Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9961 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
Oggetto: imposta giochi scommesse
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 16368/2020 proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO COGNOME (PEC: EMAIL), NOME COGNOME (PEC: EMAIL), prof. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania n. 7840/08/19 depositata in data 21/10/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-a seguito di verifica, il CTD RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, prestatore di servizi, e la RAGIONE_SOCIALE quale coobbligato in solido ricevevano la notifica di avviso di accertamento per le annualità 2010 e 2011 con il quale era rideterminato il tributo, le sanzioni e gli interessi dovuti per violazioni in ordine alla disciplina dei giochi;
-la CTP rigettava il ricorso;
-appellava la contribuente; la CTR con la pronuncia qui gravata ha confermato la sentenza di primo grado;
-ricorre la società contribuente con atto affidato a sei motivi di impugnazione; l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
-va disattesa, in via preliminare, l’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza formulata dalla società ricorrente al fine di consentire all ‘RAGIONE_SOCIALE di valutare la proposta di conciliazione ex art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione in udienza», come modificato dal decreto legislativo n. 220 del 2023.
-il decreto legislativo n. 220 del 2023, recante disposizioni in materia di processo tributario , emesso in attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, è entrato in vigore, giusta l’art. 4, primo comma, del decreto legislativo n. 220 del 2023, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 4 gennaio 2024. In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. u) del decreto legislativo n. 220 del 2023 dispone che nell’articolo
48, del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione fuori udienza», dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione » e l’art. 1, comma 1, lett. z) dispone che, nell’articolo 48 ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Definizione e pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute», al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione »;
-indipendentemente dalla considerazione che l’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 disciplina solo la conciliazione fuori udienza e non quella in udienza come previsto dalla norma richiamata dalla società ricorrente (art. 48 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992) che, in effetti, prevede il differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione, per i quali permane quindi il divieto di mero rinvio di udienza, va osservato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 220 del 2023 «le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto»;
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME COGNOME – 3 -l ‘interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALEa norma, dunque, è nel senso che la disposizione di cui all’art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), del decreto
legislativo n. 220 del 2023, si applica ai giudizi instaurati a partire dal 4 gennaio 2024 e non anche, dunque, al presente giudizio, instauratosi come è evidente ben prima;
-venendo ai motivi di impugnazione, va sottolineato come tutte le questioni poste in ricorso per cassazione riguardino profili che sono già stati oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte che in questa sede si richiama anche ex art. 118 disp. att. ne. c.p.c. (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME COGNOME Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473);
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME COGNOME – 4 -più analiticamente, con riferimento al primo e al sesto motivo, gli stessi sono infondati poiché, basterà qui osservare che la Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d. Lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010 da un canto ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al
RAGIONE_SOCIALE. Est. AVV_NOTAIO – 5 “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker ) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione. In particolare, ha rimarcato, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker . Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori -che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente- non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale (ossia Cass. 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consistente nella «raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALE scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALE poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALE eventuali vincite». Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l’attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME COGNOME – 6 aggiunto, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504/98 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa I. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220/10. Quella Corte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa I. n. 220/10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore. Ne consegue anzitutto che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker , con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3
del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa I. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. Ferma restando dunque per tutti i periodi d’imposta la responsabilità del bookmaker , in relazione al ricevitore a tale conclusione deve pervenirsi per le annualità a decorrere dal 2011. Invero, va osservato che l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, Cost., «giacché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010» (Ibid. punto 4. A fondamento, dunque, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011» (Ibid. punto 4.4.);
-in entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione,
rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti in- variati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto;
-con riguardo al sesto motivo, può ancora precisarsi che l’art. 3 del suddetto d. Lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 220/10 «a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) l’art. 3 del d. Lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni»; il solo riferimento è alla concessione rilasciata
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE COGNOME – 8
dall’Amministrazione Finanziaria -che peraltro anche ove assente, in presenza RAGIONE_SOCIALE‘attività di gioco, non impedisce la debenza del tributo -e non alla autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS, la cui assenza è a questi fini del tutto priva di rilievo;
-il secondo motivo, incentrato sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, è manifestamente infondato; in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015; Sez. 6-5, n. 27421 del 29/10/2018; Sez. 6-5, n. 11560 RAGIONE_SOCIALE’11/05/2018);
-il terzo motivo, che si incentra sul difetto del presupposto territoriale del tributo sui giochi e sulle scommesse, è parimenti infondato;
-con esso si fa leva, in relazione al ricevitore, sulla conclusione del contratto di scommessa; in realtà il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta (così Cass. n. 15731/15, cit.); attività, queste, tutte svolte in Italia;
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME COGNOME – 9 -va invece accolto il quarto motivo relativo alla inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni, limitatamente al periodo d’imposta 2010, applicando il
principio secondo cui in tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, I. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l’art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (Cass. 9531/2021; n. 8757/2021; n. 25450 del 21/09/2021);
-il quinto motivo, in riferimento alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi unionali di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011. 8, è infondato; la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio RAGIONE_SOCIALE medesime questioni sollevate con il ricorso, escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, applicandosi l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (cfr. punto 21 Corte giust. C788/18). La normativa italiana pertanto, «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato (cfr. Cass. 14 luglio 2021, n. 20013);
-per tali ragioni, va accolto il solo quarto motivo unicamente con riferimento alle sanzioni irrogate con riferimento al periodo d’imposta 2010; il ricorso è nel resto rigettato;
RAGIONE_SOCIALE. Est. INDIRIZZO – INDIRIZZO
-la sentenza, limitatamente al profilo oggetto di accoglimento, è quindi unicamente sotto tale profilo cassata;
-non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, dall’accoglimento del motivo in argomento deriva l’accoglimento del ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa società contribuente in parte qua;
-sussistono giuste ragioni per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio;
p.q.m.
accoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta il ricorso nel resto; cassa la sentenza impugnata limitatamente al profilo del quarto motivo oggetto di accoglimento e decidendo nel merito accoglie -limitatamente al profilo in argomento -l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente. Compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024.