Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9490 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7181/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALEa LOMBARDIA-MILANO n. 3541/2018 depositata il 02/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME erano attinte, nelle rispettive qualità di bookmaker e di ricevitoria e centro di trasmissione dei dati (CTD) dall’avviso di accertamento n. prot. 48563 del 2014, mediante il quale l’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE accertava la debenza RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, per l’anno d’imposta 2012, in ragione di euro 25.209,30, oltre interessi per euro 1.353,70, altresì irrogando sanzioni per euro 31.509,16.
Le contribuenti impugnavano l’avviso con distinti ricorsi, che la CTP di Milano, giusta sentenza n. 2301/17, riunitili, respingeva.
Proponevano le contribuenti appello, medesimamente rigettato dalla CTR RAGIONE_SOCIALEa Lombardia con la sentenza in epigrafe.
Propongono esse ricorso per cassazione ‘uno acto’ con due motivi preliminari, cinque definiti di ‘merito’ e rubricati come ‘primo’, ‘secondo’, ‘terzo’, ‘quarto’ e ‘quinto motivo’ ed un ultimo rubricato come ‘sesto motivo’, per un totale, quindi, di otto.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con articolato controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 St. contr. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per mancata traduzione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo in lingua inglese.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Sulla premessa che nessuna disposizione prevede la traduzione degli atti amministrativi in ambito tributario, giacché, come correttamente rilevato dalla CTR, il regolamento CE n. 1393 del 2007, il cui art. 4 si occupa RAGIONE_SOCIALEa ‘traduzione RAGIONE_SOCIALE‘atto’ da notificarsi o comunicarsi in diverso RAGIONE_SOCIALE membro RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, ‘non concerne la materia fiscale’ (art. 1, par. 1), il motivo, al fine di dimostrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa solo astrattamente affermata violazione del principio generale di cui all’art. 7 St. contr., non si confronta con -ed ‘a fortiori’ non confuta -la puntuale osservazione ‘in fatto’ RAGIONE_SOCIALEa CTR secondo cui l’essere RAGIONE_SOCIALE da tempo operativa in Italia necessariamente presuppone che la medesima – e per essa segnatamente (se non i suoi organi amministrativi, quantomeno) i suoi responsabili territoriali -abbiano conoscenza RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana. A fronte di ciò, il motivo si limita ad opporre che, essendo la residenza di RAGIONE_SOCIALE situata all’estero ed il suo consiglio di amministrazione ‘composto integralmente da stranieri’ – ‘non potrà certo dirsi che la società abbia avuto modo di difendersi in modo pieno’: trattasi, all’evidenza, di un’affermazione meramente astratta, siccome del tutto mancante RAGIONE_SOCIALE‘allegazione e dimostrazione di alcun concreto pregiudizio realmente patito, tanto più in ragione RAGIONE_SOCIALE‘avere invece RAGIONE_SOCIALE ritualmente conferito i poteri di rappresentanza in giudizio a difensori operanti in Italia, i quali altrettanto ritualmente hanno radicato il giudizio che ne occupa, in guisa da trovare positiva dimostrazione l’effettivo e pieno esercizio, da parte RAGIONE_SOCIALEa medesima, del diritto di difesa.
