che, come modificata dall’art. 1 del D.Lgs. n. 60 del 1999, prevedeva:’ Sono soggetti all’imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata 6 al presente decreto, che si svolgono nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE »: tale disposizione, adoperando la parola ‘svolgono’, aveva un diretto ed evidente riferimento al concreto esercizio del gioco.;
che, analogamente è a dirsi in materia di I.V.A., dove l’art. 10, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede un regime di esenzione nel caso RAGIONE_SOCIALEa raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse e, dunque, sulla prestazione del servizio del gioco;
che, sulla base di tali consolidate premesse, rispetto alle censure svolte con il mezzo in esame, è, allora, sufficiente richiamare, per disattenderne la fondatezza, il costante orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo , Cass., 30.1.2024, n. 2775, non massimata, in motivazione, § 42) per cui il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalla ricorrente non implica affatto la sottrazione RAGIONE_SOCIALEa stessa all’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica e, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010 che ha disposto che: ‘Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e RAGIONE_SOCIALEe scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni ‘;
che con il secondo ‘motivo’ formulato ‘in via pregiudiziale’, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d. lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) cpc. Proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALE statuto RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE ‘ (cfr. ricorso, p. 23);
che la sollevata istanza di rinvio pregiudiziale va disattesa;
che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17). A ciò aggiungasi che, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: sicché, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte Giust., 8 settembre 2009, in causa C42/07; Corte Giust., 24 ottobre 2013, in causa C-440/12, punto 47). La prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta, peraltro, che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 23; per analogia: Corte Giust.,1 dicembre 2011, in causa C253/09, punto 83);
che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nell’art. 1, comma 64, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre
2010 n. 220, i propri obiettivi, tra i quali si colloca (come illustrato supra ) ‘(…) l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore ‘;
che la normativa italiana ha superato il vaglio RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza unionale. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana ‘ non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis) , nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato ‘. Anzi, come ha sottolineato la Corte Costituzionale con sentenza del 23 gennaio 2018, n. 27, a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa ‘ risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione (…)’; che neppure sussiste incongruenza tra i punti 17, 26 e 28 di quella sentenza. Col punto 17, in relazione al bookmaker , ci si limita a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un
altro RAGIONE_SOCIALE membro; ma col punto 24 si specifica, in concreto, che ‘(…) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri ‘; sicché, si conclude col punto 24, ‘(…) rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la (omissis) non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale ‘;
che quanto al centro di trasmissione dei dati (C.T.D.) -benché le censure relative alla posizione degli stessi (cfr. pp. 29 ss del ricorso) siano del tutto inammissibili, vertendo il thema decidendum del presente giudizio unicamente sulla posizione del bookmaker -per mera completezza espositiva va evidenziato come il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse ‘ allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali ‘ ed è per questo che il centro di trasmissione dei dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, 1, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220. Ma ciò non toglie, si aggiunge col punto 28, che la situazione del centro trasmissione dei dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione dati che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro. La statuizione non è affatto oscura, giacché la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione è in re ipsa , per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALEe concessioni costituisce ‘(…) un
meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti ‘ (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto 66, richiamata da Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 18); e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, dinanzi indicati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati (ma, si ribadisce, la conclusione è evidenziata ai soli fini di completezza espositiva), di qualsiasi restrizione discriminatoria: essendosi infatti concluso che ‘ l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno RAGIONE_SOCIALE membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stabiliti in tale RAGIONE_SOCIALE membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, indipendentemente dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEa sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALEe scommesse ‘;
