Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36542/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE‘EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA n. 886/2019 depositata il 06/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 8 gennaio 2013 ed il 14 gennaio 2013 l’RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, notificava rispettivamente a RAGIONE_SOCIALE (SIB in breve) a RAGIONE_SOCIALE (SB in breve) -in qualità di cooobligate solidali del centro di trasmissione (CTD in breve) COGNOME NOME -l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO in materia di imposta unica sulle scommesse per l’a.i. 2007, con il quale contestava la debenza RAGIONE_SOCIALE‘ammontare di euro 57.655,52, oltre interessi e sanzioni.
Con sentenza n. 890/15, pronunciata il 12.10.2015 e depositata il 27.11.2015, la CTP di Par,a. adita impugnatoriamente dalle contribuenti, “… rigetta il ricorso per quanto concerne RAGIONE_SOCIALE, e estromette la società RAGIONE_SOCIALE per carenza di legittimazione passiva’.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, rigettato dalla CTR RAGIONE_SOCIALE‘Emilia -Romagna giusta sentenza in epigrafe, il cui dispositivo dà ‘atto che le sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento sono già state annullate dalla Commissione Tributaria Provinciale’.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE) con otto motivi. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Preliminarmente deve darsi atto che consta avere i difensori RAGIONE_SOCIALEa contribuente depositato in data 5 gennaio 2024 un atto rubricato ‘proposta di conciliazione anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 -bis del D.Lgs. no. 546/92 e ss.mm.’ dal seguente tenore letterale:
Le società RAGIONE_SOCIALE, in vista RAGIONE_SOCIALE‘udienza camerale, evidenzia e chiede quanto segue. La giurisprudenza di merito e di legittimità emessa negli ultimi anni ha determinato il convincimento RAGIONE_SOCIALEa debenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse per la raccolta RAGIONE_SOCIALE giocate in Italia. Per tali motivi, la società RAGIONE_SOCIALE ha tentato ripetutamente di addivenire ad un accordo conciliativo con l’RAGIONE_SOCIALE senza ottenere la disponibilità definire l’intero contenzioso nazionale con tale modalità. Da ultimo si allega richiesta di definizione del contenzioso pendente indirizzata ad RAGIONE_SOCIALE del 2 agosto 2023 . Con ultima missiva del 18 settembre 2023 l’RAGIONE_SOCIALE ha consigliato di formulare le proposte di conciliazione nei singoli procedimenti tributari . Con la presente e con riferimento al presente procedimento, la società rinuncia ai motivi sul presupposto soggettivo e territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta, dichiara la debenza del tributo e la disponibilità al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘Imposta Unica ai sensi del D.Lgs. 504/98, quale unico obbligato d’imposta. La società RAGIONE_SOCIALE dichiara, altresì, la piena disponibilità al deposito RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile inerente la raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse riferite all’annualità di riferimento. Al fine di valutare la proposta di conciliazione e chiarire le modalità pratiche per assolvere al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta si chiede la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza per la comparizione RAGIONE_SOCIALE parti.
Su tale istanza non risulta aver l’RAGIONE_SOCIALE preso posizione.
Ritiene il Collegio che essa vada disattesa.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante disposizioni in materia di processo tributario, emesso in attuazione RAGIONE_SOCIALEa delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), è entrato in vigore il 4 gennaio 2024.
L’art. 1, comma 1, lett. u), di esso prevede che ‘nell’articolo 48 (Conciliazione fuori udienza) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione»’; l’art. 1, comma 1, lett. z), prevede che, ‘nell’articolo 48 -ter (Definizione e pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute), al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione»’.
In disparte la considerazione che l’art. 48 D.Lgs. n. 546 del 1992 disciplina solo la conciliazione fuori udienza e non quella in udienza, di cui all’art. 48 -bis, che, in effetti, contempla il differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione, per i quali permane quindi il divieto di mero rinvio di udienza, va decisivamente osservato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 220 del 2023, ‘le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto».
Può dunque procedersi alla disamina dei motivi.
Essi, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa sintesi letterale contenuta nel ricorso (pp. 2 e 3), sono volti a denunciare quanto segue.
Primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 D.Lgs. no. 504/98, e 1, co. 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, nonché degli artt. 136 Cost. e 30, co. 1, Legge no. 87/53, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3), CPC, per
effetto RAGIONE_SOCIALEa intervenuta sentenza no. 27/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale ;
Secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del DPR no. 600/73 in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3), CPC, per avere la CTR, nel ritenere il bookmaker estero unico obbligato al pagamento del tributo ‘de qua’, modificato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato ;
Terzo motivo: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, co. 2, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa Legge no. 288/98, e degli artt. 1326, 1327 e 1336 CC, per avere la CTR ritenuto sussistente il profilo territoriale del presupposto di applicazione del tributo, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3), CPC ;
Quarto motivo: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, co. 10, del D.L. no. 98/2011 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, co. 1, lett. b), partizione 3.2) del no. 3 del D.Lgs. no. 504/98, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3), CPC, per aver la CTR ritenuto corretta l’aliquota d’imposta applicata nell’avviso di accertamento ;
Quinto motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 12 RAGIONE_SOCIALEa Legge no. 212/2000, nonché degli artt. 24 e 97 Cost., e del principio di necessità del contraddittorio endoprocedimentale a tutela del diritto di difesa secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3), CPC per non avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata notifica del PVC al soggetto considerato co-obbligato in solido. In subordine, proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ;
Sesto motivo: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3
del D.Lgs. no. 504/98, come interpretato dall’art. l, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, nonché violazione del principio di legittimo affidamento, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3), CPC. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267, co. 2, TFUE proposto alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea con l’ordinanza no. 565/2018 RAGIONE_SOCIALEa CTP di Parma. In subordine, proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio pregiudiziale ex art. 267, co. 3, TFUE .
Settimo motivo: Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 ss. TFUE e dei principi RAGIONE_SOCIALEa libera prestazione di servizi e di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con riferimento all’art. 3 del D.Lgs. no. 504/98, come interpretato dall’art. l, co. 66, RAGIONE_SOCIALEa Legge di Stabilità 2011, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3), CPC. In subordine, proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, TFUE ;
Ottavo Motivo: Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3 del D.Lgs. no. 504/98, 1, co. 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa Legge no. 220/2010 e 64, co. 3, del DPR no. 600/73, in relazione agli artt. 3, co. 1, e 53, co. 1, Cost. a valle RAGIONE_SOCIALEa sentenza no. 27/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3), CPC .
Stante la sua pregiudizialità logico-giuridica, va esaminato per primo il quinto motivo, riguardante la denuncia di violazione del contraddittorio, non avendo la CTR accolto l’eccezione di invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo a causa RAGIONE_SOCIALEa mancata notifica del PVC redatto nei confronti del “ricevitore” (CTD) e comunque di atto preventivo.
La censura è infondata.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza n. 24823 del 2015, secondo cui il diritto nazionale, allo stato RAGIONE_SOCIALEa legislazione, non pone in capo all’RAGIONE_SOCIALE
fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto; con la conseguenza che, fuori dal terreno dei tributi armonizzati, l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente solo nelle ipotesi per le quali risulti specificamente sancito (la giurisprudenza successiva che ha applicato il suddetto principio è costante: cfr., per tutte, Cass. n. 1445 del 2021).
L’imposta unica sulle scommesse non è un tributo armonizzato ed il diritto nazionale per essa non prevede espressamente un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.
L’estraneità RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse al novero dei tributi armonizzati impone anche di disattendere l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, che non avrebbe cognizione in riferimento ad essa; né in senso contrario vale richiamare il fatto che la Corte di giustizia si è comunque occupata RAGIONE_SOCIALEa tematica dei giochi d’azzardo in alcune occasioni, poiché ciò ha fatto soltanto al fine di verificare se determinati meccanismi impositivi degli Stati membri potessero ostacolare una RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali garantite dai Trattati, vale a dire la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 TFUE (CGUE, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17 e, ivi, richiami ai precedenti), ma non per estendere alle imposte previste dalle legislazioni nazionali principi dettati (soltanto) per i tributi armonizzati.
Un tanto consente di procedere alla disamina di tutti gli altri motivi, che, per connessione di censure, possono essere trattati congiuntamente.