Con il secondo motivo si denuncia: nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ‘per omessa pronuncia in relazione alla richiesta di rinvio per impedimento dei difensori nonché per omessa pronuncia in merito al rigetto RAGIONE_SOCIALEa delega orale’; violazione degli artt. 24 e 111 Cost., ‘per aver la Commissione Tributaria Regionale violato il diritto di difesa’. ‘In
data 24/04/2018 gli AVV_NOTAIO, difensori nel giudizio di secondo grado RAGIONE_SOCIALE odierne ricorrenti, hanno tempestivamente trasmesso a mezzo fax alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, sezione 21, istanza attestante il legittimo impedimento ad espletare il mandato professionale per l’udienza del 30/04/2018. In particolare, nel rispetto degli obblighi derivanti dal mandato, l’AVV_NOTAIO ha rilevato che nel medesimo giorno era impegnat presso il Tribunale di Reggio Calabria, nel procedimento penale n. 7497/2914 R.G.N.R. D.D.A. e l’AVV_NOTAIO ha comunicato di non poter presenziare all’udienza per gravi problemi familiari’. ‘Il suddetto impedimento è stato prontamente e diligentemente comunicato in pari data, a mezzo pec, anche alla controparte RAGIONE_SOCIALE. All’udienza del 30/04/2018 era presente l’AVV_NOTAIO con delega orale ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 legge 247/2012, conferita dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, al fine di insistere nell’istanza di rinvio per legittimo impedimento dei difensori titolari’. La CTR ‘ha ritenuto non valida la delega orale rilasciata dagli AVV_NOTAIOti difensori e non ha consentito all’avvocato legittimamente delegato di partecipare all’udienza. Inoltre, nel verbale RAGIONE_SOCIALE‘udienza, che come è noto costituisce un atto pubblico in cui devono essere fedelmente riportati i fatti accaduti e le richieste formulate dalle parti in sede di udienza, non è fatta alcuna menzione di tali circostanze, in violazione RAGIONE_SOCIALE generali e ineludibili norme processuali . La mancata verbalizzazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE richieste di parte ha comportato l’impossibilità di esperire alcun rimedio e impugnazione previst dalla legge, mortificando il legittimo diritto di difesa’. ‘In data 4 maggio 2018, la scrivente difesa ha presentato formale esposto al presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, con il quale è stato chiesto il rinvio del procedimento e la riapertura del verbale, al fine di procedere con la verbalizzazione di tutti gli accadimenti occorsi
nella udienza del 30/04/2018. Tali istanze non sono state minimamente oggetto di valutazione da parte del Collegio giudicante, il quale ha omesso qualsivoglia riferimento sia ai fatti accaduti in sede di udienza sia il formale esposto presentato dalla difesa de odiern ricorrenti’.
2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
Ai sensi di un insegnamento già affermato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, da cui il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi, ‘il rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa per grave impedimento del difensore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel processo tributario ex art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone l’impossibilità di sostituzione RAGIONE_SOCIALEo stesso, venendo in difetto in rilievo una carenza organizzativa del professionista incaricato che non consente la concessione del differimento di tale udienza, con conseguente legittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata a seguito del legittimo diniego del provvedimento di rinvio’ (Cass. n. 25783 del 2018).
Nel caso di specie -in disparte la non condivisibilità RAGIONE_SOCIALE‘assunto secondo cui ‘la mancata verbalizzazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE richieste di parte’ avrebbe esposto le ricorrenti all”impossibilità di esperire alcun rimedio e impugnazione’, giacché, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa valenza di atto pubblico del processo verbale RAGIONE_SOCIALE‘udienza, le medesime, onde contestarne le risultanze, erano invece onerate di proporre querela di falso, ciò che non dimostrano di aver fatto – rileva che il motivo non offre la prova RAGIONE_SOCIALE‘essere stata allegata e documentata, con l’istanza di legittimo impedimento o ‘in limine’ in sede di udienza, l”impossibilità di sostituzione’ di entrambi i nominati difensori. Invero, a termini RAGIONE_SOCIALEa formulazione del motivo, il primo ‘ha’ semplicemente -‘rilevato che nel medesimo giorno era
impegnat presso il Tribunale di Reggio Calabria ‘ ed il secondo ‘ha’ – semplicemente ‘comunicato di non poter presenziare all’udienza per’ – non altrimenti specificati -‘gravi problemi familiari’. Talché, in definitiva, il Collegio di secondo grado – che non era onerato di rispondere, viepiù ‘a posteriori’, ad un esposto diretto al Presidente RAGIONE_SOCIALEa CTR (esposto in riferimento al cui esito, peraltro, il motivo non aggiorna) – ha legittimamente ritenuto, mediante un non censurato giudizio ‘in fatto’, non sussistenti le concrete condizioni per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rinvio per legittimo impedimento, ivi compresa la condizione RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di sostituzione, posto che in effetti la sostituzione era stata oralmente disposta in favore RAGIONE_SOCIALE‘avvocato presentatosi in udienza, nondimeno al solo fine di insistere per il rinvio.