che alla luce di quanto precede, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni sollecitate che, per un verso, si risolvono in una sterile (per le ragioni esplicate) critica RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa nella causa C788/18 (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18) e, per altro verso, sembrano postulare che la Corte di Giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEe attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati. Laddove, come lo stesso giudice unionale ha sottolineato, essa, ‘(…) pur avendo constatato l’incompatibilità
con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di alcune disposizioni RAGIONE_SOCIALEe gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEe attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale ‘ (Corte Giust., 19 dicembre 2018, in causa C-375/17, punto 67);
che con il terzo ‘motivo’ proposto in via pregiudiziale la difesa di parte ricorrente solleva ‘ questione di legittimità costituzionale art. 27 dl 137/2020 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., art. 35 d.lgs 546/92, anche con riferimento all’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa CEDU e all’art. 117 Cost. formulata dalla difesa ‘, in relazione allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione innanzi alla C.T.R. in maniera cartolare, laddove ‘ la CEDU richied espressamente che i canoni del giusto processo, pubblicità e contraddittorio debbano essere rispettati soprattutto laddove si trattino questioni di impatto europeo, questioni cioè sulle quali si discute RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa europea e dei principi eurounitari. Proprio tale eventualità coinvolge il giudizio de quo, caratterizzato dalla complessità RAGIONE_SOCIALEa materia che prevede le interferenze del TFUE e RAGIONE_SOCIALEa copiosa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE, e per il quale questa difesa ha presentato formale istanza di trattazione orale ‘;
che va anzitutto premesso che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione (quale quello in esame) diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte: è infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo
la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, 9.7.2020, n. 14666, Rv. 658387-01);
che, tuttavia, un simile motivo può essere certamente esaminato come sollecitazione al giudice (e, dunque, anche a questa Corte) a sollevare una questione di legittimità costituzionale, attività, come detto, consentita alle parti;
che, tuttavia, la prospettata questione (e le connesse doglianze di parte ricorrente) appare del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, laddove la decisione impugnata non è RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. RAGIONE_SOCIALEa Puglia (cfr. ricorso, p. 46:’ Tuttavia il Presidente RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALEa Puglia ha autorizzato il collegamento da remoto con decreto n. 32/2020 del 29.10.2020′ ) ma del Molise e considerato che dalla piana lettura RAGIONE_SOCIALEa stessa emerge chiaramente che la discussione innanzi alla C.T.R. avvenne il 19.2.2022 (cfr. p. 1, intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza) e non già in collegamento da remoto, ma in pubblica udienza, in presenza (cfr. p. 2, sesto rigo);
che con l’ulteriore motivo proposto ‘in via preliminare’, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.) RAGIONE_SOCIALEa ‘ nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento -omessa pronuncia in relazione alla violazione e/o falsa applicazione del dlgs 504/1998…per carenza di legittimazione passiva in capo al responsabile solidale RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. ricorso, p. 47), per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi ‘ in relazione alla dedotta nullità degli avvisi di accertamento per carenza di legittimazione passiva in capo al responsabile solidale RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. ricorso, p. 48), non avendo quest’ultima, con riferimento alle annualità in esame (2014 e 2015) ‘ mai stipulato un contratto di ricevitoria con il sig. NOME COGNOME, né tantomeno con la società RAGIONE_SOCIALE ‘ (cfr. ivi);
che il motivo è, sotto vari profili, inammissibile;
che va anzitutto chiarito che il mezzo in esame censura una statuizione RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. (testualmente riportata alla p. 47 del ricorso) e non RAGIONE_SOCIALEa C.T.R.: sennonché, con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (Cass., Sez. L, 21.3.2014, n. 6733, Rv. 630084-01);
che a quanto precede aggiungasi che, pur volendo riqualificare la censura in esame in termini di omessa pronunzia rispetto ad un motivo di appello proposto dalla contribuente, la stessa sarebbe in ogni caso inammissibile sotto un duplice profilo: 1) per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non essere stato trascritto in ricorso, nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa gravata decisione sul punto, se e come la questione fu sollevata innanzi ai giudici di appello (arg. da Cass., Sez. 2, 20.8.2015, n. 17049, Rv. 636133-01); 2) per non versarsi, in ogni caso, in ipotesi di omissione di pronunzia quanto, piuttosto, di rigetto implicito RAGIONE_SOCIALEa questione, postulando l’affermata sussistenza di responsabilità solidale di essa RAGIONE_SOCIALE rispetto al C.T.D. il positivo riscontro, a monte, del rapporto negoziale che legava l’una all’altro (arg. da Cass., Sez. 2, 13.8.2018, n. 20718, Rv. 650016-01);
che, passando all’esame del ‘merito’ dei motivi proposti dalla ricorrente, con il primo di essi la difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALEa ‘ violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs.