Detti motivi sono infondati.
Le questioni in essi agitate sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Suprema Corte, a partire dalla fondamentale sentenza n. 8757 del 2021, pedissequamente seguita da numerose altre pronunce (cfr., tra le tante, Cass. n. 26203 del 2021 e Cass. n. 27260 del 2023, con ampi riferimenti ai precedenti), le cui motivazioni sono qui da intendersi espressamente richiamate e condivise ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
In via di premessa, v’è da rilevare che il quadro normativo di riferimento è stato sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e con il diritto unionale prospettate nell’odierno ricorso.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, rispetto all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa di cui all’art. 1, co. 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, nel senso che era incerto se la pretesa impositiva potesse rivolgersi anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio; ma, in generale, ha riconosciuto avere il legislatore, con la suddetta disposizione interpretativa, stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, anche nel caso (come quello in esame) di ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, del versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE eventuali relative sanzioni, svolgendo anche esse, unitamente ai bookmakers, un’attività gestoria, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione.
A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio”
(ossia al bookmaker) sia irragionevole. L’attività consiste, infatti, nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.
Ciò che viene in conto è che, secondo la Corte costituzionale, entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALE scommesse, soggetta ad imposizione. In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, occupandosi altresì RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché, e decisivamente, del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal medesimo.
Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti da nesso di solidarietà per conseguenza paritetica e non dipendente – non dubita la giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. Cass. n. 15731 del 2015), la quale insegna che il rapporto tra bookmaker e ricevitore sfugge allo schema RAGIONE_SOCIALEa solidarietà dipendente perché questo ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo di per sé realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con lo stesso o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (cfr. da ultimo Cass. n. 26489 del 2020).
In definitiva, nel rapporto tra bookmaker e ricevitore, la solidarietà è paritetica perché entrambi, come detto, partecipano all’attività di esercizio RAGIONE_SOCIALE scommesse.
Né -riprendendo nuovamente la Corte costituzionale -viola il principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva la scelta di assoggettare
all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria è in grado di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la possibile rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva.
In forza di tale articolato percorso, la Corte costituzionale ha bensì dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, ma nella sola parte in cui essi prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto, relativamente a tali annualità, resta preclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE commissioni tra ricevitorie e bookmakers, di procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta. Per tali annualità, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220 del 2010, usciti indenni (come correttamente fa notare l’RAGIONE_SOCIALE nel controricorso) dal vaglio di legittimità costituzionale.
La suddetta ragione di incostituzionalità non è stata invece ravvisata per i “rapporti successivi al 2011”: quindi, non solo per i rapporti negoziali perfezionatisi dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa novella del 2010, ma anche per i rapporti che, seppur sorti antecedentemente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima. In entrambi i casi, invero, la novella costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente
l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti: sia in caso di rapporti sorti successivamente che in caso di rapporti già sorti e destinati a protrarsi, potendo comunque le parti, in relazione a questi secondi, alla luce (e tenendo conto proprio) RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di esplicitare l’assoggettamento a tributo anche dei titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale la singola ricevitoria opera. La solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati nel tempo, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità ed adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto. In buona sostanza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa costituzionalità del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, in riferimento così ai rapporti sorti dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo come a quelli sorti prima ma destinati a protrarsi oltre, è sufficiente la possibilità in sé RAGIONE_SOCIALEa negoziazione RAGIONE_SOCIALEa traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, irrilevante essendo il concreto esito di detta negoziazione, segnatamente nel segno RAGIONE_SOCIALE‘effettiva traslazione.
Un tanto rende ragione RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza, non già soltanto del primo motivo, ma anche del secondo, volto a sostenere che ‘ la decisione RAGIONE_SOCIALEa CTR altresì erra nella parte in cui in via di fatto compie una modifica ‘ex post’ RAGIONE_SOCIALE‘impianto RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato e del ‘thema decidendum’, incentrato sulla legittimità sostanziale e formale RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento . In altri termini, la sentenza impugnata ha,
essa stessa, mutato il destinatario principale RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale, originariamente individuato nel CTD’.
