Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2811 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2811 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26624 -20 24 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
– controricorrente –
Oggetto: Tributi -imposta unica scommesse –
avverso la sentenza n. 1369/05/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE CALABRIA, depositata in data 14/05/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione da parte di NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa individuale esercente l’attività di CTD (centro trasmissione dati) per la raccolta di scommesse sportive per conto del bookmaker RAGIONE_SOCIALE, di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 2013, che l’amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del predetto contribuente sulla scorta dell’atto con cui l’Ufficio dei RAGIONE_SOCIALE aveva accertato induttivamente, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, una maggiore base imponibile ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse mediante l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE media RAGIONE_SOCIALE raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse RAGIONE_SOCIALE provincia di ubicazione RAGIONE_SOCIALE ricevitoria.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Calabria accoglieva il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che, pacifica la sottoposizione del contribuente, quale titolare di un CTD, all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, « A norma dell’art. 1, comma 67, L. n. 220/2010, la base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, è posta a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al contribuente. Nel caso sottoposto a scrutinio la base imponibile, accertata in € 74.471,86 dall’RAGIONE_SOCIALE per l’anno di imposta 2013
con atto n. NUMERO_DOCUMENTO, era divenuta definitiva in capo all’odierno appellato, poiché lo stesso non aveva proposto ricorso ».
Precisava che « Dal tenore letterale degli artt. 1 e 3 RAGIONE_SOCIALE L. n. 504/1988, come autenticamente interpretati dal comma 66 RAGIONE_SOCIALE L. n. 220/2010, risulta che, per la raccolta di scommesse effettuata sul territorio nazionale, è soggetto d’imposta in via principale chi materialmente pone in essere tale raccolta, che è comprensiva di detta imposta. Questi è tenuto a versa rla all’Erario prima ed in luogo di versarla a qualsiasi altro soggetto, il quale ultimo, se diverso dal raccoglitore, è soggetto passivo in via solidale ».
Avverso tale statuizione d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicava l’intimata con controricorso.
In esito alla proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380bis c.p.c., formulata in data 01/03/2025 in considerazione RAGIONE_SOCIALE manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, il secondo ed il terzo anche inammissibili, il ricorrente con istanza del 17/06/2025 ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380bis e 380bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa per l’odierna camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 67, RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000, 1 del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) e 53 Cost., per avere i giudici di appello «confermato la pretesa erariale con cui sono stati (erroneamente) imputati al signor COGNOME ricavi -ai fini Irpef, Irap e IVA -in misura pari alla base imponibile dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. n. 504/1998 (‘I mposta
Unica’) accertata induttivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE società maltese RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘RAGIONE_SOCIALE‘) in nome e per conto del quale il Ricorrente ha svolto nell’anno 2013 l’attività di mera ricevitoria (‘Ricevitoria’). In sostanza, la Sentenza è errata poiché ha ritenuto legittima l’attribuzione al Ricorrente di proventi pari all’ammontare RAGIONE_SOCIALE raccolta RAGIONE_SOCIALE scommesse, anziché riconoscere che i proventi RAGIONE_SOCIALE Ricevitoria consistono unicamente nell’ammontare RAGIONE_SOCIALE provvigioni da essa maturate e alla stessa riconosciute dal RAGIONE_SOCIALE».
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la n ullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per avere i giudici di appello, in violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., confermato la pretesa impositiva ai fini IVA nonostante l’RAGIONE_SOCIALE non avesse proposto specifico motivo di appello con riferimento a tale pretesa.
Con il terzo motivo di appello il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la medesima questione con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. per avere i giudici di appello pronunciato sulla ripresa ai fini IVA nonostante l’intervenuto giudicato interno.
Con tali ultimi due motivi, che vanno esaminati preliminarmente, per ragioni di ordine logico-giuridico, e congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il ricorrente sostiene che «La CTP di Reggio Calabria, benché non pronunciatasi espressamente sulla doglianza in parola», ovvero sulla ripresa a tassazione ai fini IVA, «disponendo l’annullamento integrale dell’Avviso, ha dimostrando di averla implicitamente accolta. Avverso la sentenza di I° grado, l’Ufficio ha proposto ricorso in appello limitandosi ad eccepire la nullità RAGIONE_SOCIALE pronuncia dei giudici di prime cure in rela zione all’annullamento RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva contenuta nell’Avviso avente ad oggetto
l’accertamento a carico del signor COGNOME di maggiori ricavi, ai fini IRPEF e IRAP».