504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. 220/2010, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c., in merito al presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta ‘ (cfr. ricorso, p. 49), per avere la CTR erroneamente riconosciuto il presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta in capo al RAGIONE_SOCIALE; che con il secondo motivo ‘nel merito’ la ricorrente lamenta ‘ nullità RAGIONE_SOCIALEa senenza e/o del procedimento per omessa pronuncia in ordine alla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b), l. 288/1998, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4) c.p.c., inerente al presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta ‘ (cfr. ricorso, p. 62), per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi ‘ con riferimento alla ritenuta sussistenza del presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta ‘ (cfr. ricorso, p. 63), ‘ già in sede di primo grado, l’esponente rilevato e comprovato mediante produzione di ampia documentazione e, in particolare, del contratto stipulato con il CTD, che la pretesa impositiva si fonda su un presupposto territoriale del tutto inesistente ‘ (cfr. ivi). In particolare, si sostiene che i giudici di seconde cure non hanno tenuto conto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge delega, l’imposta unica sulle scommesse si applicava soltanto alle scommesse accettate in Italia, non potendo estendersi anche alle scommesse accettate all’estero;
che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) ‘ (cfr. ricorso, p. 66.) per avere la RAGIONE_SOCIALE.T.R. erroneamente confermato la responsabilità (solidale) di essa contribuente laddove, al contrario, i giudici di appello avrebbero
dovuto procedere alla ‘ disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sulla soggettività passiva RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica nonostante la sua manifesta incompatibilità con il diritto comunitario ‘ (cfr. ivi, penultimo cpv.), avanzando, altresì, istanza di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. ‘ per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE, alla luce RAGIONE_SOCIALEe sentenze COGNOME (causa C.243/01), COGNOME (Causa C 338/04), COGNOME (cause riunite C-72/10 e C 77/10) e COGNOME (causa C375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare alla sentenza COGNOME (causa C-42/02), Commissione c. Spagna (causa C-153/08) e COGNOME e COGNOME (cause riunite C- 344/13 e C 367/13) ed i principi di diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, in relazione ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’imposta Unica sulle Scommesse e Concorsi Pronostici di cui all’art. 1 -3 del D.Lsg. 23.12.1998 n. 504, come modificato dall’art. 1 co. 66 lett.b) RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011 ‘ (cfr. ricorso, p. 80);
che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità RAGIONE_SOCIALEe questioni agli stessi sottese – sono in parte inammissibili, in parte infondati;
che va anzitutto chiarito, con riferimento al secondo motivo di ricorso -che pure è formulato in maniera poco intellegibile, dolendosi la contribuente, prima, di una omissione di pronunzia e, quindi, di una presunta una violazione di legge (cfr. ricorso, p. 66) – che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di RAGIONE_SOCIALE processuale e RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di
cassazione può evitare la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr., ex multis , Cass., Sez. 5, 28.10.2015, n. 21968 e Cass., Sez. U, 2.2.2017, n. 2731, Rv. 642269-01): sicché, essendo, i fatti contestati ormai consolidati e risolti pacificamente da questa Corte di legittimità, è ben possibile d’integrare la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ove lacunosa, nei termini che seguono;
che le questioni sottoposte allo scrutinio del collegio -anche ad assumerne la pretermissione da parte del giudice di appello sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte in numerosi precedenti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5, 1 aprile2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473; Cass. sez. 65, n. 29366 del 2022) che si richiamano anche quali precedenti specifici, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
che il quadro normativo di riferimento è così articolato:
– conformemente all’art. 1 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa Legge 3 agosto 1998 n. 288, l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero; l’art. 3 del medesimo D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce:
‘ Soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse ‘;
a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, ‘(…) a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’art. 3 del d.lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni ‘;
-l’art. 16 del Decreto reso dal RAGIONE_SOCIALE il 10 marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute a titolo di imposta unica;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), RAGIONE_SOCIALEa Legge 23 dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica ‘ su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento ‘.
