Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24349 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 746/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME ANOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA n. 1686/04/18 depositata il 25/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza n. 1686/04/18 del 25/05/2018, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 963/02/16 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente (limitatamente alle sanzioni) nei confronti di tre avvisi di accertamento alla stessa notificati e concernenti l’evasione RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativa mente agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, gli avvisi di accertamento erano stati emessi a seguito di un controllo effettuato presso il centro trasmissione dati (CTD) gestito da RAGIONE_SOCIALE e concernente le giocate raccolte per conto del bookmaker RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello di RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che: a) il CTD, operante per il ricevitore estero, è assoggettabile ad imposta unica e risponde di quest’ultima in solido con il bookmaker con riferimento all’anno 2011; b) con riferimento agli anni d’imposta 2009 e 2010, invece, l’imposta unica non era dovuta dalla società contribuente.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente evidenziato che oggetto del contendere è unicamente la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento relativo all’anno
d’imposta 2011, posto che la sentenza impugnata ha già annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, dichiarando non dovuta l’imposta unica dalla società contribuente con riferimento a tali annualità.
Ciò premesso, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR motivato solo apparentemente in ordine alla censura di insussistenza del presupposto territoriale di applicazione del tributo ex art. 1, comma 2, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. 3 agosto 1998, n. 288.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. 27 luglio 2000, n. 212 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei principi di chiarezza e trasparenza amministrativa, per non avere la CTR ritenuto gli avvisi di accertamento carenti di motivazione.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 56 ss. TFUE e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALEa UE di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, nonché del principio del legittimo affidamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; e, in subordine, si formula richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, § 3, TFUE.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 ss. TFUE e dei principi di libera prestazione di servizi e di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità , sotto molteplici profili, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, all’art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220
del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ; e, in subordine, si formula richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, § 3, TFUE.
2.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, de ll’art. 64, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e de ll’art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso, involgente il profilo del presupposto territoriale, è infondato.
3.1. La ricorrente si duole essenzialmente del fatto che la CTR non avrebbe motivato in ordine a tale presupposto, a suo dire non oggetto RAGIONE_SOCIALEa statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale.
3.2. In realtà, avendo la CTR ritenuto che «la Corte costituzionale non ha ravvisato alcuna irragionevolezza nell’assoggettamento ad imposta del ricevitore, operante per il bookmaker estero sfornito di concessione», deve ritenersi che il giudice di appello abbia dato risposta alla censura posta dal contribuente, con motivazione niente affatto apparente.
3.3. Del resto, appare utile precisare che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015, cit.), attività, queste, tutte svolte in Italia.
Il secondo motivo è inammissibile.
4.1. La società contribuente non trascrive né l’avviso di accertamento, né il processo verbale di constatazione, sicché non è
possibile verificare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze proposte dalla semplice lettura del ricorso.
4.2. Inoltre, non è dato sapere, dalla lettura del ricorso, se le questioni concernenti la motivazione del provvedimento impugnato oggi poste in sede di legittimità siano effettivamente le stesse già contestate in sede di merito, sia in primo che in secondo grado.
Il terzo, il quarto e il quinto motivo involgono la trattazione di questioni sulle quali questa Corte si è già ampiamente pronunciata a partire dalla sentenza n. 8757 del 30/03/2021, seguita da numerose altre (tra le tante, Cass. nn. 8907-8911, nn. 9079-9081, nn. 91449153 e n. 9516 del 19/01/2021, n. 9160, n. 9162, n. 9168, n. 9176, n. 9178, n. 9182, n. 9184 e nn. 9728-9735 del 21/01/2021, nn. 9528-9537 del 21/04/2021), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, disp. att., cod. proc. civ.
5.1. Vale la pena premettere che il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il presente ricorso.
5.1.1. La Corte costituzionale, con riferimento all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed
ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni, svolgendo anch’esse una attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione.
5.1.2. A questo riguardo la Corte costituzionale ha escluso -come già sopra ricordato -che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker ) sia irragionevole, atteso che l’attività consiste, infatti, nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.
5.1.3. Entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione.
5.1.4. In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker .
5.1.5. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori -che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente -non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte (si veda anche Cass. n. 15731 del 27/07/2015), neppure attagliandosi al rapporto tra il bookmaker e ricevitore lo schema RAGIONE_SOCIALEa solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo realizzato un fatto indice
di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (da ultimo, Cass. n. 26489 del 20/11/2020).
5.1.6. Né viola il principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, che agisce per conto di terzi, e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato: ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva.