I predetti motivi sono infondati in quanto nella stessa sentenza impugnata, nella parte narrativa RAGIONE_SOCIALE ‘svolgimento del processo’ si legge che avverso la sentenza di primo grado « l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso in appello e deduceva violazione dell’art. 1, comma 67, L. n. 220/2010, dal momento che la base imponibile, accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, è posta a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al contribuente».
A ciò aggiungasi che il controricorso, che sul punto non è stato fatto oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente nella memoria da ultimo depositata, riporta trascritto le parti dell’atto di appello qui rilevanti in cui si legge che «ai sensi del comma 67 articolo unico L 220/2010 la base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica è posta a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi ed IVA».
Nessun dubbio, quindi, che l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avesse riguardato tutte le imposte riprese a tassazione con l’originario atto impositivo, per come deve altresì desumersi dalla richiesta avanzata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di integrale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che aveva annullato integralmente l’avviso di accertamento.
Anche il primo motivo, al cui esame deve quindi passarsi, è infondato.
Va innanzitutto precisato, ancorché sul punto il ricorrente non abbia dedotto alcunché, che è principio giurisprudenziale assolutamente condivisibile quello secondo cui, il processo verbale di constatazione
redatto dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione all’imposta unica sulle scommesse , come pure l’eventuale atto impositivo emesso ai medesimi fini, può essere successivamente utilizzato dall’RAGIONE_SOCIALE, come accaduto nel caso di specie, per l’accertamento ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e dell’IVA, essendo valido un atto impositivo emesso sulla base di presunzioni ed elementi probatori raccolti relativamente ad un’altra imposta (Cass. n. 14404/2025).
Al riguardo questa Corte nell’ordinanza n. 4959/2023, citata dallo stesso ricorrente, ha condivisibilmente affermato che «L ‘art. 1, comma 67, RAGIONE_SOCIALE legge n. 220/2010, stabilisce che ‘La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE comunicano all’RAGIONE_SOCIALE le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (…).’; in proposito, ritiene la Corte che la frase ‘La base imponibile sottratta … è posta alla base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti …’ vada interpretata nel senso che l’importo così determinato, comunicato all’RAGIONE_SOCIALE ut supra, costituisce il punto di partenza dell’accertamento a quest’ultima d emandato, in virtù dei propri poteri istituzionali».
«P ertanto, poiché detta base imponibile, quand’anche accertata induttivamente, rappresenta il valore finanziario degli importi incassati dal gestore, ne deriva che, qualora questi non alleghi e dimostri di aver riversato le somme stesse (in tutto o in parte) al bookmaker, detti
importi sono posti alla base RAGIONE_SOCIALE rettifiche e degli accertamenti, come espressamente stabilito dalla citata disposizione, nel senso che essi costituiscono la base di calcolo per le imposte dirette, l’IVA e l’IRAP ».
«Nella sostanza, almeno ai fini che qui interessano, la sottrazione degli incassi all’Imposta unica sulle scommesse, in uno con l’inerzia del gestore circa la dimostrazione del loro riversamento al bookmaker, finisce con il neutralizzare o sterilizzare la natura originaria RAGIONE_SOCIALE somme stesse, che così assurgono a generici ricavi d’impresa, tuttavia non dichiarati».
Pertanto, non è sufficiente sostenere, come fa il ricorrente, che «i proventi RAGIONE_SOCIALE Ricevitoria consistono unicamente nell’ammontare RAGIONE_SOCIALE provvigioni da essa maturate e alla stessa riconosciute dal RAGIONE_SOCIALE», giacché ciò non esclude il conseguimento di ulteriori proventi, come quelli nella specie induttivamente accertati dall’amministrazione finanziaria .
In estrema sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
La conformità tra la presente decisione e la proposta di definizione anticipata comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente a pagare in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente l’ulteriore importo di euro 2.200,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nonché l’ importo di euro 1.100,00 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME