Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12929 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38097/2019 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ avvocato NOME COGNOME (Pec: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio del l’avvocato NOME COGNOME in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
Oggetto: Giochi e lotterie
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n.3096/18/2019 depositata il 21 maggio 2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, veniva parzialmente accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, n.q. di coobbligato solidale nei confronti di NOME COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima ditta individuale con sede in Veroli (INDIRIZZO) INDIRIZZO, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Latina n.779/4/2017 in relazione all’avviso di accertamento per Giochi e Lotterie 2010 emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società dall’RAGIONE_SOCIALE.
Emerge dalla sentenza impugnata che tale ditta ha svolto per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, priva di concessione, un’attività di raccolta di scommesse sportive a quota fissa; ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha al riguardo fatto leva sugli esiti di una verifica fiscale svoltasi mediante accesso nei locali RAGIONE_SOCIALE‘agenzia di scommesse, la ditta individuale quale centro trasmissione dati (CTD) non si è limitata a trasmettere i dati informatici al bookmaker estero, ma ha sollecitato e raccolto le scommesse per poi, successivamente, pagare le vincite ai giocatori.
Ne è seguito un avviso di accertamento col quale l’RAGIONE_SOCIALE, per l’ anno d’imposta 2010, ha recuperato l’imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998, in particolare nei confronti del bookmaker RAGIONE_SOCIALE quale coobbligato solidale del CTD. L’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata in primo grado.
Il giudice d’appello ha aderito al prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge una funzione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto terzi contemplata dall’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, indipendentemente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nella determinazione RAGIONE_SOCIALE condizioni RAGIONE_SOCIALE scommesse e che questa disciplina non si pone in contrasto col diritto unionale, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa doppia imposizione. Il giudice d’appello ha quindi escluso qualunque frizione con i principi costituzionali e, infine, ha ritenuto applicabile, quanto alle sanzioni, l’esimente prevista dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘incertezza in ordine all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa di riferimento.
Contro questa sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, che affida a quattro motivi oltre ad uno preliminare non numerato, cui l’RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
Ritenuto che:
Va premesso che non può essere accolta l’istanza di sospensione del processo sollevata a pag.23 del ricorso in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale sollevato dalla CTP di Parma con ordinanza n.565/2018 del 26.11.2018, in quanto è intervenuta la sentenza in data 26 febbraio 2020, nella Causa C-788/18.
6.1. Con un motivo preliminare non numerato a pag.19 del ricorso la società deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc.
civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, l’ error in procedendo e l’omessa pronuncia da parte del giudice con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, in merito all’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per mancata traduzione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo in lingua inglese.
7. Il motivo non può trovare ingresso, perché la questione sottesa è infondata nel merito. Al proposito il Collegio osserva come nessuna specifica previsione normativa disponga che l’atto impositivo debba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, dovendosi invero presumere che lo stesso, in quanto soggetto passivo nel territorio nazionale, sia in grado di comprendere il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto. La questione, dunque, si sposta sul piano probatorio, essendo onere del contribuente provare di non essere stato nelle condizioni di aver potuto avere conoscenza del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto, il che postula che lo stesso versi in condizioni tali, nonostante il comportamento dallo stesso esigibile, da non potere in alcun modo avere potuto ovviare alla circostanza che l’atto impositivo non era stato tradotto nella propria lingua di origine. Il profilo non è stato in alcun modo coltivato dalla ricorrente, che si è limitata ad una contestazione generica sul punto, e va escluso che la mancata traduzione nella lingua del destinatario possa comportare una lesione del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE, in quanto la stessa, anche se soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valere nei gradi del merito le proprie articolate difese contestando la pretesa tributaria azionata con l’atto impugnato, di avere avuto piena conoscenza del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo ad essa notificato.
8. Il primo, il secondo e il terzo motivo vanno esaminati insieme, perché concernono tutti, sotto diversi profili, i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sulle scommesse, declinati sotto il versante RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronuncia da parte del giudice d’appello .
8.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e l’errore in procedendo per omessa pronuncia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 cod. proc. civ., con riferimento alla violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità per il 2011, là dove il giudice d’appello ha ritenuto il centro di trasmissione dati soggetto passivo del tributo e dunque integrato il presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
8.2. Col secondo motivo si prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e l’errore in procedendo per omessa pronuncia da parte del giudice d’appello in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 cod. proc. civ., con riferimento alla violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 288/98 (e nel corpo RAGIONE_SOCIALEa censura degli artt. 1321, 1326, 1327 cod.civ.), perché la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel configurare in capo al centro di trasmissione dati il profilo territoriale del tributo.
8.3. Con il terzo motivo si censura la sentenza per la sua nullità conseguente all’errore in procedendo per omessa pronuncia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 cod. proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, e dei principi del Diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 1, decreto legislativo n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, legge di stabilità 2011, nonché per violazione del principio di legittimo affidamento, non avendo la CTR disapplicato l’art.3 del d.lgs. n.504/1998. In subordine, è stato chiesto il rinvio pregiudiziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267, comma 2, TFUE previa sospensione del processo.