A questo punto, i motivi di ‘merito’ possono essere tutti enunciati e trattati congiuntamente, per evidente comunanza di censure.
3.1 Con il terzo motivo (‘primo motivo’ di ‘merito’ secondo la rubrica del ricorso) si denuncia: violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto integrato in capo al CTD il presupposto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
3.2. Con il quarto motivo (‘secondo motivo’ di ‘merito’ secondo la rubrica del ricorso) si denuncia: violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 288 del 1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto integrato il presupposto territoriale RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
3.3. Con il quinto motivo (‘terzo motivo’ di ‘merito’ secondo la rubrica del ricorso) si denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE e dei principi unionali in materia di parità
di trattamento, di non discriminazione e di affidamento, con riferimento all’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR disapplicato l’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998.
3.4. Con il sesto motivo (‘quarto motivo’ di ‘merito’ secondo la rubrica del ricorso) si denuncia: violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 401 RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2006/112/CE, per non avere la CTR disapplicato la disciplina di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998 in ragione RAGIONE_SOCIALEa contrarietà al divieto di introdurre o mantenere imposte sulla cifra d’affari.
3.5. Con il settimo motivo (‘quinto motivo’ di ‘merito’ secondo la rubrica del ricorso) si denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 D.Lgs. n. 546 del 1992, 5 e 6 l. n. 472 del 1997 e 10, comma 3, St. contr., in relazione all’esimente RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva condizione di incertezza.
4. Tutti i superiori motivi sono infondati.
Le questioni in essi agitate sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Suprema Corte, a partire dalla fondamentale sentenza n. 8757 del 2021, pedissequamente seguita da numerose altre pronunce (cfr., tra le tante, Cass. n. 26203 del 2021, con ampio riferimento ai precedenti), le cui motivazioni sono qui da intendersi espressamente richiamate e condivise ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
In via di premessa, v’è da rilevare che il quadro normativo di riferimento è già stato sottoposto all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e con il diritto unionale prospettate nell’odierno ricorso.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, rispetto all’ambito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ha dato atto RAGIONE_SOCIALE‘incertezza correlata all’art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa di cui all’art. 1, co. 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, nel senso che era incerto se la pretesa impositiva potesse rivolgersi anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio; ma, in generale, ha riconosciuto avere il legislatore, con la suddetta disposizione interpretativa, stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, anche nel caso (come quello in esame) di ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, del versamento del tributo e RAGIONE_SOCIALE eventuali relative sanzioni, svolgendo anche esse, unitamente ai bookmakers, un’attività gestoria, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione.
A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole. L’attività consiste, infatti, nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, il volume RAGIONE_SOCIALE quali determina anche la provvigione RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.
Ciò che viene in conto è che, secondo la Corte costituzionale, entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di “organizzazione ed esercizio” RAGIONE_SOCIALE scommesse, soggetta ad imposizione. In particolare, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, occupandosi altresì RAGIONE_SOCIALEa trasmissione al bookmaker RAGIONE_SOCIALEa
scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e RAGIONE_SOCIALE somme giocate, nonché, e decisivamente, del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal medesimo.
Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti da nesso di solidarietà per conseguenza paritetica e non dipendente – non dubita la giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. Cass. n. 15731 del 2015), la quale insegna che il rapporto tra bookmaker e ricevitore sfugge allo schema RAGIONE_SOCIALEa solidarietà dipendente perché questo ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo di per sé realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con lo stesso o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (cfr. da ultimo Cass. n. 26489 del 2020).
In definitiva, nel rapporto tra bookmaker e ricevitore, la solidarietà è paritetica perché entrambi, come detto, partecipano all’attività di esercizio RAGIONE_SOCIALE scommesse.
Né -riprendendo nuovamente la Corte costituzionale -viola il principio RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva la scelta di assoggettare all’imposta i titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni, il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria è in grado di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la possibile rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva.