5.1.7. In forza di tale articolato percorso la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, restando esclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione in quel periodo RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE commissioni tra ricevitorie e booknnaker , di poter procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
5.1.8. Per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmaker , con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98, e 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
5.1.9. La superiore ragione di incostituzionalità non è stata ravvisata per i « rapporti successivi al 2011 », quindi non solo per gli
eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma: in entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.
5.1.10. La solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa l n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
5.2. Ciò premesso, un ‘ attenzione specifica va rivolta agli argomenti difensivi prospettati in ricorso, relativi alle ritenute frizioni con il diritto unionale. In particolare, la ricorrente ha prospettato la violazione del diritto di non discriminazione, di parità di trattamento e del principio di affidamento.
5.2.1. Il profilo centrale RAGIONE_SOCIALEa linea difensiva seguita si fonda, in sostanza, sul riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa liceità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta nel tempo dalla ricorrente, come riconosciuta dalla giurisprudenza penale di questa Corte; il che, secondo l’assunto di parte ricorrente,
comporterebbe effetti anche sul piano strettamente fiscale e, inoltre, dovrebbe indurre a prendere in considerazione la specificità RAGIONE_SOCIALEa “peculiare posizione” nella quale la ricorrente si sarebbe venuta a trovare, basata sulla illegittima ed originaria discriminazione dalla stessa subita nel tempo dall’autorità nazionale.
5.3. Le considerazioni difensive in esame non possono trovare accoglimento.
5.3.1. Va premesso che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l’art. 56 TFUE, e, sul punto, la Corte di giustizia 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio RAGIONE_SOCIALE medesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21), di modo che la normativa italiana « non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato ».
5.3.2. In generale, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità
(CGUE 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; CGUE 8 settembre 2009, causa C-42/07).
5.3.3. Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, all’art. 1, comma 64, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «(…) l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore».
5.3.4. La prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (CGUE, in causa C-788/18, cit. , punto 23; per analogia, CGUE 10 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
5.3.5. La Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27 del 2018), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa « risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione (…) ».
5.3.6. Va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, con il punto 17, in relazione al bookmaker , stabilisce in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a
vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, con il punto 24 specifica, in concreto, che, « (…) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri »; sicché, conclude con il punto 24, « (…) rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale ».
5.3.7. Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse « allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali » ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro.
5.3.8. La diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione, pertanto, è in re ipsa , per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero. Nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce « (…) un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti » (CGUE 19 dicembre 2018, causa C375/17, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , punto 66, richiamata al punto 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza in causa C-788/18, cit. ): e ciò
in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 64, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
5.3.9. Le suddette considerazioni rendono dunque priva di ogni fondamento sia l’asserita assimilazione RAGIONE_SOCIALE‘imposizione alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibilità RAGIONE_SOCIALEa pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi l’assenza, come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza di un contrasto interno RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione.
5.3.10. RAGIONE_SOCIALE, infatti, è considerata soggetto passivo d’imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri centri di trasmissione dati operanti in Italia, il presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta in esame.
5.4. La giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen. n. 25439 del 10/09/2020), poi, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all’art. 4, comma 4 bis , RAGIONE_SOCIALEa l. 13 dicembre 1989, n. 401, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che parte ricorrente era stata « illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALE concessioni (…) e la successiva trasmissione di dette scommesse all’allibratore non possono essere punite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4 bis, l. n. 401 del 1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea ».
5.4.1. Il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione RAGIONE_SOCIALEa stessa dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica
declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010 che ha, come visto, disposto che: « Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e RAGIONE_SOCIALE scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni ».
5.5. L’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa in esame esclude, altresì, che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto da parte ricorrente, e comunque preso in considerazione dalla citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia.
5.5.1. Quel che rileva, come detto, è il fatto che RAGIONE_SOCIALE, per il fatto di avere realizzato in Italia l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALEa raccolta
RAGIONE_SOCIALE scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati.
5.6. Quanto all’asserita violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALEa legge del 2010 che avrebbe introdotto, “improvvisamente e imprevedibilmente” la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricevitorie dei bookmaker privi di concessione, la censura è infondata, posto che la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva RAGIONE_SOCIALEa norma.
5.7. Non si ravvisa, pertanto, la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa più volte citata ed intervenuta pronuncia, esaustiva e completa.
5.8. Le considerazioni sopra espresse conducono, pertanto, alla affermazione di sicura infondatezza dei motivi proposti e congiuntamente esaminati.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
6.1. Gli interventi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in materia sono successivi alla proposizione del ricorso, sicché sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
6.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/01/2024.