Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 6761 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6761 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 7879 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2021, proposto
Da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, già legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALEa estinta RAGIONE_SOCIALE (Centro Trasmissione Dati o “CTD”), RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentati e
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difesi dall’AVV_NOTAIO giuste procure speciali in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis; per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana n. 620/05/2020, depositata in data 21 settembre 2020, -Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal AVV_NOTAIO;
‘
RILEVATO CHE
– NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, già legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALEa estinta RAGIONE_SOCIALE (Centro Trasmissione Dati o “CTD”), RAGIONE_SOCIALE, propongono ricorso, affidato a sei motivi (uno preliminare e cinque ordinari), per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana aveva accolto parzialmente – in punto di spese processuali- l’appello proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 1064/04/2017 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria provinciale di Firenze che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva accertato nei confronti del CTD e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quale coobbligato in solido, la debenza per l’anno 2011 RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’importo di euro 50.691,72;
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo preliminare si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALE L. n. 212/2000 per non aver la CTR dichiarato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per mancata traduzione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo in lingua inglese. Sul punto va evidenziato come nessuna specifica previsione normativa disponga che l’atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi invero presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto; la questione, dunque, si sposta sul piano probatorio, essendo onere del contribuente provare di non essere stato nelle condizioni di avere potuto avere conoscenza del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto, il che postula che lo stesso versi in condizioni tali, nonostant il comportamento dallo stesso esigibile, da non potere in alcun modo avere potuto ovviare alla circostanza che l’atto impositivo non era stato tradotto nella propria lingua di origine, profilo in alcun modo coltivat dalla ricorrente, che si è limitata ad una contestazione generica sul punto; identica questione è già stata esaminata da questa Corte (Cass. civ., 19 gennaio 2021, n. 9144; Cass. sez. 6-5, n. 17082/2022) che ha escluso che la mancata traduzione nella lingua del destinatario possa comportare una lesione del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE, in quanto la stessa, anche se soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere nei gradi del merito le proprie ed articolate difese contestando la Corte di Cassazione – copia non ufficiale
pretesa tributaria azionata con l’atto impugnato, di avere avuto piena conoscenza del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo ad essa notificato.
2.Con il primo motivo si profila censura ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, per aver la CTR ritenuto integrato in capo al CTD il presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
3.Con il secondo motivo si censura ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 288 del 1998 e 112 cod. proc. civ. per aver la CTR ritenuto integrato il presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
4.11 primo e il secondo motivo possono essere esaminati unitariamente.
4.1. Va precisato che le questioni sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante, v. Cass. civ. nn. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528- 9537/2021, 9728-9735/2021; Cass. sez. 6-5, n. 17082/2022), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, disp. att., cod. proc. civ.; merita di essere specificamente sottolineato, peraltro, che il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell’odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il ricorso.
4.2. Con riferimento, all’ambito soggettivo (di cui al secondo motivo) la Corte costituzionale ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il perio antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore, con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione, al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni, svolgendo anch’esse una attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione; a questo riguardo la Corte costituzionale ha precisato che entrambi i soggetti (ricevitore e bookmaker) partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partec direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker; la incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è stata riscontrata dalla Corte “in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta gli esercizi anteriori al 2011″ con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost., “giacché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla L. n. 220 del 2010″. L Corte di Cassazione – copia non ufficiale
suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i “rapporti successivi al 2011”, quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma; con riferimento, poi, al presupposto territoriale del tributo (di cui al terzo motivo di ricorso) si è già precisato da questa Corte, con le pronunce citate, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015, cit.), attività, queste, tutte svolte Italia.
5. Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 56 TFUE e dei principi unionali di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011 per non aver la CTR disapplicato l’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998.