In forza di tale articolato percorso, la Corte costituzionale ha bensì dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, ma nella sola parte in cui essi prevedono che, nelle annualità d’imposta
precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto, relativamente a tali annualità, resta definitivamente preclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE commissioni tra ricevitorie e bookmakers, di procedere alla traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta. Per tali annualità, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220 del 2010, usciti indenni (come correttamente fa notare l’RAGIONE_SOCIALE nel controricorso) dal vaglio di legittimità costituzionale.
La suddetta ragione di incostituzionalità non è stata invece ravvisata per i “rapporti successivi al 2011”: quindi, non solo per i rapporti negoziali perfezionatisi dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa novella del 2010, ma anche per i rapporti che, seppur sorti antecedentemente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima. In entrambi i casi, invero, la novella costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi RAGIONE_SOCIALE parti: sia in caso di rapporti sorti successivamente che in caso di rapporti già sorti e destinati a protrarsi, potendo comunque le parti, in relazione a questi secondi, alla luce (e tenendo conto proprio) RAGIONE_SOCIALEa scelta normativa di esplicitare l’assoggettamento a tributo anche dei titolari RAGIONE_SOCIALE ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale la singola ricevitoria opera. La solidarietà RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la correlata possibilità di traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata RAGIONE_SOCIALEa regolazione negoziale RAGIONE_SOCIALE commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati nel tempo, ossia non siano stati
oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa l. n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità ed adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto. In buona sostanza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa costituzionalità del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 D.Lgs. n. 504 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, in riferimento così ai rapporti sorti dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo come a quelli sorti prima ma destinati a protrarsi oltre, è sufficiente la possibilità in sé RAGIONE_SOCIALEa negoziazione RAGIONE_SOCIALEa traslazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, irrilevante essendo il concreto esito di detta negoziazione, segnatamente nel segno RAGIONE_SOCIALE‘effettiva traslazione.
In ragione di quanto innanzi, il bookmaker, già prima RAGIONE_SOCIALEa disposizione di interpretazione autentica, era soggetto obbligato al versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta; la circostanza che, per le annualità ‘ante’ 2011, sia l’unico obbligato costituisce una mera conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘inconfigurabilità, per effetto RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione del CTD in relazione a tali annualità: ciò fermo restando, invece, che anche il CTD, oltre al bookmaker, è obbligato per le annualità successive.
Va rilevato, inoltre, ai fini RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, negata nel quarto motivo (secondo di ‘merito’), che non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile non è tale evento, bensì la pura e semplice prestazione di servizi consistenti nell’organizzazione del gioco e nella raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, ossia, in breve, nella ‘gestione’ di queste. Trattasi di attività che coinvolgono in via immediata e diretta, non solo il bookmaker, ma altresì il ricevitore in Italia, consistendo, in relazione a ciascun scommettitore, nella predisposizione di un apparato idoneo ad assicurare la valida registrazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa e di poi l’eventuale pagamento RAGIONE_SOCIALEa vincita. In effetti, non è un caso che la scommessa sia documentata unicamente dalla ricevuta fisicamente rilasciata all’utente dalla ricevitoria (così Cass.
n. 15731 del 2015, cit.), ricevuta che sola costituisce il titolo legittimante alla riscossione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale vincita (così Cass. n. 8757 del 2021, cit.). Tali attività, dunque, sono svolte tutte in Italia, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘indispensabile intervento materiale RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria: per l’effetto, sono suscettive di fondare l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà impositiva RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano.
Quanto alle prospettate (nel terzo e quinto motivo, primo e terzo di ‘merito’) frizioni con il diritto unionale, premesso che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l’art. 56 del TFUE, la Corte di giustizia, nella sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha preso diretta e specifica cognizione proprio RAGIONE_SOCIALE medesime questioni sollevate odiernamente dalle contribuenti ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che ‘gestiscono’ scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21), di modo che la normativa italiana “non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la RAGIONE_SOCIALE, nello RAGIONE_SOCIALE membro interessato”.