La CTR non ha affatto ‘mutato il destinatario principale RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale’, poiché come correttamente da essa ‘expressis verbis’ ritenuto in diritto -il bookmaker, già prima RAGIONE_SOCIALEa disposizione di interpretazione autentica, era soggetto obbligato al versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta. Né ricorre la denunciata lesione, in capo a COGNOME (ex COGNOME), del diritto di difesa, fondata sul non condivisibile assunto che COGNOME (ex COGNOME), ‘da obbligato solidale dipendente si ‘scopre’ nel solo giudizio di gravame l’unico obbligato principale’: il bookmaker era ed è obbligato; la circostanza che, per le annualità ‘ante’ 2011, sia l’unico obbligato non determina alcun pregiudizio in punto di possibilità di difesa (tanto che un tal pregiudizio non è in effetti finanche concretamente dedotto), ciò costituendo una mera conseguenza ‘de facto’ RAGIONE_SOCIALE‘inconfigurabilità, per effetto RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione del CTD in relazione a tali annualità.
Va rilevato, inoltre, ai fini RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEtà RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, negata nel terzo motivo, che, diversamente da quanto in esso opinato, non rileva minimamente la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile non è tale evento, bensì la pura e semplice prestazione di servizi consistenti nell’organizzazione del gioco e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, ossia, in breve, nella ‘gestione’ di queste. Trattasi di attività che coinvolgono in via immediata e diretta, non solo il bookmaker, ma altresì il corrispondente ricevitore in Italia, consistendo, in relazione a ciascun scommettitore, nella predisposizione di un apparato idoneo ad assicurare la valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa e di poi l’eventuale pagamento RAGIONE_SOCIALEa vincita. In effetti, non è un caso che la scommessa sia documentata unicamente dalla ricevuta fisicamente rilasciata all’utente dalla ricevitoria (così Cass. n.
15731 del 2015, cit.), ricevuta che sola costituisce il titolo legittimante alla riscossione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale vincita (così Cass. n. 8757 del 2021, cit.). Tali attività, dunque, sono svolte tutte in Italia, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘indispensabile intervento materiale RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria: per l’effetto, sono suscettive di fondare l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà impositiva RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano.
Alla stregua di quanto innanzi, non condivisibile è l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale proposta nel terzo motivo.
Né è configurabile, alla stregua dei principi da essa affermati, alcuna irragionevolezza, su cui insiste il quarto motivo, del combinato disposto di entrambe le disposizioni applicabili, interpretativa ed anteriore, nella parte in cui, prevedendo l’imponibilità anche RAGIONE_SOCIALE scommesse a quota fissa offerte con modalità transfrontaliera in assenza di concessione, non considerano che il movimento RAGIONE_SOCIALE suddette scommesse, proprio in quanto realizzate fuori sistema, non viene rilevato, sicché la base imponibile viene determinata senza considerare il movimento netto reale.
Ciò costituisce semplicemente il portato RAGIONE_SOCIALE‘imponibilità anche RAGIONE_SOCIALE scommesse a quota fissa.
Il profilo di censura, del resto, postula solo in astratto che l’applicazione del metodo induttivo ex artt. 24 d.l. n. 98 del 2011 e 4, comma 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. n. 504 del 1998, abbia comportato il riferimento all’aliquota massima diversamente non applicabile: in realtà, rispetto al criterio di commisurazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3, cit., valevole per tutti i soggetti che svolgono l’attività di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, in nessun modo la contribuente allega e dimostra alcunché in ordine al fatto che dovrebbe esserle applicata un’aliquota inferiore.
Ciò toglie consistenza anche al lamentato difetto di contraddittorio preventivo, finalizzato, sotto lo specifico profilo che ne occupa, nell’impostazione RAGIONE_SOCIALEa contribuente, ad una precisa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota. Infatti, l’invocazione del contraddittorio preventivo sul punto si palesa soltanto teorica, essendo sganciata dal alcun dimensionamento in concreto RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa contribuente, ragion per cui, ‘in parte qua’, il quarto motivo finanche difetta di precisione.