che siffatto impianto normativo è stato sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione e col diritto unionale;
che, in particolare, la Corte Costituzionale, con riferimento all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALEe relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del ‘ gestore per conto terzi ‘ (ossia del titolare di ricev itoria) al ‘ gestore per conto proprio ‘ (ossia al bookmaker) sia irragionevole: entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di ‘ organizzazione ed esercizio ‘ RAGIONE_SOCIALEe scommesse soggette ad imposizione. In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione
al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALEe vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker ;
che RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente – non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. 3, 27.7.2015, n. 15731). Pera altro verso, la stessa giurisprudenza penale (Cass. pen., Sez. 3, 9.7.2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker , consistente nella ‘(…) raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALEe scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco – con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALEe poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALEe eventuali vincite (…)’;
che, secondo la Corte Costituzionale, deriva da quanto precede che, quanto al ricevitore, l’attività gestoria, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALEe quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria
per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALEe commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione;
che, in conseguenza di tale articolato percorso, la Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, non potendosi procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta in detto periodo, perché l’entità RAGIONE_SOCIALEe commissioni già pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 cit. (cfr. Corte cost., 23 gennaio 2018, n. 27). Nella medesima occasione, peraltro, il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), cit. la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore: sicché, per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers , con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.Lgs. n.
504 del 1998 e 1, comma 66, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale;
che a diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per le annualità dal 2011 a seguire: ed infatti, l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è stata riscontrata, come detto, ‘in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011’ con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost., ‘ giacché l’entità RAGIONE_SOCIALEe commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010 ‘. A fondamento, dunque, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALEe commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmakers .
che la suddetta ragione di incostituzionalità non è stata, quindi, ravvisata per i ‘ rapporti successivi al 2011 ‘ e, dunque, non soltanto per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma: in entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALEe parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi,
potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALEe commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALEe commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto;
che, alla luce di quanto precede, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d’imposta del 2014-2015 e che viene in rilievo la posizione del bookmaker , le complessive censure in esame sono infondate;
che, avendo la Corte Costituzionale dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998, solo per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, non può essere messo in discussione che il RAGIONE_SOCIALE sia considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica riguardando la stessa il periodo d’imposta 2014-2015 e dunque un periodo successivo all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa cit. l. n. 220;
che peraltro, non può seguirsi la linea difensiva RAGIONE_SOCIALEa ricorrente secondo cui l’obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza
che, venendo meno la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa responsabilità principale RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker : la Corte Costituzionale ha infatti chiarito -come detto – che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di ‘ organizzazione ed esercizio ‘ RAGIONE_SOCIALEe scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l’attività gestoria RAGIONE_SOCIALEe scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all’entrata in vigore, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, non ha comunque fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione;
che, sotto altro profilo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALEe scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta, attività che sono (tutte) svolte in Italia (Cass., Sez. 5, 2.4.2021, n. 9153);
che, ancora, in ordine all’asserita violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALEa legge del 2010 che avrebbe introdotto, “improvvisamente e imprevedibilmente”, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEe ricevitorie dei bookmaker privi di concessione, al di là dei profili di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura con riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già
espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva RAGIONE_SOCIALEa norma, va rilevato, quanto alla posizione del bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.