In particolare, a ‘gestire’ le scommesse è non solo il bookmaker, pur privo di concessione, ma anche la ricevitoria. Scrive con chiarezza la Corte di giustizia che, ‘per quanto riguarda la RAGIONE_SOCIALE , essa esercita, in qualità di intermediario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e in cambio di una remunerazione, un’attività di offerta e di raccolta di scommesse’ (punto 25) e pertanto ‘esercita’, ‘allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali, un’attività di gestione di scommesse, la quale costituisce una condizione necessaria ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento all’imposta unica. Per tale ragione, in forza
RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 66, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, la RAGIONE_SOCIALE è soggetta, in solido con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al pagamento di tale imposta’ (punto 26).
A fronte di ciò, non coglie nel segno l’affermazione contenuta nel terzo motivo (primo di ‘merito’: cfr. in part. pp. 36 e 37 ric.), secondo cui l’attività RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria sarebbe non imponibile, coerentemente con quanto affermato dalla medesima Corte di giustizia nella sentenza 13 luglio 2006, in causa C -89/05, RAGIONE_SOCIALE, la quale ha dichiarato ‘che l’art. 13, parte B, lett. f), RAGIONE_SOCIALEa sesta direttiva dev’essere interpretata nel senso che la fornitura di servizi di ‘call center’ a favore di un organizzatore di scommesse telefoniche, che comporta l’accettazione RAGIONE_SOCIALE scommesse in nome RAGIONE_SOCIALE‘organizzatore da parte del personale impiegato dal prestatore dei detti servizi, non rappresenta un’operazione di scommessa ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non può beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’IVA prevista da tale disposizione’.
Diverso è l’ambito RAGIONE_SOCIALE esenzioni dall’IVA rispetto a quello, oltretutto meramente interno, RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica che ne occupa. Nel primo, infatti, vige un canone di interpretazione restrittivo, ché l’esenzione dall’IVA di cui godono scommesse, lotterie e giochi d’azzardo ‘ è motivata da considerazioni di ordine pratico, in quanto le operazioni di gioco d’azzardo mal si prestano all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘IVA (sentenza 29 maggio 2001, causa C-86/99, COGNOME, Racc. pag. I-4167, punto 30), e non, come nel caso relativo a determinate prestazioni di servizi d’interesse generale in ambito sociale, dalla volontà di garantire a tali attività un trattamento più favorevole in materia di IVA’ (punto 23 sent. da ult. cit.), ragion per cui l’attività esternalizzata di ‘call center’, ‘a differenza RAGIONE_SOCIALE operazioni di scommessa di cui all’art. 13, parte B, lett. f), RAGIONE_SOCIALEa sesta direttiva, non è assolutamente protetta dall’attribuzione di una possibilità di guadagno agli scommettitori a fronte
RAGIONE_SOCIALE‘assunzione del rischio di dover corrispondere le relative vincite e, pertanto, non può essere qualificata come operazione di scommessa ai sensi RAGIONE_SOCIALEa disposizione in questione’ (punto 26 di detta sentenza). Invece, nel caso RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica, siccome specificamente normata dal diritto interno, al fine di individuare (in positivo) l’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, il presupposto è la ‘gestione’ RAGIONE_SOCIALE scommesse, e non, come (in negativo) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE esenzioni dall’IVA, le ‘scommesse’ di per se stesse considerate: la differenza è sostanziale, perché l’attività gestoria, a differenza del suo oggetto, i.e. le ‘scommesse’, dal punto di vista RAGIONE_SOCIALEa realizzazione fisica, non si concentra necessariamente ed unicamente in capo al bookmaker e, dal punto di vista concettuale, prescinde dall’assunzione del rischio del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite.
Donde deve ribadirsi che, ‘in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria operante per conto di “bookmakers” esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione RAGIONE_SOCIALEa proposta, e occupandosi RAGIONE_SOCIALEa trasmissione all’allibratore RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa scommessa, RAGIONE_SOCIALE‘incasso e del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento RAGIONE_SOCIALE vincite’ (cfr., ‘ex professo’, da ult., Cass. n. 27260 del 2023).