Identicamente è a valere, ‘a fortiori’, per la parte in cui accenna all” arbitraria estensione, compiuta dall’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘operatività del CTD ad un periodo in cui lo stesso non aveva intrattenuto alcun rapporto con RAGIONE_SOCIALE (a tal riguardo, parte ricorrente aveva dedotto che il CTD COGNOME aveva svolto l’attività di trasmissione RAGIONE_SOCIALE proposte di giocata a RAGIONE_SOCIALE soltanto nel periodo dal 07.01.2007 al 11.02.2007 – cfr. All. 3 del fascicolo di primo grado)’. L’affermazione non è infatti sorretta da alcun (non riprodotto) riscontro di apprezzabile evidenza.
Quanto alle prospettate, in specie nel sesto e settimo motivo, frizioni con il diritto unionale, premesso che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l’art. 56 del TFUE, la Corte di giustizia, nella sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (cui afferisce ‘funditus’ il sesto motivo), ha preso diretta e specifica cognizione proprio RAGIONE_SOCIALE medesime questioni sollevate odiernamente dalla contribuente e -chiudendo il cerchio rispetto a Corte cost n 27 del 2018 -ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21), di modo che la normativa italiana “non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una
società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato”.
Inoltre, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (cfr., per tutte, Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C -440/12, RAGIONE_SOCIALE, punto 47).
Ed il legislatore nazionale ha proceduto a tale valutazione, dichiarando, nell’art. 1, comma 64, l. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca “l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco’, in uno al recupero di ‘base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore”.
La prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta -come rilevato da Corte giust., 26 febbraio 2020, punto 23 -che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale.
In ragione di ciò, come detto, la Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri: anzi -come sottolineato già prima dalla Corte
costituzionale nella più volte evocata sentenza n. 27 del 2018 -ad opinare diversamente si giungerebbe ad un’inammissibile discriminazione ‘a contrario’; la scelta legislativa, invero, “risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione”.
In linea con quanto detto, Corte giust., 26 febbraio 2020, ai punti 17, 26 e 28, in un coerente sviluppo logico, esclude alcun effetto discriminatorio RAGIONE_SOCIALEa normativa italiana. Al punto 17, in relazione al bookmaker, stabilisce in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro; ma, al punto 24, specifica, in concreto, che, “la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri”; sicché, conclude, “rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale”. Quanto poi al CTD, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse “allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali” ed è per questo che il CTD che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010; ma ciò non toglie – punto 28 – che la situazione del CTD che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del CTD che li
trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro.
La diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione è ‘in re ipsa’, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce “… un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti”; e ciò in conformità agli obiettivi, di cui innanzi, esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, punto 66, richiamata da Corte giust., 26 febbraio 2020, punto 18). Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del CTD, di qualsiasi restrizione discriminatoria che abbia a riflettersi -a differenza di quanto infondatamente sostenuto dalla contribuente -sui bookmakers.
Quanto all’asserita violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, prospettata (nel sesto motivo) in relazione alla supposta portata innovativa, per i bookmakers, RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa del 2010, che avrebbe introdotto, “improvvisamente e imprevedibilmente”, la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricevitorie dei bookmakers privi di concessione, al di là dei profili di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura con riferimento alla posizione del ricevitore, che non viene in conto nel presente giudizio ed in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza ampiamente citata, si è già espressa nel senso RAGIONE_SOCIALE‘incostituzionalità relativamente ai soli effetti ‘ante’ 2011, va rilevato, quanto invece alla posizione del bookmaker, come la medesima Corte non abbia minimamente posto in discussione il fatto che questi, pur privo di concessione, dovesse essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa
entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa. La Corte costituzionale ha infatti affermato che, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa disciplina previgente, soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta era chi svolgeva l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse, irrilevante essendo che lo stesso fosse privo di concessione: sicché, sia per le annualità ‘post’ che per le annualità ‘ante’ 2011, sussiste sempre la responsabilità tributaria del bookmaker che, mediante un proprio intermediario, svolge in Italia attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse (pur) in assenza di titolo amministrativo.
