Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18348 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25131/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 235/2021 depositata il 25/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 235/04/21 del 25/02/2021 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1075/03/18 della
Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento concernente l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativa all’anno d’imposta 2011.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di un controllo effettuato presso il centro trasmissione dati (CTD) gestito da NOME COGNOME e concernente le giocate raccolte per conto del bookmaker RAGIONE_SOCIALE Sportwetten Gmbh, con conseguente determinazione della imposta unica con riferimento all’anno d’imposta 2011.
1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME evidenziando che: a) il contribuente, in quanto titolare di CTD, era soggetto passivo dell’imposta, solidalmente obbligato con il bookmaker ; b) la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23/01/2018 aveva confermato la legittimità costituzionale della normativa di settore con riferimento alle annualità d’imposta successive al 2010.
Avverso la sentenza della AVV_NOTAIO proponeva ricorso per cassazione affidato a quindici motivi.
RAGIONE_SOCIALE resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a quindici motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 , dell’art. 1, comma 66, lett. b), della l. 13 dicembre 2010, n. 220, dell’art. 1, comma 643 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 e degli artt. 3 e 53 Cost., per avere la CTR confermato l’avviso di accertamento che ha individuato il CTD quale
responsabile principale dell’imposta, ritenendo di non dovere agire nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, per avere quest’ultima aderito alla regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma 643 , della l. n. 190 del 2014.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, per avere la CTR omesso di operare una interpretazione costituzionalmente orientata del presupposto soggettivo dell’imposta unica. In subo rdine, viene sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.
1.3. Con il terzo motivo si pone, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., una questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 10, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111, che prevede l’utilizzazione del metodo induttivo, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, dell’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010 e dell’art. 1 dell a l. 3 agosto 1998, n. 288, per avere la CTR omesso di operare una interpretazione costituzionalmente orientata del presupposto soggettivo dell’imposta unica. In subordine, viene sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 53 e 76 Cost.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per ave re la CTR omesso di motivare sulla questione posta con il motivo che precede.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), della l. n. 220 del 2010, per avere la CTR fornito un’erronea interpretazione del presupposto oggettivo. In subordine, viene sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 23 e 117 Cost.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per av ere la CTR omesso di motivare sulla questione posta con il motivo che precede.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), della l. n. 288 del 1998 e dell’art. 1326 cod. civ., per non avere la CTR correttamen te interpretato il requisito di territorialità dell’imposta unica.
1.9. Con il nono motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di motivare sulla questione posta con il motivo che precede.
1.10. Con il decimo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 e dell’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE. In subordine si chiede rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE.
1.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 5 e 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per non avere la CTR applicato l’esimente prevista dalle menzionate disposizioni.
1.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di motivare sulla questione posta con il motivo che precede.
1.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1998, dell’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 4, protocollo 7, dell’art. 6 e dell’art. 49 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, per avere la CTR violato i principi del ne bis in idem , della presunzione di innocenza e della proporzionalità delle sanzioni.
1.14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. , per avere la CTR omesso di motivare sulla questione posta con il motivo che precede.
1.15. Con il quindicesimo motivo ci si duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., della violazione e/o della falsa applicazione dell’art 91 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nella liquidazione delle spese in favore dell’ufficio, difeso da proprio funzionario.
Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021,
9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; v. da ultimo Cass. n. 26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n. 6761/2023), che, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’imposta unica scommesse, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C788/18), ha, tra l’altro, precisato che:
-sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica;
sussistono i presupposti territoriali: l’imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento;
-l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio;
-l’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011;
-non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011;
-l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto con l’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né profili di doppia imposizione;
Alla luce dei superiori principi possono essere rapidamente esaminati i singoli motivi di ricorso.
I motivi primo, sesto, settimo, ottavo, nono e undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo sono inammissibili, oltre che in larga parte infondati per le ragioni di cui si dirà con riferimento agli ulteriori motivi.
4.1. La CTR non fa alcun specifico riferimento, nemmeno nella parte in fatto, alle questioni che il ricorrente deduce di avere proposto nei gradi di merito (CTD responsabile principale d’imposta, presupposto oggettivo d’imposta, territorialità dell’imposta, san zioni), con la conseguenza che non avrebbero potuto essere proposti né il vizio di violazione di legge (motivi primo, sesto, undicesimo e tredicesimo), né quello di motivazione omessa e/o apparente (motivi settimo, dodicesimo e quattordicesimo) ma, eventualmente, ricorrendone le condizioni, quello di omessa pronuncia, che non è stato in alcun modo articolato.
I motivi secondo, quarto e quinto, concernenti il presupposto soggettivo d’imposta, sono infondati in quanto del tutto contrastanti con quanto più sopra rassegnato in termini generali.
5.1. In disparte dalla loro inammissibilità, analoghe conclusioni di infondatezza possono trarsi in ordine alla denunciata insussistenza dei presupposti oggettivo e di territorialità.
Come già precisato, le varie questioni di pregiudizialità e di legittimità costituzionale sono state ampiamente esaminate da questa Corte, che le ha disattese in ragione dei già indicati orientamenti sia della Corte costituzionale che della Corte di giustizia, sicché le richieste di rinvio ex 267 TFUE e alla Corte cost., collegate ai motivi sopra esposti (nonché al decimo motivo, che va ugualmente disatteso), vanno rigettate in ragione delle esplicite pronunce negative, che delimitano chiaramente le questioni.
Il terzo motivo, con il quale si contesta la legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, è inammissibile e, comunque, infondato.
7.1. Invero, il ricorrente si limita a contestare genericamente la congruità della previsione legale (che ricalca, peraltro, quella concernente l’accertamento dei redditi), senza indicare, in concreto, da quali elementi possa evincersi che alla propria posizione debbano applicarsi parametri differenti, posto che non ha fornito il dettaglio delle scommesse dallo stesso raccolte (cfr. da ultimo Cass. n. 14443 del 23/05/2024).
7.2. Ad ogni buon conto, il ricorso al metodo induttivo è più che legittimo, posto che v’è sempre la possibilità per il contribuente di offrire la prova contraria in ragione della sua specifica posizione, sicché la questione di costituzionalità posta è da ritenersi manifestamente infondata.
Quanto al quindicesimo motivo, lo stesso è manifestamente infondato.
8.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « Nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, ora contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo » (così, da ultimo, Cass. n. 1019 del 10/01/2024).
8.2. Ne consegue che ADM ha diritto alla refusione delle spese anche quando si difende on un proprio funzionario.
In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 21.753,67.
9.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 2.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 12/06/2024.