Fermo quanto precede, deve aggiungersi che, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione RAGIONE_SOCIALE‘incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative RAGIONE_SOCIALE‘ordine sociale costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per
conseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sui giochi d’azzardo, ogni RAGIONE_SOCIALE membro ha il potere di valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEa propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (cfr., per tutte, Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C -440/12, RAGIONE_SOCIALE, punto 47).
Il legislatore nazionale ha proceduto a tale valutazione, dichiarando, nell’art. 1, comma 64, l. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca “l’azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALEa lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata nel settore del gioco’, in uno al recupero di ‘base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore”.
La prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di valori di ciascuno RAGIONE_SOCIALE membro comporta -come rilevato da Corte giust., 26 febbraio 2020, punto 23 -che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio RAGIONE_SOCIALEa rispettiva competenza fiscale.
In ragione di ciò, come detto, la Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri: anzi -come sottolineato dalla Corte costituzionale nella più volte evocata sentenza n. 27 del 2018 -ad opinare diversamente si giungerebbe ad un’inammissibile discriminazione ‘a contrario’; la scelta legislativa, invero, “risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero
per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione”.
Di riflesso, a partire dal 2011, è da escludersi qualsivoglia discriminazione anche a carico di ricevitorie collegate a bookmakers esteri.
Ed invero, in linea con quanto detto, Corte giust., 26 febbraio 2020, ai punti 17, 26 e 28, in un coerente sviluppo logico, esclude alcun effetto discriminatorio RAGIONE_SOCIALEa normativa italiana. Al punto 17, in relazione al bookmaker, stabilisce in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro RAGIONE_SOCIALE membro; ma, al punto 24, specifica, in concreto, che, “la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri”; sicché, conclude, “rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la RAGIONE_SOCIALE non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale”. Quanto poi al CTD, il punto 26 ribadisce che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse “allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali” ed è per questo che il CTD che opera quale suo intermediario risponde RAGIONE_SOCIALE‘imposta, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010; ma ciò non toglie – punto 28 – che la situazione del CTD che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del CTD che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro RAGIONE_SOCIALE membro.
La diversità RAGIONE_SOCIALEa situazione è ‘in re ipsa’, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al sistema RAGIONE_SOCIALE concessioni costituisce “… un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti”; e ciò in conformità agli obiettivi, di cui innanzi, esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, punto 66, richiamata da Corte giust., 26 febbraio 2020, punto 18). Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del CTD, di qualsiasi restrizione discriminatoria.
Quanto all’asserita violazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, prospettata nel quinto motivo (terzo di ‘merito’) in relazione pare di poter concludere -alla supposta portata innovativa RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa del 2010, in riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALE ricevitorie, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa nel senso RAGIONE_SOCIALE‘incostituzionalità, relativamente, però, come ricordato, alle sole annualità antecedenti alla sua entrata in vigore. Per le annualità successive, quale il 2012 che ne occupa, nessun affidamento viene invece in linea di conto, attesa la sopravvenienza giust’appunto RAGIONE_SOCIALE‘intervento legislativo, dotato di formulazione e portata inequivoche, tanto da essere così effettivamente inteso dalle contribuenti in ricorso, che vi appunto precise critiche.
Quanto alla distinta posizione del bookmaker, la medesima Corte non ha minimamente posto in discussione il fatto che questi, pur privo di concessione ma presente in Italia per il tramite RAGIONE_SOCIALEa propria rete di ricevitorie, dovesse essere considerato soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica già prima RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa. Essa ha infatti affermato che, anche
alla luce RAGIONE_SOCIALEa disciplina previgente, soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta era chi svolgeva l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse, irrilevante essendo che lo stesso fosse privo di concessione: sicché, sia per le annualità ‘post’ che per le annualità ‘ante’ 2011, sussiste sempre la responsabilità tributaria del bookmaker che, mediante un proprio intermediario, svolge in Italia attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse in assenza di titolo amministrativo.
Tutto ciò rende priva di fondamento la tesi RAGIONE_SOCIALEa violazione del legittimo affidamento quanto a RAGIONE_SOCIALE: un tale affidamento, in realtà, in riferimento alla medesima come bookmaker estero, viepiù per un’annualità successiva all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa (poiché, come poc’anzi ricordato, si verte del 2012), non si configura in radice.