Con riferimento alla dedotta violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, l’attenzione va rivolta agli argomenti difensivi prospettati in ricorso ed ulteriormente approfonditi in sede di memoria, relativi alle ritenute frizioni con il diritto union la linea difensiva seguita dai ricorrenti, più in particolare, si fonda sul considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura sanzionatoria RAGIONE_SOCIALE‘intervento normativo di cui alla legge 220/2010, sicché la disciplina in esso contenuta troverebbe applicazione solo con riferimento allo svolgimento di una
attività di gioco illecita, dunque non anche nei confronti dei ricor con la conseguenza che, ove applicata nei loro confronti, derivereb una violazione del principio di non discriminazione, RAGIONE_SOCIALEa parit trattamento nonché di legittimo affidamento e di libertà di stabilime determinando, inoltre, un contrasto interno RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza legittimità, tra le sezioni civili e quelle penali, in ordine alla qu
5.1. Le considerazioni difensive in esame non possono trovar accoglimento. Va premesso che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l’art. 56 del TEME, e, punto, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, preso diretta e specifica cognizione proprio RAGIONE_SOCIALE medesime questio sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica s applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18), di che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacola rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Stanl RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato»; va osservato, in general che, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, seco costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutel consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiv collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine soc in generale, costituiscono motivi imperativi d’interesse generale a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conse in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui gioch d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce d propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli inter questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requi di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/1 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07); il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 I. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «…l’az per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni de criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83); la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore d gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione…»; va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, col punto 17, in relazione al bookmaker, oltre che stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, col punto 24 specifica, in concreto, che, «…la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a Corte di Cassazione – copia non ufficiale
seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o i Stati membri»; sicché, conclude col punto 24, «…rispetto a operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condiz di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restriz discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procediment principale». Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limi ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestion scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 6 lett. b), RAGIONE_SOCIALEa I. n. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioc conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella de centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro; la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione, pertanto, re ipsa l per il fatto stesso che si tratta di soggetto che racc scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costi «…un meccanismo efficace che consente di controllare gli operato attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2 causa C- 375/17, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE punto 66, richiamata al punto 18 RAGIONE_SOCIALEa sentenza in causa C-788/18 cit.); e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente persegui legislatore italiano (art. 1, comma 644, I, n. 220 del 2010), c puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusio anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, qualsiasi restrizione discriminatoria; le suddette considerazi rendono dunque priva di ogni fondamento sia l’asserita assimilazion Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE‘imposizione alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva final afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibil pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi, c l’assenza, come su evidenziato, di caratteri discriminatori, s prospettata esistenza di un contrasto interno RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza legittimità in ordine alla questione; le ricorrenti, infatt considerate soggetti passivi d’imposta proprio per avere realizzat presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta in esame; la giurisprudenz penale di questa Corte (Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439), po ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di all’art. 4, comma 4bis, legge n. 401/1989, ritenendo di dove escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazi che il bookmaker estero era stato «illegittimamente escluso dai ban di gara attributivi RAGIONE_SOCIALE concessioni …e la successiva trasmissi dette scommesse all’allibratore non possono essere punite ai sen RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4 bis, I. n. 401/1989, dovendosi disapplicar disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unio Europea»; il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività s dal bookmaker estero privo di concessione, tuttavia, non implica sottrazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, e RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa dis RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, dispos che: «Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislaz vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’eser dei concorsi pronostici e RAGIONE_SOCIALE scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura RAGIONE_SOCIALE‘esercizio nel caso in cui il relativo ti ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai tributari: a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 19 504, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronos Corte di Cassazione – copia non ufficiale ti
