Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2177 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2177 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 22/01/2024
Oggetto: imposta unica scommesse centri trasmissione dati – estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24101/2016 R.G. proposto da:
COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata a difesa dall’Avv. NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), dall’Avv. Prof. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso i primi tre in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa
(C.F. 97210890584), ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2512/47/16, depositata in data 22 gennaio 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
La contribuente COGNOME NOME ha impugnato un avviso di accertamento, relativo ai periodi di imposta 2010 – 2011, con il quale -a seguito di PVC, nel quale si evidenziava una attività di irregolare raccolta scommesse all’interno dei propri locali commerciali -si contestava alla contribuente quale centro trasmissione dati (CTD, o ricevitore) l’attività di raccolta di scommesse per conto di bookmaker (scommettitore) estero privo di concessione (Stanleybet), con recupero dell’imposta unica scommesse , oltre accessori;
la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso;
la CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’impresa contribuente, ritenendo coerente la disciplina interna con il diritto dell’Unione , affermando che l’atto impositivo è debitamente motivato e ritenendo che sussistono i presupposti per l’applicazione nel merito del l’imposta, essendo state le scommesse accettate nel territorio dello Stato, nonché essendo correttamente quantificata l’aliquota applicata;
ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio ;
CONSIDERATO CHE
La ricorrente, con memoria in data 9 ottobre 2023, ha dato atto che l’Ufficio ha annullato in data 19 luglio 2018 con Provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO in autotutela l’avviso di accertamento, limitatamente
all’annualità 2010 e che -in relazione alla annualità 2011, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie ai sensi di cui all’art. 1, comma 186 , l. n.197/2022, per cui ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio;
l’avviso di accertamento, quanto al periodo di imposta 2010, è stato annullato in autotutela con determina in data 19 luglio 2018 in ossequio a quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza in data 14 febbraio 2018, n. 27;
il medesimo avviso di accertamento , con riferimento all’ulteriore periodo di imposta 2011, è stato oggetto di definizione agevolata in data 30 settembre 2023;
pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere quanto al periodo di imposta 2010 e, quanto al periodo di imposta 2011, il giudizio deve dichiararsi estinto;
considerato che, stante l’esito del giudizio – in cui vi è stata in parte estinzione del giudizio e in parte annullamento in autotutela dell’atto impositivo sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;
P. Q. M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione al periodo di imposta 2010 e dichiara estinto il giudizio in relazione al periodo di imposta 2011; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 17 gennaio 2024