Per completezza, essendo evocata la violazione del legittimo affidamento, vale la pena di aggiungere che, alla luce dei ricordati insegnamenti sia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale che RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, è da escludersi che l’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010 abbia natura anche solo ‘lato sensu’ sanzionatoria: la Corte costituzionale ne ha sancito (in riferimento, segnatamente, alla posizione del bookmaker) la natura interpretativa e la Corte di giustizia ne ha confermato la legittimità unionale. Oggetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE è la pretesa impositiva, non già quella sanzionatoria.
Sotto altro ma collegato profilo, neppure rileva, contrariamente a quanto sostenuto sempre nel quinto motivo (terzo di ‘merito’), la riconosciuta, in specie dalle Sezioni Penali di questa medesima Suprema Corte, ‘peculiare posizione’ di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ricevitorie legate al gruppo RAGIONE_SOCIALE in funzione RAGIONE_SOCIALEa discriminazione subita nell’accesso al sistema concessorio (p. 42 ric.).
Invero, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura non illecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalla ricorrente non implica affatto la sottrazione RAGIONE_SOCIALEa stessa
dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica; anzi, tutt’al contrario, postula proprio la realizzazione del presupposto d’imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, che, come visto, ha disposto che “ai soli fini tributari: a) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1, si interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE; b) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni”.
L’applicabilità in sé e per sé RAGIONE_SOCIALE suddette previsioni esclude poi che possa porsi una questione di violazione dei principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento basata, segnatamente, sulla considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura lecita RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta.
A parte il rilievo che il ricorso non individua alcun pregiudizio concretamente subito, men che meno evidenziandolo in capo all’una od all’altra RAGIONE_SOCIALE contribuenti, quel che rileva, come detto, è il fatto in sé che RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ha realizzato in Italia l’attività di gestione RAGIONE_SOCIALE scommesse, sicché entrambe, ciascuna per il proprio ambito, hanno pienamente integrato il presupposto d’imposta: sotto tale profilo, va fatto richiamo alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, che ha escluso ogni
violazione dei suddetti principi unionali (punti 28, 29 e 30, che testualmente recitano: ‘ differenza dei CTD che trasmettono i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali, la RAGIONE_SOCIALE raccoglie scommesse per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che ha sede in un altro RAGIONE_SOCIALE membro. Essa non si trova quindi, alla luce degli obiettivi RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2011, in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali. Di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non comporta alcuna restrizione discriminatoria nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e non pregiudica, per quanto le riguarda, la libera prestazione dei servizi. Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘insieme RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno RAGIONE_SOCIALE membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale RAGIONE_SOCIALE membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro RAGIONE_SOCIALE membro, indipendentemente dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEa sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE scommesse’).
Le superiori considerazioni votano alla manifesta infondatezza le richieste di disapplicazione del diritto interno e in subordine di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, previa sospensione del giudizio, per contrarietà con gli artt. 49 e 56 TFUE, siccome formulate in specie nel quinto motivo (terzo di ‘merito’: p. 59 e di poi ‘funditus’ pp. 66 -68 ric.): tutte le relative questioni -in disparte che viepiù presuppongono una non condivisibile critica alla sentenza n. 27 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, che non avrebbe approfondito il concetto di ‘gestione’, specialmente con riguardo a soggetti che, come RAGIONE_SOCIALE, ‘lecitamente raccolgono scommesse sul territorio nazionale’, senza trattare RAGIONE_SOCIALE‘imposizione
fiscale a carico di CTD ‘collegati a operatori esteri’, con i pretesamente connessi ‘nuovi aspetti fiscali’, rispetto alle ricevitorie ‘collegate ai concessionari statali’ (pp. 65 e 66 ric.) trovano precisa ed esauriente risposta in entrambe le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia cui ampiamente nel corso RAGIONE_SOCIALEa presente trattazione si è fatto richiamo.