e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso d inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE; b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 50 interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunqu ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasc dal RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’e concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attivit esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’at esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e de relative sanzioni»; l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa in e esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del princi di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quan ulteriormente esposto in memoria, basata sulla considerazione RAGIONE_SOCIALE natura lecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, ovvero ancora che possa ritener la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia pres considerazione la “specifica situazione” nella quale il bookmaker este ha dovuto operare; a parte il rilievo che la effettiva lesio pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretament precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto ricorrenti, per il fatto di avere realizzato in Italia l’a trasmissione dati per conto del bookmaker estero, hanno realizzato presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta e, dunque, sono da considerarsi soggett passivi del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pro RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione principi unionali citati; quanto all’asserita violazione del pri RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, al di là dei profili di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censu Corte di Cassazione – copia non ufficiale
riferimento alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, per la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovat retroattiva RAGIONE_SOCIALEa norma, va rilevato, quanto alla posizione bookmaker estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto i discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, dov essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, sicché non porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento; né p porsi una questione di violazione e falsa applicazione dei princip uguaglianza e di ragionevolezza, in quanto anche i suddetti profili s stati già esaminati da questa Corte con le pronunce citate, che han fatto riferimento a quanto espressamente affermato sul punto dall Corte Cost. con la sentenza n. 27/2018; né, infine, può dirsi sussist la violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva, posto che viola il suddetto principio la scelta di assoggettare all’imposta i RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concession limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli a le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il ser prestato, in quanto, attraverso la regolazione negoziale d commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di tras carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvend la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contribu come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6.2. Atteso che il quadro sopra delineato, ricostruito in relazione intervenute pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia e RAGIONE_SOCIALEa Co costituzionale, risulta definito nei suoi assetti di fondo, così chiarito dai precedenti di questa Corte in relazione a controve aventi medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un
ulteriore rinvio alla Corte di Giustizia, come invece sollecitato ricorrenti in ricorso.
6. Con il quarto motivo si prospetta censura ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ar RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112/CE per non aver la CTR disapplicato l disciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 in ragione RAGIONE_SOCIALEa contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volu d’affari diverse dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata. riguardo va osservato che il tributo che qui rileva è differente da imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicame operazioni relative all’esercizio RAGIONE_SOCIALE scommesse, irrilevanti a fini non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel siste il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa detrazione IVA e applicandosi il tributo all’impor scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono in essere le operazioni di scommessa; effetto del tutto risoluti dirimente ha sul punto, il chiaro dictum del Giudice Unionale (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n. C- 440/2012), RAGIONE_SOCIALE secondo il quale “in forza RAGIONE_SOCIALEa direttiva IVA, art. 401, “le disposizioni di direttiva non vietano ad uno RAGIONE_SOCIALE membro di mantenere o introdurre imposte (…) sui giochi e sulle scommesse, (…) e qualsiasi im diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’a (…)”. La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gl membri assoggettino un’operazione all’IVA nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d’imposta volume d’affari (v., in tal senso, la sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 luglio 1986, Ke 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22)”; secondo la ridetta pronunci quindi, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, art. 401, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Corte di Cassazione – copia non ufficiale ,
combinato disposto con la stessa, art. 135, paragrafo 1, lett. i), deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari; inoltre, sempre secondo tal sentenza, l’art. 1, paragrafo 2, prima frase, e la direttiva n. 112 del 2006, art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile.
7.Con il quinto motivo si censura ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del 11.1gs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 deL 1997 e 10, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, per non avere la commissione tributaria regionale applicato l’esimente RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva condizione di incertezza. È corretta la decisione del giudice del gravame che non ha applicato l’esimente data dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni alle quali si riferiscono nel caso in esame, trattandosi di periodo (anno 2011) successivo alla legge d’interpretazione autentica n. 220/10 la quale ha appunto sciolto ogni incertezza limitatamente al periodo antecedente.
Ed in proposito va rilevato che non solo era vigente nel periodo sopra indicato la norma interpretativa, ma anche che la ricevitoria ben poteva rimodulare il rapporto negoziale, sicché non residuava alcuna incertezza interpretativa per le annualità in considerazione.
9.Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio sulle questioni pregiudiziali formulate dai ricorrenti, va anzitutto osservato che la
A)
Corte di Giustizia (sentenza 6 ottobre 2021, in causa C-561/19) ha affermato che l’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte o che la corretta interpretazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. Orbene, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dai ricorrenti si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato». Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso. 10.Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
11.In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito complessivo del giudizio e RAGIONE_SOCIALEa recente formazione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in materia, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unifica pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022
Il Presidente