9. I motivi non possono trovare ingresso perché infondati nel merito. La Corte rammenta che sin dalle origini il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge istitutivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica n. 2033 presentato il 15 giugno
1951, si leggeva, quanto ai giochi riservati al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, che questi «debbono allo RAGIONE_SOCIALE, per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria». Sicché il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività, sotto forma di servizio.
E queste ragioni di ordine storico e sistematico innervano il quadro normativo odierno, che è così articolato:
conformemente all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998 n. 288, l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero;
-l’art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «Soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10 «a) (…) l’imposta unica (…) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE; b) l’art. 3 del d. lgs. si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni»;
-l’art. 16 del d.m. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE 1° marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di imposta unica;
– ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190, l’imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo RAGIONE_SOCIALEa media RAGIONE_SOCIALEa raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento».
Questo quadro normativo è stato sottoposto all’esame sia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale sia RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell’odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con la memoria illustrativa. 11. La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220/10 da un canto ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni.
A questo riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del ‘gestore per conto terzi’ (ossia del titolare di ricevitoria) al ‘gestore per conto proprio’ (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di ‘organizzazione ed esercizio’ RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta
a imposizione. In particolare, ha rimarcato, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, si occupa RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker .
12. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori -che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente- non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale citata in memoria dai contribuenti (ossia Cass. 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza dei ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consistente nella «raccolta e trasmissione RAGIONE_SOCIALE scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco -con le annesse attività di incasso RAGIONE_SOCIALE poste e di pagamento RAGIONE_SOCIALE eventuali vincite-».
Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l’attività gestoria che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione va riferita alla raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi e il
bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione RAGIONE_SOCIALE commissioni il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.
13. La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.lgs. n. 504/98 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, perché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220/10.
Quella Corte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura interpretativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore. Ne consegue anzitutto che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker , con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
14. A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011. Invero, va osservato che l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «in ragione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità per
le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, Cost., «giacché l’entità RAGIONE_SOCIALE commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010» ( Ibid . punto 4.5.). A fondamento, dunque, RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione RAGIONE_SOCIALEa già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione RAGIONE_SOCIALEa soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza RAGIONE_SOCIALEa legge sopravvenuta, sui bookmaker.
15. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i « rapporti successivi al 2011 » ( Ibid . punto 4.4.), quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.
In questo ambito, invero, la solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati,
ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
16. Ciò precisato, va considerato che nel presente giudizio oggetto di rilievo è la sola posizione RAGIONE_SOCIALEa società bookmaker . Tale circostanza assume rilevanza in quanto le ragioni di doglianza comunque articolate nel ricorso e che attengono alla posizione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria sono da considerarsi inammissibili.
Invero, non può seguirsi l’interpretazione secondo cui l’obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa responsabilità principale RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker . Si è già evidenziato che la Corte costituzionale, con la menzionata pronuncia, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker ), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di organizzazione ed esercizio RAGIONE_SOCIALE scommesse soggetta a imposizione, sicché entrambe svolgono l’attività gestoria RAGIONE_SOCIALE scommesse.
Ed è proprio in tale prospettiva, infatti, che la pronuncia di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, se da un lato ha inciso sulla parte RAGIONE_SOCIALEa stessa in cui ha configurato, per il periodo precedente all’entrata in vigore, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, non ha in alcun modo fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione. Le considerazioni sopra espresse costituiscono i profili di fondo sulla cui linea deve ritenersi che le ragioni di censura prospettate sono, per la parte ammissibile di ciascuna relativa al bookmaker , infondate.
17. E’ infondato nel merito il primo motivo di ricorso relativo al presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, col quale si assume che la funzione gestoria postuli l’assunzione del rischio d’impresa, l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione decisionale e organizzatoria in ordine alla fissazione degli eventi oggetto di scommessa, RAGIONE_SOCIALE quote e dei criteri di accettazione e la titolarità del rapporto giuridico di scommessa con lo scommettitore, in base alle considerazioni che precedono in ordine all’accezione di gestione del ricevitore, come illustrata da Corte cost. n. 27/18 e confermata dalla giurisprudenza civile e penale di questa Corte.
18. E’ infondato nel merito il secondo motivo, col quale si fa leva quanto al presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta in relazione al ricevitore, sulla conclusione del contratto di scommessa, perché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore RAGIONE_SOCIALEa relativa ricevuta (così Cass. n. 15731/15, cit.); attività, queste, tutte svolte in Italia.
19. È infondato nel merito anche il terzo motivo, e non accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale, alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza unionale che ha già risolto le questioni di parità di trattamento e non discriminazione. Al riguardo, giova premettere che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17).
Inoltre, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare
restrizioni alla libera prestazione di servizi: ne consegue che, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07 punti 56, 57 e 59 e giurisprudenza citata).
20. Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge. n. 220/10, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore». La prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1° dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83). In questo contesto la normativa italiana, come già segnalato, ha superato il vaglio RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza unionale. La Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato» (punti 21 e 24 di Corte giust. in causa C-788/18).
