Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18358 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2444/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 735/08/22 depositata il 20/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 735/08/22 del 20/06/2022, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) rigettava
l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e da RAGIONE_SOCIALE di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 198/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Parma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dai contribuenti nei confronti di un avviso di accertamento per mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativa all’anno 20 11.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte , l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione del fatto che la contribuente svolgeva l’attività di centro trasmissione dati (di seguito CTD) per la raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse per conto di RAGIONE_SOCIALE, bookmaker avente sede in RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La CTR respingeva l’appello di Blu Bar e RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che il CTD era soggetto passivo di imposta con riferimento alle annualità successive al 2010, unitamente a RAGIONE_SOCIALE, come stabilito da Corte costituzionale n. 27 del 2018, che sussisteva no, altresì, gli ulteriori presupposti per l’applicazione dell’imposta unica e che non vi erano conflitti con il diritto unionale.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Blu Bar e di RAGIONE_SOCIALE è affidato a otto motivi, che si riassumono brevemente come segue.
1.1. Con il primo motivo, definito pregiudiziale, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione della l. 13 dicembre 2010, n. 220, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1, comma 64, per avere la CTR equiparato il gioco lecito (applicazione dell’imposta unica prevista della legge 504/1998) al gioco illecito (applicazione
dell’imposta imposta unica prevista dalla l. n. 220 del 2010). RAGIONE_SOCIALE, soggetto sanato dalla giurisprudenza, è ‘eccezione alla regola’, ed è equiparato, ad ogni effetto di legge, ai soggetti concessionari e regolarizzati.
1.2. Con il secondo motivo definito pregiudiziale, si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss. del TFUE, e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della l. n. 220 del 2010. Si propone, inoltre, che venga sollevata una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e/o il rinvio interpretativo alla Grande sezione per l’interpretazione degli artt. 52, 56 e 57 del TFUE.
1.3. Con il terzo motivo, rubricato come primo, si deduce in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, con riferimento al presupposto soggettivo dell’imposta.
1.4. Con il quarto motivo, rubricato come secondo, si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), della l. 3 agosto 1998, n. 288, concernente i l presupposto territoriale dell’imposta.
1.5. Con il quinto motivo, rubricato come terzo, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 del TFUE, nonché dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione e del principio di legittimo affidamento con riferimento all’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010.
1.6. Con il sesto motivo, rubricato come quarto, si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, della d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 10, comma 4, della l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la CTR applicato l’esimente dell’obiettiva condizione d’incertezza con riferimento alle sanzioni.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso, rubricato come quinto, si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per aver la CTR condannato per il secondo grado di giudizio i ricorrenti alle spese, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE , rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato.
Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; v. da ultimo Cass. n. 26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n. 6761/2023), che, all’esito di una compiuta ed analitic a ricostruzione del sistema dell’imposta unica scommesse, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C788/18), ha, tra l’altro, precisato che:
-sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica;
sussistono i presupposti territoriali: l’imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento;
-l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio;
-l’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011;
quanto alle sanzioni, non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011;
-l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né profili di doppia imposizione.
Alla luce dei superiori principi possono essere rapidamente esaminati i singoli motivi di ricorso.
I primi sei motivi, concernenti i profili soggettivo, oggettivo e territoriale d’imposta, la compatibilità costituzionale e unionale della disciplina, e l’applicazione dell’esimente della obiettiva incertezza normativa sono infondati in ragione dei principi più sopra esposti.
4.1. Inoltre, come già precisato, le varie questioni di pregiudizialità e di legittimità costituzionale sono state ampiamente esaminate da questa Corte, che le ha disattese in ragione dei già indicati orientamenti sia della Corte costituzionale che della Corte di giustizia, sicché le richieste di rinvio ex 267 TFUE e alla Corte cost., collegate ai motivi sopra esposti, vanno rigettate in ragione RAGIONE_SOCIALE esplicite pronunce negative, che delimitano chiaramente le questioni.
Il settimo motivo, concernente le spese di lite, è infondato.
5.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « Nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, la quale deve essere
effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, ora contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo » (così, da ultimo, Cass. n. 1019 del 10/01/2024).
5.2. Ne consegue che ADM ha diritto alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese anche quando si difende on un proprio funzionario.
In conclusione, il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 22.452,09.
6.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 2.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 12/06/2024.