che, quanto agli ulteriori profili di censura, relativi a prospettate frizioni col diritto unionale, la loro infondatezza emerge dalla stessa giurisprudenza unionale supra illustrata in relazione al secondo motivo di ricorso proposto ‘in via pregiudiziale’;
che, alla luce di quanto precede, la gravata decisione, nel confermare la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ( bookmaker avente sede all’estero e privo di titolo concessorio) ha fatto, dunque, corretta applicazione dei principi supra enunciati;
che con il quarto motivo ‘nel merito’ parte ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa ‘ violazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c. per non avere la commissione tributaria regionale applicato l’esimente RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva condizione d’incertezza ‘ (cfr. ricorso, p. 87);
che il motivo è infondato;
che in tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010 effettivamente esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. Sennonché osserva il Collegio come, nella specie, si controverta di riprese relative ad operazioni di giuoco risalenti al 2014 ed al 2015 e, cioè, ad un
periodo successivo a quello di promulgazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220, che ha sciolto ogni incertezza sul punto: sicché, correttamente la C.T.R. ha escluso l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘esimente in commento (cfr. anche Cass., Sez. 5, 4.11.2021, n. 31678, non massimata);
che con il quinto ed ultimo motivo ‘nel merito’, infine la difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE lamenta la ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c., per aver disposto la corte di giustizia la condanna alle spese in fvaore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato ‘ (cfr. ricorso, p. 91), senza che, peraltro, questa abbia depositato la nota spese e le spese vive nonché, in ogni caso, la ‘ Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c., per non avere la CTR derogato al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza a fronte RAGIONE_SOCIALEa complessità e peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘argomento giuridico trattato ‘ (cfr. ricorso, p. 92);
che il motivo è, in parte, infondato, in parte inammissibile; che, quanto alla censura concernente la liquidazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.T.R., RAGIONE_SOCIALEe spese di secondo grado in favore RAGIONE_SOCIALEa odierna controricorrente, ancorché costituitasi in appello soltanto a mezzo funzionario, questa Corte ha già chiarito che in tema di contenzioso tributario, all’RAGIONE_SOCIALE finanziaria (nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE) assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2bis , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto
RAGIONE_SOCIALE‘identità RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. Sez. 5, 23.11.2011, n. 24675; Cass., Sez. 5, 17.9.2019, n. 23055; Cass., Sez. 5, 11.10.2021, n. 27634);
che, in particolare, come precisato da Cass. n. 20590 del 2021, il tema RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontato con vari interventi legislativi: il d.l. n. 437 del 1996, coordinato con la legge di conversione n. 556 del 1996 prevedeva all’art. 12, comma 1, lett. b) (recante ‘ Modifiche alla disciplina sul processo tributario ) quanto segue:’ Nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese a favore RAGIONE_SOCIALE‘ufficio del RAGIONE_SOCIALE, se assistito da funzionari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e a favore RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza ‘; con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, all’art. 1, comma 32, la disposizione veniva così precisata: ‘ Nell’articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo ivi previsto ‘; infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al d.lgs. n. 156 del 2015 (recate ‘ Misure per la revisione RAGIONE_SOCIALEa
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario ), ed applicabile al caso di specie, all’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2sexies, attualmente in vigore, si prevede che ‘ nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese a favore RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore, RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza ‘;
che, pur con alcune varianti – attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi – il principio RAGIONE_SOCIALEa ripetibilità RAGIONE_SOCIALEe spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato, dunque, sempre confermato;
che, quanto, poi, alla denuncia di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ., per non avere la CTR derogato al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, disponendo la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, a fronte RAGIONE_SOCIALEa complessità e peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘argomento giuridico trattato, la censura è inammissibile;
che è infatti consolidato l’orientamento in virtù del quale in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione (Cass., Sez. 6-5, n. 18299/2022;
Cass., Sez. 6-3, 26.4.2019, n. 11329; Cass., Sez. U, 15.7.2005, n. 14989);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione