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Imposta unica scommesse: la Cassazione conferma

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20111/2024, ha respinto il ricorso di un centro trasmissione dati (CTD) contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la legittimità dell’imposta unica scommesse per gli anni 2011 e 2012. La Corte ha stabilito che anche il CTD, operante per un bookmaker estero, è soggetto passivo del tributo in quanto la sua attività di raccolta e gestione delle giocate si qualifica come ‘gestione’ svolta sul territorio italiano. È stata inoltre esclusa qualsiasi violazione del diritto dell’Unione Europea o dei principi costituzionali.

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Pubblicato il 5 dicembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Imposta Unica Scommesse: Legittima per i CTD di Bookmaker Esteri

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sulla questione dell’imposta unica scommesse applicata ai Centri Trasmissione Dati (CTD) che operano in Italia per conto di bookmaker esteri privi di concessione nazionale. La Suprema Corte ha confermato la piena legittimità della pretesa fiscale per gli anni successivi al 2010, respingendo le censure di incostituzionalità e di contrasto con il diritto dell’Unione Europea sollevate da un contribuente.

I Fatti del Caso: La Controversia sulla Tassazione delle Scommesse

Il caso nasce da alcuni avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a un titolare di un CTD. L’Agenzia richiedeva il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per le annualità dal 2009 al 2012, oltre alle relative sanzioni. Il CTD in questione svolgeva il ruolo di intermediario per un noto bookmaker con sede a Malta, raccogliendo le giocate sul territorio italiano.

Il contribuente aveva impugnato gli atti, sostenendo di non essere il soggetto passivo dell’imposta, in quanto il contratto di scommessa si perfezionava all’estero, direttamente tra il giocatore e il bookmaker. In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto l’appello, annullando gli atti per gli anni 2009 e 2010 in applicazione di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 27/2018), ma confermando la pretesa per il 2011 e 2012. Il contribuente ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

I Motivi del Ricorso e l’applicazione dell’imposta unica scommesse

Il ricorrente ha basato la sua difesa su diversi argomenti, tra cui:

1. Violazione del diritto UE: Si lamentava una presunta discriminazione e una restrizione alla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), poiché il regime fiscale sarebbe stato penalizzante per gli intermediari di operatori esteri rispetto a quelli dei concessionari nazionali.
2. Territorialità dell’imposta: Si sosteneva che il presupposto impositivo, ovvero la conclusione del contratto di scommessa, avvenisse all’estero, escludendo così la potestà impositiva dello Stato italiano.
3. Incostituzionalità: Venivano sollevati dubbi sulla compatibilità della norma con l’art. 53 della Costituzione (principio di capacità contributiva), data l’asserita impossibilità per il CTD di trasferire l’onere fiscale sul bookmaker.

L’Analisi della Corte: L’imposta unica scommesse è legittima

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso, fornendo un’analisi dettagliata e allineata sia alla giurisprudenza costituzionale che a quella europea.

La Territorialità e il Soggetto Passivo

Il punto centrale della decisione è l’identificazione del presupposto dell’imposta. La Corte ha chiarito che il fatto imponibile non è la mera conclusione del contratto di scommessa, ma l’attività di gestione che comprende l’organizzazione e la raccolta delle giocate. Questa attività, svolta materialmente dal CTD in Italia attraverso la messa a disposizione di locali e la ricezione delle proposte, radica la potestà impositiva nello Stato italiano.

Di conseguenza, sia il bookmaker estero che il CTD sono considerati soggetti passivi in solido e in via paritetica. Non si tratta di una responsabilità dipendente, ma di una co-obbligazione che nasce dalla partecipazione di entrambi i soggetti alla gestione del gioco.

Compatibilità con il Diritto dell’Unione Europea

Richiamando una specifica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-788/18), la Cassazione ha escluso qualsiasi discriminazione. La normativa italiana, infatti, assoggetta all’imposta unica tutti gli operatori che gestiscono raccolte di scommesse sul territorio italiano, senza distinzioni basate sul luogo di stabilimento. La diversità di trattamento tra un CTD che opera per un concessionario nazionale e uno che opera per un operatore estero non è discriminatoria, ma giustificata dalla necessità di controllare un settore, quello del gioco, per prevenire attività criminali e tutelare i consumatori.

La Questione Costituzionale e il Periodo Post-2010

La Corte ha ribadito la validità dell’impianto normativo per le annualità successive all’entrata in vigore della Legge n. 220/2010. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27/2018, aveva dichiarato l’illegittimità della norma solo per i periodi d’imposta anteriori al 2011. La ragione era che, per i rapporti già consolidati, il CTD non aveva la concreta possibilità di rinegoziare le proprie commissioni con il bookmaker per trasferirgli l’onere fiscale. Per i rapporti successivi, invece, questa possibilità di traslazione dell’imposta attraverso la contrattazione privata è ritenuta sufficiente a garantire il rispetto del principio di capacità contributiva.

Le Motivazioni della Decisione

La decisione della Cassazione si fonda sul principio che l’attività del CTD non è una mera trasmissione di dati, ma una parte integrante e indispensabile della gestione e raccolta delle scommesse in Italia. Questa attività genera il presupposto impositivo sul territorio nazionale. La Corte ha sottolineato che la normativa interpretativa del 2010 non ha introdotto una nuova tassa, ma ha chiarito l’ambito di applicazione di quella esistente, includendo esplicitamente chi opera al di fuori del sistema concessorio. L’assenza di discriminazione ai sensi del diritto UE è motivata dal fatto che l’imposta colpisce l’attività svolta in Italia, a prescindere dalla nazionalità dell’operatore, e persegue legittimi obiettivi di interesse generale come la tutela dell’ordine pubblico e dei consumatori.

Conclusioni: Implicazioni per i Centri Scommesse

L’ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai chiaro: i Centri Trasmissione Dati che raccolgono scommesse in Italia per conto di bookmaker esteri sono a tutti gli effetti soggetti passivi dell’imposta unica scommesse, in solido con il bookmaker stesso. La pretesa tributaria è pienamente legittima per tutte le annualità dal 2011 in poi. Questa pronuncia chiude il cerchio sulle controversie legali in materia, confermando la piena compatibilità della normativa fiscale italiana con i principi costituzionali ed europei e definendo con precisione gli obblighi tributari per gli intermediari del settore.

Un Centro Trasmissione Dati (CTD) che opera in Italia per un bookmaker estero è soggetto all’imposta unica sulle scommesse?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il CTD, svolgendo un’attività di gestione e raccolta scommesse sul territorio italiano, è un soggetto passivo dell’imposta in solido con il bookmaker per conto del quale opera.

La tassazione dei CTD collegati a bookmaker esteri viola il diritto dell’Unione Europea?
No. Secondo la Corte di Cassazione, che si allinea alla Corte di Giustizia UE, non vi è alcuna discriminazione. L’imposta si applica a chiunque gestisca la raccolta di scommesse in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento dell’operatore, per legittime finalità di controllo del settore.

Perché la Corte distingue tra gli anni d’imposta precedenti e successivi al 2011?
La distinzione deriva da una sentenza della Corte Costituzionale (n. 27/2018). Per gli anni antecedenti al 2011, la tassazione del CTD è stata ritenuta illegittima perché non era possibile per l’intermediario rinegoziare i contratti per trasferire l’onere fiscale al bookmaker. Per gli anni dal 2011 in poi, tale possibilità di rinegoziazione rende legittima l’imposizione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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