Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19284 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6249/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 3963/03/19 depositata il 01/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3963/03/19 del 01/07/2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 6472/24/18 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e relativa all’anno 2011 .
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione del fatto che la contribuente svolgeva l’attività di centro trasmissione dati (di seguito CTD) per la raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse per conto di RAGIONE_SOCIALE, bookmaker avente sede in RAGIONE_SOCIALE.
1.1. La CTR rigettava l’appello di COGNOME, evidenziando che: a) le contestazioni non riguardavano il quantum debeatur , ma unicamente l’ an debeatur ; b) l’imposta unica sulle scommesse era dovuta indipendentemente dall’esistenza di una concessione, essendo le due modalità di raccolta equiparabili sotto il profilo tributario; c) il CTD era responsabile unitamente al bookmaker e in via paritetica per il pagamento dell’imposta; d) sussistevano i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale per l’applicazione dell’imposta, nonché i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Avverso la sentenza di appello NOME e NOME COGNOME, in proprio, proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione attiva di NOME COGNOME: invero, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata e non messo in discussione dal ricorrente, è unicamente NOME ad avere proposto, sia in primo grado che in appello, ricorso nei confronti dell’avviso di accertamento con il quale è stato richiesto il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse, sicché il ricorso per cassazione proposto dal socio accomandatario è inammissibile, non essendo egli stato parte nei giudizi di merito.
Sempre in via pregiudiziale, va evidenziato che il difensore di parte ricorrente ha depositato nel presente giudizio, in data 03/02/2023, un’istanza di sospensione affermando di volere addivenire alla definizione agevolata della controversia. Peraltro, l’istanza è stata proposta per conto di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, società che non è parte del presente giudizio, sicché detta istanza va dichiarata inammissibile.
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso NOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 così come interpretato dall’art. 1, comma 66, della l. 13 dicembre 2010, n. 220 e da Corte cost. n. 27 del 14/02/2018, per avere la CTR erroneamente ritenuto che: a) la declaratoria di illegittimità costituzionale non riguardasse anche i tributi concernenti l’anno d’imposta 2011, peraltro dipendenti dall’esecuzione di contratti antecedentemente stipulati tra il CTD e il bookmaker ; b) per non essere il CTD soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse.
3.1. I motivi, che possono essere unitariamente esaminati per ragioni di connessione, sono infondati.
3.2. Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra
le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; v. da ultimo Cass. n. 26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n. 6761/2023), che, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’imposta unica scommesse, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C788/18), ha, tra l’altro, precisato che:
-sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica;
sussistono i presupposti territoriali: l’imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento;
-l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio;
-l’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011;
-non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011;
-l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né profili di doppia imposizione.
3.3. Alla luce dei superiori principi, che la CTR ha puntualmente rispettato, deve concludersi per il rigetto dei motivi proposti.
In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME in proprio mentre va rigettato il ricorso proposto da NOME.
4.1. I ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 19.842,01.
4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da COGNOME e rigetta il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei
ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 15/02/2024.