21. Anzi, come ha sottolineato la Corte costituzionale con la sentenza n. 27/18 aderendo alla giurisprudenza tributaria consolidatasi sul punto, a seguire la tesi prospettata in ricorso e ribadita in memoria si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione» (punto 4.3. sentenza Consulta cit.).
Né v’è incongruenza tra i punti 17, 26 e 28 RAGIONE_SOCIALEa più volte citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia. Col punto 17, in relazione al bookmaker, ci si limita a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro; ma col punto 22 si specifica, in concreto, che, «la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, si conclude nel punto 24, «rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale».
Quanto al centro trasmissione dati, col punto 26 ci si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220/10. Ma ciò non toglie, si aggiunge col punto 28, che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del
centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro.
La statuizione è chiara, giacché la diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione è in re ipsa , per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce «un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, punto 66), e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, dinanzi indicati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
22. Con riferimento, infine, alla questione RAGIONE_SOCIALEa violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, la stessa è stata prospettata in relazione alla portata innovativa RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa RAGIONE_SOCIALEa legge del 2010 che avrebbe introdotto, improvvisamente e imprevedibilmente la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricevitorie dei bookmaker privi di concessione. Il profilo di censura è, in primo luogo, inammissibile, posto che la ricorrente prospetta ragioni di lesione del principio del legittimo affidamento che attengono, semmai, alla posizione del ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva RAGIONE_SOCIALEa norma in esame che aveva introdotto la responsabilità dei ricevitori per il periodo antecedente alla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa stessa. Con riferimento alla posizione del bookmaker estero, la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che esso, privo di concessione, dovesse essere considerato soggetto passivo
RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica anche prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento.
23. Non sussistono, per tali ragioni, i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa precedente statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte: le questioni sollecitate in memoria, per un verso, si risolvono in una critica RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa nella causa C-788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembrano postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre la stessa Corte, «pur avendo constatato l’incompatibilità con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di alcune disposizioni RAGIONE_SOCIALE gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALE attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale» (Corte giust., in causa C-375/17, cit., punto 67).
Il quadro non è modificato dalla giurisprudenza penale di questa Corte (cfr. Cass. pen. 9 luglio 2020, n. 25439). Essa si riferisce difatti alla diversa questione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza penale RAGIONE_SOCIALE‘attività d’intermediazione e di raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, che questa Corte ha escluso, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l’attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi RAGIONE_SOCIALE concessioni: e ciò perché in tal caso rileva la non conformità agli artt. 49 e 56 del TFUE del regime concessorio interno. Difatti, ha sottolineato questa Corte con la sentenza in questione, «In forza dei principi affermati dalla Corte di giustizia (…) il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina amministrativa che non
sia conforme al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea non può comportare l’applicazione di sanzioni penali». Il fatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o discommessa, previsto e punito dall’art. 4, commi 1 e 4-bis, RAGIONE_SOCIALEa l. 13 dicembre 1989, n. 401 nessuna influenza produce sulla soggettività passiva RAGIONE_SOCIALEa imposta unica sulle scommesse, che l’art. 3 del d.lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse.
24. Con il quarto motivo la società ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e l’errore in procedendo per omessa pronuncia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 cod. proc. civ., con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 401 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112/CE in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per non aver la commissione tributaria regionale disapplicato la disciplina normativa di cui al d.lgs. 504/1998 in relazione alla sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume di affari diverse dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata.
25. Il motivo è infondato nel merito. Il tributo che qui rileva è differente da un ‘ imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all’esercizio RAGIONE_SOCIALE scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa detrazione IVA e applicandosi il tributo all’importo scommesso; è calcolato senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Effetto del tutto risolutivo e dirimente peraltro ha, sul punto, il chiaro dictum del Giudice unionale (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n. C- 440/2012, RAGIONE_SOCIALE tten RAGIONE_SOCIALE secondo il quale in forza RAGIONE_SOCIALE‘articolo 401 RAGIONE_SOCIALEa direttiva IVA «le disposizioni di direttiva non vietano ad uno RAGIONE_SOCIALE membro di mantenere o introdurre imposte (…) sui giochi e sulle
scommesse, (…) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari (…)». La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un’operazione all’IVA, nonch é , in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d’imposta sul volume d’affari (v., in tal senso, la sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 luglio 1986, Kerrutt, 73/85, Racc. pag. 2219, punto 22). Secondo siffatta pronuncia, quindi, l’art. 401 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 135, paragrafo 1, lettera i) RAGIONE_SOCIALEa stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari; inoltre, sempre secondo tale sentenza, l’art. 1, paragrafo 2, prima frase, e l’art. 73 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilit à di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile. Le suesposte considerazioni consentono, altres ì , di disattendere, all’evidenza, la richiesta di rinvio pregiudiziale pure avanzata, in proposito, dalla ricorrente a pag.70 del ricorso.
26. In conclusione, presentano profili di inammissibilità o di infondatezza tutti i motivi, con conseguente rigetto del ricorso.
L’intervento risolutore RAGIONE_SOCIALE questioni in epoca successiva alla proposizione del ricorso ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, benché fosse già intervenuta la Corte costituzionale al momento del deposito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2024.