Le superiori considerazioni votano alla manifesta infondatezza altresì il sesto motivo (quarto di ‘merito’), imperniato sull’assunto RAGIONE_SOCIALE‘assimilabilità RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica ad un’imposta sulla cifra d’affari. Invero detto assunto è erroneo, atteso che, come già rammentato da questa Suprema Corte (Cass. n. 27260 del 2023, cit.) ‘il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all’esercizio RAGIONE_SOCIALE scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa detrazione I.V.A. e applicandosi il tributo all’importo scommesso; è calcolato senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Effetto del tutto risolutivo e dirimente peraltro ha, sul punto, il chiaro ‘dictum’ del Giudice unionale (CGUE, sent. n. 24 ottobre 2013 in causa n. C -440/2012, RAGIONE_SOCIALE(haftungsbeschrankt) secondo il quale ‘in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 401 RAGIONE_SOCIALEa direttiva IVA «le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno RAGIONE_SOCIALE membro di mantenere o introdurre imposte (…) sui giochi e sulle scommesse, (…) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari (…)». La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un’operazione all’IVA, nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d’imposta sul volume d’affari (v., in tal senso, la sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 luglio 1986, K., 73/85, Racc. pag.
2219, punto 22)’. Secondo siffatta pronuncia, quindi, l’art. 401 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’art. 135, paragrafo 1, lett. i) RAGIONE_SOCIALEa stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari; inoltre, sempre secondo tale sentenza, l’art. 1, paragrafo 2, prima frase, e l’art. 73 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile (le suesposte considerazioni consentono, altresì, di disattendere, all’evidenza, la richiesta di rinvio pregiudiziale pure avanzata, in proposito, dalla ricorrente)’.
Tornando al motivo in discussione, ne consegue che , essendo del tutto decentrata la premessa RAGIONE_SOCIALE‘assimilabilità RAGIONE_SOCIALE‘imposta unica ad un’imposta sulla cifra d’affari, anche le richieste di disapplicazione del diritto interno e in subordine di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per contrarietà con l’art. 401 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/112/CE (p. 73 ric.) non trovano minimamente ragion d’essere e, pertanto, non possono essere accolte.
Infine, totalmente destituito di fondamento è il settimo motivo (quinto di ‘merito’), in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE”esimente RAGIONE_SOCIALE‘obiettiva condizione d’incertezza’. Portando a compimento quanto già dianzi osservato circa l’insussistenza di alcun legittimo affidamento tutelabile in capo ad entrambe le contribuenti, mette conto di precisare che nessuna incertezza è configurabile dopo la l. n. 220 del 2010, la quale, enucleando un
significato già ricavabile dalla normativa su cui si è innestata, ha definitivamente chiarito l’assoggettamento all’imposta unica sia del bookmaker che (per gli anni d’imposta ‘post’ 2011, per le esaminate ragioni riguardanti lo specifico profilo RAGIONE_SOCIALEa possibilità di rivalsa) RAGIONE_SOCIALEa ricevitoria, stante, come in passato, l’unico ed immutato presupposto RAGIONE_SOCIALEa -concorrente (‘post’ 2011) attività gestoria.
5. Con l’ottavo ed ultimo motivo (‘sesto’, tuttavia, secondo la rubrica del ricorso) si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 D.Lgs. n. 504 del 1992 e 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR disposto la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sebbene rappresentata in giudizio da un proprio funzionario e, in subordine, per non aver pronunciato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
5.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Costituisce insegnamento ricevuto quello a termini del quale, ‘nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria RAGIONE_SOCIALEa lite spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, contenuto nell’art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto RAGIONE_SOCIALE‘ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo’ (cfr., da ult., Cass. n. 27634 del 2021).
Sotto altro profilo, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, derogando alla regola generale RAGIONE_SOCIALEa regolazione RAGIONE_SOCIALE spese secondo la
soccombenza, costituisce mera facoltà rimessa all’organo giudicante.
Conclusivamente, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo. La solo recente definitiva stabilizzazione del quadro giurisprudenziale, in ragione, essenzialmente, RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, costituisce, ad avviso del Collegio, giusto motivo per l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 18 gennaio 2024.