Detta Corte ha evidenziato che “il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 1, al rispetto RAGIONE_SOCIALEa concessione e RAGIONE_SOCIALEa licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei bookmaker con sede all’estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e RAGIONE_SOCIALEa rete RAGIONE_SOCIALE ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)”; ma ha poi rilevato che, “con la disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), il legislatore ha esplicitato una possibile variante di senso RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretata” (punto 4.1). In sostanza, la Corte ha riconosciuto che la previsione contenuta nell’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolto l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘incerta previsione, orientando la scelta nel senso RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva, alla stregua, però, di un significato comunque già presente nell’art. 3 cit.
Tutto ciò rende priva di fondamento la tesi RAGIONE_SOCIALEa contribuente secondo cui sarebbe stato violato il suo legittimo affidamento: un tale affidamento, in realtà, in riferimento alla medesima come bookmaker estero, non si configura né -per via RAGIONE_SOCIALEa continuità normativa ‘ante’ e ‘post’ 2011 potrebbe mai configurarsi in radice.
Ma rende priva di fondamento anche l’ulteriore tesi RAGIONE_SOCIALEa contribuente, accennata nel sesto e sviluppata nel settimo motivo, secondo cui la disposizione interpretativa del 2010 realizzerebbe, in sostanza, una ‘manifestazione’ di ”puissance publique’ repressiva’, volta a realizzare un ‘diverso ‘angolo di attacco’, quello fiscale’, con la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, rispetto alle iniziative penali promosse nei confronti dei ‘CTD collegati a NOME‘ e sfociati in pronunce di assoluzione e proscioglimento.
‘A latere’ RAGIONE_SOCIALEa natura ‘di parte’ RAGIONE_SOCIALEa proposta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘evoluzione normativa, proprio alla luce dei veduti insegnamenti sia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale che RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia è da escludersi che l’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010 abbia natura repressiva: la Corte costituzionale ne ha sancito, in riferimento alla posizione del bookmaker, la natura interpretativa e la Corte di giustizia ne ha confermato la legittimità unionale. Oggetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE nei confronti del bookmaker è la pretesa impositiva, non già quella sanzionatoria.
In specifico riferimento all’avviso di accertamento per cui è giudizio, peraltro, la pretesa in esso rassegnata ha, ad oggi, esclusivamente riguardo alla ripresa del dovuto a titolo d’imposta, eccettuate le sanzioni, siccome annullate già dalla CTP (come inequivocabilmente dato atto dalla CTR nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Né -valga per completezza aggiungere -assume rilievo in senso contrario alle conclusioni testé esposte il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa liceità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta nel tempo dalla contribuente e dai
CTD dalla medesima incaricati, anche in rapporto alla ‘specificità’ RAGIONE_SOCIALEa loro ‘posizione’ rispetto all’illegittima ed originaria discriminazione subita dall’autorità nazionale.
Anzitutto, sovviene nuovamente l’oggettiva assenza, nella novella, avente, ripetesi, natura interpretativa (come emergente dal dato letterale e confermato dalla Corte costituzionale), di finalità in alcun modo afflittive ed ‘a fortiori’ punitive, viepiù rivolte ad un soggetto, qual è la contribuente, pacificamente non resosi responsabile di illeciti: finalità del tutto assenti, attesa la riferibilità RAGIONE_SOCIALEa pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi; donde, altresì, l’oggettiva assenza, in essa, nell’interpretazione fornitane dalla Corte costituzionale ed ulteriormente avallata dalla Corte di giustizia, come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia in generale sia al cospetto RAGIONE_SOCIALEa ‘specifica posizione’ RAGIONE_SOCIALE società del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ dei relativi CTD.
Detto ciò, neppure v’è contrasto di valutazioni nell’ambito tributario rispetto a quello penale.
La contribuente, infatti, è considerata soggetto passivo d’imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri CTD operanti in Italia, il presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta in esame ed è solo in forza di ciò che ‘sorge’ la sua responsabilità intrinsecamente e propriamente ‘tributaria’.
La giurisprudenza penale di questa Corte (cfr. ad es. Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439), poi, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, l. n. 401 del 1989, ritenendo di doverne escludere la sussistenza in base alla considerazione RAGIONE_SOCIALE‘illegittima esclusione di RAGIONE_SOCIALE “dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALE concessioni e la successiva trasmissione di dette scommesse all’allibratore non possono essere punite dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea”.
Ora, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa non illiceità penale RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa contribuente non implica la sottrazione RAGIONE_SOCIALEa stessa dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica alla stregua di una sottrazione generalizzata da qualsivoglia conseguenza, anche solo tributaria, prevista dall’ordinamento italiano; anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto d’imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, che, come visto, ha disposto, non a caso, che “ai soli fini tributari: a) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni”.
L’applicabilità in sé e per sé RAGIONE_SOCIALE suddette previsioni esclude poi che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, basata, segnatamente, sulla considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura lecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalla contribuente.
A parte il rilievo che il ricorso non individua alcun pregiudizio concretamente subito, quel che rileva, come detto, è il fatto in sé che la contribuente, avendo realizzato in Italia l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse per il tramite di propri CTD, ha integrato il
presupposto d’imposta, con la piana conseguenza che è da considerarsi soggetto passivo: sotto tale profilo, va fatto richiamo segnatamente alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ha escluso ogni violazione dei suddetti principi unionali (punti 28, 29 e 30, che testualmente recitano: ‘ differenza dei CTD che trasmettono i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la RAGIONE_SOCIALE raccoglie scommesse per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che ha sede in un altro RAGIONE_SOCIALE membro. Essa non si trova quindi, alla luce degli obiettivi RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali. Di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non comporta alcuna restrizione discriminatoria nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEbet RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e non pregiudica, per quanto le riguarda, la libera prestazione dei servizi. Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘insieme RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno RAGIONE_SOCIALE membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale RAGIONE_SOCIALE membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, indipendentemente dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEa sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE scommesse’).
Le superiori considerazioni votano alla manifesta infondatezza le richieste di disapplicazione del diritto interno e in subordine di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, siccome formulate, particolarmente, in chiusura del sesto e del settimo motivo. Tutte le relative questioni -in disparte che viepiù presuppongono una non condivisibile critica alla sentenza n. 27 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (critica che, come subito si vedrà, trova esplicito sfogo nell’ottavo motivo) trovano precisa ed esauriente risposta
in entrambe le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che si compenetrano e completano vicendevolmente, cui nel corso RAGIONE_SOCIALEa presente trattazione si è fatto ampio richiamo.
Venendo, infine, all’ottavo ed ultimo motivo di ricorso, le questioni in esso agitate appaiono prive di concreta rilevanza e comunque fuori contesto.
Ritiene la contribuente che il ‘ quadro di riferimento che prende corpo a valle RAGIONE_SOCIALEa sentenza no. 27/2018′ apra a due nuovi ‘interrogativi’, nel suo argomentare suscettivi di dare impulso ad un’ulteriore questione di legittimità costituzionale anche officiosa. ‘il primo è se la traslazione economica RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica dal ricevitore (CTD) al bookmaker estero, ora demandata all’autonomia privata anche al di fuori del paradigma RAGIONE_SOCIALEa rivalsa normato dall’art. 64, co. 3, del DPR no. 600/73, costituisca in ogni caso una soluzione rispettosa del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., a ciò non ostando la contribuzione asimmetrica del ricevitore alla gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse e la sua forza contrattuale ‘ictu oculi’ altrettanto asimmetrica nel rapporto con il bookmaker . Il secondo è se la regolazione privatistica del riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere del tributo e RAGIONE_SOCIALEa rivalsa sia coerente con il precetto di cui alla prima parte del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost., per il quale tutti debbono concorrere alle spese pubbliche’.
Trattasi di questioni che la contribuente non dimostra avere effettiva incidenza sul caso oggetto di giudizio, che, riguardando un’annualità anteriore al 2011, non contempla la responsabilità altresì (ossia: oltreché RAGIONE_SOCIALEa medesima) del CTD, ragion per cui non viene in linea di conto né il fenomeno RAGIONE_SOCIALEa traslazione economica RAGIONE_SOCIALE‘onere fiscale né più in generale quello RAGIONE_SOCIALEa regolazione privatistica di detto onere.
Conclusivamente, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. La solo recente definitiva stabilizzazione del quadro giurisprudenziale, giusta,
essenzialmente, la citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, costituisce, ad avviso del Collegio, giusto motivo per l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 18 gennaio 2024.